REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N387/2005

Reg. Sent.

NN. 2031/03 e 267/04 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

                                     PER LA CALABRIA

                 SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA 

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI    Presidente

- DANIELE BURZICHELLI    Consigliere

- CATERINA CRISCENTI   Primo Referendario rel.,est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi NN. 2031/03 e 267/04 R.G. proposti da DE SALVO Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio SARRA, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto, 65 è elettivamente domiciliato

CONTRO

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato;

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’Avv. Iolanda MAURO dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato presso la Sezione di Reggio Calabria dell’Avvocatura Regionale, sita in Via Tripepi, 92;

e nei confronti di

COSENTINO Giuseppe, SPAGNA Umberto e AIELLO Giuseppe non costituiti in giudizio

per l’annullamento 

(ric. N. 2031/03 R.G.) del decreto n. 2390 del 3 settembre 2003, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Calabria ha designato alla carica di Presidente dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 267/00, i Sigg.ri Cosentino, Spagna e Aiello, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la graduatoria dei designandi ove esistente;

della nota prot. n. 2602/GAB del 3 ottobre 2003 del Sindaco di Reggio Calabria;

(ric. N. 267/04 R.G.) del decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 3 del 19 gennaio 2004 di nomina del Presidente dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti: in specie, del decreto n. 2390 del 3 settembre 2003, con il quale il Sindaco di Reggio Calabria ha designato alla carica di Presidente dell’Ente Fiera i Sigg.ri Cosentino Giuseppe, Spagna Umerto e Aiello Giuseppe

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    Visti i ricorsi notificati in data 2- 29 ottobre 2003, 2 dicembre 2003 e 5 -6 febbraio 2004 ed i relativi allegati;

    Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria;

    Vista le memorie presentate nell’interesse delle parti;

    Vista l’ordinanza n. 750 del 1° ottobre 2004;

    Visti gli atti e le memorie depositate dalle parti;

    Designato per la pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

    F A T T O  e 

    Col primo ricorso DE SALVO Pasquale, premesso che con bando del 25 luglio 2002 il Comune di Reggio Calabria aveva indetto selezione pubblica per la designazione di una terna di candidati alla carica di Presidente dell’Ente autonomo Fiera di Reggio Calabria, la cui nomina definitiva rimane riservata alla competenza del Consiglio regionale, e premesso inoltre di avere presentato domanda di partecipazione, essendo in atto commissario dell’ente fiera e possedendo, dunque, i requisiti richiesti dalla legge regionale, impugnava il provvedimento sindacale di designazione dei candidati, ritenendolo affetto da incompetenza relativa, violazione di legge (con riferimento alla legge regionale 4 aprile 1986 n. 13, legge regionale 4 agosto 1995 n. 39, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, legge 7 agosto 1990 n. 241) ed eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento dal fine pubblico ed incongruità.

    Con motivi aggiunti il ricorrente spiegava analoghe doglianze avverso la nota sindacale prot. 2608 del 3 ottobre 2003.

    Ai predetti gravami resistevano il Comune di Reggio Calabria e la Regione, che concludevano chiedendone il rigetto.

     Con altro ricorso il DE SALVO impugnava il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale di nomina del Presidente dell’Ente Fiera, nonché gli atti pregressi, ribadendo le doglianze già espresse ed, inoltre, rilevando che la designazione sindacale – e, dunque, il provvedimento di nomina - non teneva conto di una precedente selezione avviata nel 2000 dalla Regione Calabria, concernente, fra l’altro, proprio l’istituzione di un elenco di soggetti da designare per la nomina del Presidente dell’Ente Fiera, in cui per di più il COSENTINO – chiamato dal Presidente della Giunta a ricoprire l’incarico in questione – non risultava incluso.

    Si costituiva il Comune, lamentando da un lato l’irricevibilità del ricorso, nella parte in cui contiene censure nuove avverso atti già conosciuti e impugnati con altro ricorso, e dall’altro, la sua inammissibilità perché privo di specifiche doglianze avverso il decreto regionale di nomina.

    Si costituiva anche la Regione, concludendo per il rigetto del ricorso.

    Disposta la riunione dei due ricorsi con ordinanza n. 750/04 il Tribunale ordinava al Comune di depositare copia delle “istanze documentate” presentate dai controinteressati alla Segreteria Generale del Comune in seguito all’avviso pubblico del 25 luglio 2002.

    Espletato l’incombente istruttorio, all’udienza del 9 febbraio 2005, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

    D I R I T T O

    1. Col primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di incompetenza relativa, non appartenendo al Sindaco, ma al Consiglio comunale, secondo quanto specificato dalla l.r. n. 13 del 4 aprile 1986 il potere di designare la terna di nomi sulla base della quale il Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare il Presidente dell’Ente Fiera.

    La doglianza è infondata.

    Come già affermato da questo Tribunale, con ordinanza emessa in sede cautelare, e confermata anche in grado d’appello, in analogo ricorso promosso dallo stesso DE SALVO, le nuove disposizioni in merito ai poteri degli organi degli enti locali prevalgono sulle precedenti difformi disposizioni contenute in leggi regionali o in statuti (vd. Tar Toscana, III, 13 maggio 2003 n. 1625, Tar Catanzaro, 14 dicembre 1998 n. 1191).

    Trova, pertanto, applicazione e prevale sull’art. 7 l.r. n. 13/86 l’art. 50, co. 8, t.u.e.l., il quale, riprendendo il testo dell’art. 36, co. 5, l. 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall’art. 13 l. 25 marzo 1993 n. 81, prescrive che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.

    Né è decisiva l’osservazione fatta in ricorso secondo la quale l’art. 50 non sarebbe applicabile perché il Presidente non è un rappresentante del Sindaco.

    A parte che il fatto che il ricorrente ha presentato la sua domanda in seguito ad un avviso del Sindaco stesso che affermava di dover procedere alla nomina dei propri rappresentanti, è indubbio che la posizione del Presidente rispetto a quella dei rappresentanti del Comune è diversa, atteso che i rappresentanti sono designati e nominati dal Sindaco, mentre il Presidente è nominato dalla Regione. Ma ciò non può refluire sul profilo della competenza alla designazione, ormai integralmente sottratta ai poteri del Consiglio comunale, che è solo organo di indirizzo.

    Anche il Consiglio di stato ha, tra l’altro, affermato che “Il potere attribuito al sindaco …  non sussiste solo nelle ipotesi di rapporto di strumentalità o subordinazione esistente tra il comune e l'ente nei cui confronti la nomina (designazione o revoca) ha effetto, ma va riconosciuto altresì nel caso di enti sovvenzionati ovvero sottoposti a vigilanza da parte dell'ente locale” (Cons.St., V, 12 agosto 2002 n. 5552)

    E’, pertanto, da condividere, in merito al profilo della competenza alla designazione, anche la nota del sindaco n. 2606 dell’1-3 ottobre 2003, impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 2 dicembre 2003.

    2. Col secondo motivo invece il ricorrente lamenta la carenza sotto il profilo della mancanza di motivazione dell’atto di designazione, che non darebbe atto delle ragioni della scelta, che ha visto destinatari soggetti privi di esperienza e professionalità in riferimento all’incarico da svolgere.

    La censura è fondata.

    Il menzionato art. 50 impone che la designazione avvenga tenendo conto degli indirizzi fissati dall’organo consiliare.

    Nella specie il Sindaco di Reggio Calabria, nell’avviso del 25 luglio 2002, stabiliva che le nomine avrebbero avuto luogo “in conformità ai principi previsti dallo Statuto e, per quanto applicabili, agli indirizzi riportati nella deliberazione consiliare n. 10 del 7.6.1997”.

    Nel provvedimento di designazione nulla è detto sulle ragioni sottese alla individuazione dei tre nominativi da sottoporre alla Regione, impedendo così qualsiasi riscontro sulla congruenza della scelta rispetto agli indirizzi espressi dal consiglio.

    Secondo la deliberazione consiliare n. 10/97 – richiamata nell’avviso pubblico – è, tra l’altro, stabilito che la scelta sia operata tenendo conto della “competenza politico-amministrativa, professionalità ed idoneità in relazione alla natura dell’incarico … desunte dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, dall’aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di insegnamento, docenze, ecc”. (art. 3) ed, inoltre, che “dei criteri che hanno determinato la scelta va data pubblica ragione con richiamo esplicito nel provvedimento di nomina” (art. 4).

    Il Sindaco ha, dunque, illegittimamente omesso di specificare i motivi a sostegno delle designazioni effettuate, violando l’obbligo di motivazione imposto specificamente ed inequivocamente dalla predetta deliberazione, oltre che dovuto in forza delle generali previsioni di cui all’art. 3 della l. n.241/90.

    La natura fiduciaria delle scelte non sottrae, infatti, i provvedimenti di designazione dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare alcuni aspiranti in luogo di altri, imponendosi all'amministrazione di motivare la scelta, se non in rapporto di comparazione diretta con gli altri aspiranti, quanto meno mediante l'evidenziazione della coerenza dei requisiti  professionali dei candidati prescelti rispetto alla peculiarità dell’incarico da conferirsi.

    Del resto, la giurisprudenza, pronunciandosi in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di puntualizzare che i provvedimenti di nomina a scelta (di alti dirigenti dello Stato), pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere (Cons. Stato, IV Sez., 9 novembre 1995 n. 898 e Cass. SS. UU., 16 aprile 1998 n. 3882; vd. anche Tar Reggio Calabria, 11 aprile 2002 n. 225).

    Sicché, anche tali provvedimenti, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici, al fine di un'eventuale sindacabilità, devono esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi (da ultimo, Cons. Stato, IV, 19 maggio 1997 n. 528; C. Conti reg. Sicilia sez. contr., 7 novembre 1996 n. 74).

    Ed invero, al fine di escludere in radice la configurabilità di posizioni soggettive giuridicamente tutelabili a fronte di provvedimenti discrezionali di nomina di alti dirigenti dello Stato (o delle Regioni), occorrerebbe ammettere che provvedimenti di tal fatta siano addirittura oggettivamente inoppugnabili, in quanto espressione di insindacabile esercizio di un potere di alta amministrazione, peraltro assai vicino al potere politico tout court, ed anzi da esso praticamente indistinguibile. Ma una tale soluzione è certamente estranea all'assetto costituzionale proprio di uno Stato di diritto, nel quale tutti gli atti amministrativi - ivi compresi quelli c.d. di alta amministrazione - debbono soddisfare al principio di legalità (art. 97 Cost.) e restano correlativamente soggetti al sindacato giurisdizionale, con disgiunto riferimento ad ognuno dei vizi tipici di legittimità dell'atto amministrativo, ivi compreso l'eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (art. 113 Cost.).

    Né, nella fattispecie in esame, vi è concretamente la possibilità di evincere, dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nella quali si è articolato il procedimento, le ragioni sottese alle scelte effettuate. Dai curricula presentati dai candidati designati - peraltro neppure richiamati nel contesto del provvedimento di individuazione della terna (un generico accenno alla valutazione dei titoli è operato solo per i rappresentanti del Comune) - non emergono con sicura evidenza, rispetto all’incarico da ricoprire, titoli ed esperienze tali, e talmente superiori rispetto a quelli dell’odierno ricorrente - che, al momento dell’avvio della procedura e fino all’atto di nomina del controinteressato COSENTINO, era Commissario dell’Ente Fiera (incarico che aveva ricoperto anche in anni precedenti) - sì da far apparire logica e ragionevole la scelta effettuata.

    In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso n. 2031/03 è fondato.

    3. Per quanto riguarda il ricorso n. 267/04, le prime due censure ripetono quelle svolte nel precedente ricorso e valgono, dunque, per esse le considerazioni già svolte.

    L’ulteriore profilo (violazione l.r. n.39/95) dedotto a sostegno del difetto di motivazione non può, invece, essere preso in considerazione, in quanto tardivamente proposto.

    Ugualmente tardiva è la censura, dedotta per la prima volta, con la quale il ricorrente contesta la legittimità dell’avviso pubblico del Sindaco del 25 luglio 2002 e del relativo elenco nominativo, per il fatto che esso non tiene conto di uno specifico e circostanziato albo regionale, formato in esito alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 13 giugno 2000 n. 5.

    Né ad escluderne la tardività vale il rilievo secondo il quale l’atto di designazione non sarebbe l’atto conclusivo della procedura, sicchè esso poteva essere censurato unitamente all’atto di nomina, dal quale decorrerebbe il termine decadenziale per proporre ricorso.

    E’ vero che la designazione da parte del Sindaco non è l’atto conclusivo dell’intera procedura, rappresentato invece dal decreto del Presidente del Consiglio regionale (intervenuto in via sostitutiva), ma per il DE SALVO, non incluso nella terna dei designandi, esso rappresenta l’atto lesivo fondamentale, determinando nei suoi confronti un arresto endoprocedimentale irrimediabilmente pregiudizievole della sua sfera giuridica.

    Correttamente, pertanto, egli ha impugnato nei termini, col primo ricorso, l’atto del Sindaco che non lo vedeva tra i designandi e poi il decreto di nomina di competenza regionale, quale atto conclusivo della procedura.

    Ciò importa, inoltre, che l’annullamento del decreto di nomina può essere pronunciato anche solo per invalidità derivata, come richiesto dallo stesso ricorrente.

     Tutto ciò premesso dall’annullamento dell’atto di designazione discende la caducazione del decreto di nomina.

    In ragione dell’esito della lite, le spese di causa devono essere poste a carico del Comune di Reggio Calabria e compensate nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

    Condanna il Comune di Reggio Calabria a pagare al ricorrente le spese della lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA; dichiara compensate le restanti spese nei riguardi delle altre parti del giudizio.

    Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente ordinanza.

    Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.

  L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE 

F.to Caterina Criscenti                                F.to  Luigi Passanisi

  depositata il 9 maggio 2005

Il Segretario

Antonino Sgrò