REPUBBLICA ITALIANA                 N.132  /2005

                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO               Reg. Sent.

           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE               N.1890/2004  Reg.Ric

PER LA CALABRIA

SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI             PASSANISI   Presidente 

- GIUSEPPE     CARUSO                        Consigliere

- GABRIELE    NUNZIATA                    Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1890/2004 R.G. proposto dal Sig. Sibio Ettore, rappresentato e difeso dagli Avv. Leonardo Iamundo e Giuseppe Galatà ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. A. Falcone in Reggio Calabria, alla Via G. De Nava n.143;

CONTRO

Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Vittorio D’Agostino e Domenico Barresi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ente in Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco Spirito Santo;

E NEI CONFRONTI DI

Fondazione “Fortunato Seminara”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

E

Gallizzi Vincenzo, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Salazar ed Alberto Panuccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, Via P. Foti n.1;

PER  L’ANNULLAMENTO

previa sospensione, del decreto n.193 dell’11/10/2004 di revoca con effetto immediato della nomina del ricorrente quale rappresentante della Provincia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Fortunato Seminara”e del decreto n.194 del 12/10/2004 di nomina del sig. Vincenzo Gallizzi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Fortunato Seminara”.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione Provinciale;

    Vista la memoria difensiva del controinteressato dott. Gallizzi Vincenzo;

    Vista la successiva memoria del controinteressato dott. Gallizzi Vincenzo;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 9 febbraio 2005, ed ivi uditi l'Avv. Leonardo Iamundo per il ricorrente, l’Avv. Vittorio D’Agostino per l’Amministrazione Provinciale e gli Avv. Alberto Panuccio e Michele Salazar per il controinteressato;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F  A  T  T  O

    Espone in fatto l’odierno ricorrente che con decreto n.17 dell’1/10/2002 egli stesso veniva nominato unitamente a Ruggeri Natalina quale rappresentante della Provincia di Reggio Calabria nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Fortunato Seminara”; con l’impugnato decreto n.193 dell’11/10/2004 ne è stata disposta la revoca “perché sono mutate le condizioni politiche nelle zone interessate dalla Fondazione”.

    La Provincia si è costituita sottolineando tra l’altro il ruolo del Consiglio di Amministrazione nella citata Fondazione. Il controinteressato ha sottolineato la necessità di non modificare l’assetto del Consiglio di Amministrazione fino alla definizione del presente ricorso e di quello separatemente proposto dai sigg. Di Stilo Umberto, Pizzarelli Graziella e Scattareggia Francesco.

    Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

    D I R I T T O

    1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta tra l’altro la violazione di legge degli artt.3 e 7 della legge n.241/1990, degli artt.42 e 50 del Decr. Legisl. n.267/2000, degli artt.42 e 69 dello Statuto della Provincia di Reggio Calabria, nonché il difetto dei presupposti.

    1.1 La Provincia di Reggio Calabria ha insistito sulla legittimità del proprio operato anche in ordine alla mancata revoca della sig.ra Ruggeri Natalina.

     2. Ad avviso del Collegio, con riguardo alla dedotta censura della violazione dell’art.7 della Legge n.241/1990, occorre premettere che, come ha avuto modo più volte di affermare la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, IV, 22.6.2004, n.4479; VI, 21.1.2002, n. 343), la norma indicata e quelle seguenti non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, predicati dall’art.97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta e giusta formazione della volontà di provvedere da parte della Pubblica Amministrazione.

     2.1 Sebbene ciò trovi la più significativa manifestazione in relazione ai provvedimenti di natura discrezionale, è stato evidenziato che l’esigenza partecipativa, proprio per le finalità cui essa è diretta, deve trovare applicazione anche in relazione agli atti vincolati, che presuppongano una complessa attività istruttoria (Cons. Stato, VI, 28.9.2001, n. 5144), ovvero un apporto istruttorio inteso a chiarire se ricorrano o meno i presupposti di fatto o di diritto ai quali la norma riconnette il legittimo esercizio del potere (Cons. Giust. Ammin., 31.5.2002, n. 284; Cons. Stato, IV, 7.11.2001, n. 5718; V, 22.5.2001, n. 2823).

     E’ stato così precisato che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto conclusivo quando la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere, in termini a lui più favorevoli, sul provvedimento finale (Cons. Stato, V, 3.7.2003, n. 3969; 17.3.2003, n. 1357; 23.4.1998, n. 474) e che, d’altra parte, l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento sussiste salvo che venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (Cons. Stato, V, 4.2.2003, n. 516; 7.2.2002, n. 686; 22.5.2001, n. 2823;).

    2.2 Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il quadro normativo di riferimento è delineato abbastanza chiaramente, e comunque l’eventuale annullamento del provvedimento finale per violazione dell’obbligo formale di comunicazione non priverebbe l’Amministrazione del potere di adottare altro provvedimento di identico contenuto. In sostanza, non pare che nella fattispecie per cui è ricorso la comunicazione all’interessato avrebbe apportato una qualche utilità all’azione amministrativa sul piano del merito e della legittimità, né che il ricorrente abbia censurato con dati reali la coerenza, la logicità, la completezza, l’adeguatezza e la ponderazione dell’azione amministrativa (T.A.R. Liguria, I, 9.7.2004, n.1100; T.A.R. Toscana, II, 25.5.2004, n.1607), per cui il relativo motivo di ricorso si appalesa infondato.  

    3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, il Tribunale prende atto che la vicenda si inquadra nella più ampia problematica relativa all'individuazione dei poteri dell'Amministrazione rappresentata in enti, aziende ed istituzioni in ordine alla permanenza nell'incarico dei propri rappresentanti, se non in quello, ancora più generale, dei modi di gestione della rappresentanza degli interessi negli organi amministrativi. Nell'ambito della rappresentanza di interessi la posizione di vantaggio conseguita dal rappresentante non può mai essere mantenuta in contrasto con la volontà del rappresentato; diversamente opinando, l'interesse per il quale la legge prevede la necessaria presenza in una determinata istanza amministrativa verrebbe in realtà trascurato, in quanto il soggetto chiamato a rendere presente l'interesse medesimo in quell’ordine decisionale agirebbe svincolato dall'Ente istituzionalmente esponenziale dell'interesse medesimo. La scelta dell'Amministrazione rappresentata deve necessariamente coinvolgere non solo la competenza tecnica del rappresentante, ma anche la sua capacità nel rappresentare gli indirizzi di chi l'ha nominato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico.

    3.1 In realtà chi rappresenta l’Ente, in questo caso l’Amministrazione Provinciale, al suo esterno non è certamente un mero “nuncius”, avendo, invece, il delicato compito di concorrere a formare l’indirizzo, in taluni casi anche politico, dell’organismo nel quale egli è chiamato a svolgere la propria attività, condizionandolo, per quanto possibile, in senso conforme agli interessi dell’Ente che rappresenta, come interpretati dagli organi d’Amministrazione di quest’ultimo.

    4. Quanto alla normativa di settore, il Collegio ritiene di dover prendere atto che la disposizione dell’art. 50, comma VIII, del Decr. Legisl. n.267/00, che ha demandato espressamente agli organi degli Enti locali l’individuazione degli “indirizzi” da seguire per la nomina dei rappresentanti comunali e provinciali in Enti, Aziende ed Istituzioni, certamente non ha eliminato la forte componente fiduciaria che caratterizza tali designazioni (T.A.R. Puglia, Bari, III, 20.4.2004, n.1866). La norma dunque non si limita a fissare nella materia le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma definisce anche la regola di portata generale secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico: ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (Cons. Stato, V, 28.1.2005, n.178).

    In altri termini la normativa di cui si assume la violazione si limita soltanto ad imporre che le designazioni avvengano sulla base di criteri predeterminati, anziché secondo l’arbitrio del “caso per caso”; nel caso di specie l’Amministrazione Provinciale ha sottolineato la finalità di stimolare, con la nuova nomina, l’attività culturale consentendo la partecipazione a più uomini di cultura al fine della divulgazione del pensiero e dell’Opera che la Fondazione “Fortunato Seminara” si propone.

    4.1 A parere di questo Collegio, individuare nel citato articolo 50, VIII comma, del Decr. Legisl. n. 267/2000 una tutela per lo “jus ad officium” di chi è chiamato a rappresentare gli interessi dell'Ente locale in un organismo ad esso estraneo, superiore a quella accordata al funzionario chiamato a prestare servizio presso l'ente locale a tutela di interessi anche della collettività generale, costituirebbe un’evidente disarmonia del sistema.

    Tale disarmonia è ancor più evidenziata dal fatto che la suddetta tutela è accordata ad un soggetto che nel rapporto di fiducia politica ha trovato la principale, se non proprio l'unica, ragione di preposizione all'incarico (T.A.R. Sardegna, 19.3.2003, n.311); ritiene, pertanto, il Tribunale di dover aderire a quell'orientamento giurisprudenziale (TAR Puglia, Bari, 26.4.2001, n. 1314; Cons. Stato, V, ord. za 9.1.2001, n. 6; TAR Campania, Napoli, 21.12.1994, n. 497; TAR Veneto, II, 23.10.1992, n. 709)  che considera il potere di revoca immanente al rapporto che lega il rappresentante all'Ente locale che lo ha nominato.

    4.2 Secondo il Tribunale, la correttezza di tale impostazione trova ulteriore conferma in altri passaggi anche della normativa sopravvenuta, quali ad esempio la legge 15 luglio 2002, n. 145, il cui art. 6 consente al Governo, entro sei mesi dal voto sulla fiducia, di confermare, revocare, modificare o rinnovare le nomine conferite dal Governo precedente o dai suoi ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura. La norma, quindi, riconosce al Governo, appena entrato in carica, un generale potere d'intervento sugli incarichi conferiti dal precedente Governo, limitatamente alle nomine deliberate nei sei mesi precedenti le elezioni.

    Si potrebbe obiettare che la disposizione non è espressione di un generale potere di revoca, in quanto il suddetto potere riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti dal precedente Governo nel periodo preelettorale, così come può essere sostenuto che la stessa norma sia applicabile esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento statale. Tali osservazioni sono condivise dal Collegio, ma solo sotto il profilo secondo il quale la norma in questione è espressione del generale principio della revocabilità dei rappresentanti dell'Amministrazione, del quale viene dettata l'applicazione concreta nell'ambito dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

    4.3 Alla stregua di tali elementi il ricorso è infondato nel merito, attesa la legittimità dell’esercizio da parte del Sindaco o del Presidente dell’Amministrazione Provinciale del potere-dovere di nomina e di revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia in Enti, aziende e istituzioni ove, una volta insediatisi, ritengano sia venuto meno il rapporto fiduciario con essi. 

     5. Per queste ragioni il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

     Sussistono giuste ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.  

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – rigetta il ricorso in epigrafe come da motivazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.

  L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE 

F.to Gabriele Nunziata                                    F.to  Luigi passanisi

  depositata il 21 febbraio 2005

Il Segretario

Antonino Sgro