REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.  1745  /2005

Reg. sent..

N. 1675/02 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

      PER LA CALABRIA  

SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA 

composto dai Magistrati:

- LUIGI  PASSANISI Presidente

- DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario.

- CATERINA CRISCENTI      Primo Referendario rel., est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 1675/02 R.G. proposto da PRATICO’ Antonia, NUCERA Maria Alessandra e NUCERA Dimitri, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico CANALE e Concettina SICILIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola, 76

    CONTRO

Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco BAGNOLI, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Lupardini 1/C è elettivamente domiciliato

    per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta comunale 24 settembre 2002, comunicata con nota 30 settembre 2002 prot. 0205960/A, con la quale è stato disposto l’annullamento “tutti degli atti successivi alla delibera G.C. 24 ottobre 1997”, avente ad oggetto la nuova localizzazione ed il nuovo quadro economico dell’Asilo nido San Carlo ed è stato altresì disposto di “riavviare le procedure espropriative riguardanti il lotto di terreno realmente interessato e per come individuato dagli atti approvati con delibera G.C. n. 252 del 24.10.1997”, nonché ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- della deliberazione del Consiglio comunale 14 febbraio 2003 n. 4, comunicata ai ricorrenti con nota 31 marzo 2003 prot. 0302344, con la quale l’Ente ha approvato “il progetto preliminare dei lavori di costruzione asilo nido in San Carlo”, prendendo atto che “l’area di ubicazione dovrà essere posta in sistema di variante urbanistica”; della successiva deliberazione del Consiglio comunale 11 marzo 2003 n. 7, comunicata unitamente alla prima con la suddetta nota 31 mazo 2003, che ha confermato “l’approvazione del progetto preliminare … in variante allo strumento urbanistico vigente P. di F.” e che ha autorizzato “il responsabile della procedura espropriativa per l’avvio del procedimento d’esproprio, propedeutico all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 7 e succ. della legge 241790; del decreto sindacale 30 aprile 2003 prot. n. 0303103 di autorizzazione al compimento delle operazioni tecniche di sopralluoto e del successivo decreto 6 maggio 2003 prot. n. 0303103/B che annulla e sostituisce il precedente, disponendo il compimento delle operazioni tecniche di cui all’art. 7 l.n. 2359/1865 e art. 16 u.c. l.n. 109/94, nonché ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- della deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo dei lavori in questione della quale la Sig. Praticò ha avuto conoscenza solo lo scorso 12 novembre 2004 ed in occasione della notificazione del decreto di occupazione d’urgenza; del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione adottato dal dirigetne dell’Ufficio espropri l’11 novembre 2004 e notificato alla Sig.ra Praticò il successivo 12 novembre unitamente alla nota 11 novembre 2004 prot. n. 408329 di offerta dell’indennità provvisoria ed all’avviso di esecuzione del decreto di esproprio di cui alla nota 11 novembre prot. 408328 previsto per il giorno 6 dicembre 2004 (non eseguito); in ultimo della nota 28 dicembre 2004 prot. n. 409568 (notificata ai ricorrenti il successivo 30 dicembre 2004) contenente l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione suddetto previsto per il prossimo 17 gennaio 2005; nonché ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- del verbale di immissione in possesso redatto in data 17 gennaio 2005, non comunicato alla ditta ricorrente e depositato in allegato al II controricorso alla camera di consiglio del 9 febbraio 2005; nonché ove occorra, dell’avviso di redazione dello stato di consistenza prot. n. 0502007 notificato il 10 marzo 2005 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

    e per il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni a titolo di occupazione illegittima dell’area individuata in catasto al foglio 52, partt. 44 e 46 (di cui l’amministrazione è in possesso fin dall’aprile del 1998 e che oggi detiene sine titulo)

    ***********

    Visto il ricorso principale ed i tre ricorsi per motivi aggiunti;

    Visti i controricorsi e la memoria difensiva conclusiva depositati nell’interesse del comune di Condofuri;

    Viste le ordinanze di questo Tar nn. 796/02 e 144/05;

    Uditi alla pubblica udienza dell’8 giugno 2005 i procuratori delle parti come da verbale; Relatore la dott. Caterina CRISCENTI;

    F A T T O

    Con ricorso notificato in data 28 novembre 2002 e ritualmente depositato i ricorrenti, proprietari di beni immobili siti nel comune di Condofuri in località San Carlo, in catasto al foglio 52 particelle 44, 45 e 46 impugnavano la deliberazione della Giunta comunale 24 settembre 2002, meglio in epigrafe indicata, permettendo che la particella 46, per un’estensione complessiva di metri quadri 1.200, è in possesso dell’amministrazione comunale fin dal 10 aprile 1998 per la realizzazione dei lavori di costruzione di un asilo nido, in esecuzione delle deliberazioni della giunta comunale 17 settembre 1997 n. 221 di rilocalizzazione dell’opera, 24 ottobre 1997 n. 252 di approvazione del progetto esecutivo con conseguente dichiarazione pubblica utilità d’urgenza e 4 marzo 1998 n. 36 di conferimento dell’incarico di espletamento delle procedure di immissione in possesso, nonché del relativo decreto sindacale di autorizzazione all’effettuazione di operazioni suddette 13 marzo 1998 n. 1512.

    Premettevano inoltre che fin dal 1991 il comune aveva conferito l’incarico per la realizzazione del progetto esecutivo dell’asilo nido in San Carlo che avrebbe dovuto interessare tre diverse ditte per un totale di mq 1920,15, il quale però si dimostrava non più fattibile atteso che una porzione dell’aria designata, e precisamente quella appartenente alla ditta Renato estesa mq 486,40 in catasto al foglio 51 particella 44 risultava attraversata da falda acquifera.

    Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti formulavano i seguenti motivi di gravame:

    I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione. Le delibere impugnate non hanno ad oggetto la correzione di un errore materiale, ma l’esecuzione di un procedimento espropriativo nuovo, sprovvisto di titolo legittimante, ed incidente su di un’area diversa (particella 44) da quella originariamente occupata (particella 46) di cui allo stato l’amministrazione continua però a detenere il possesso. La circostanza posta a base della delibera in oggetto, che le operazioni di immissione in possesso avrebbero dovuto compiersi sull’area individuata in catasto al foglio di mappa 52,  particella 44, in coerenza con l’indicazione del piano particellare di esproprio è confutata da un mero riscontro documentale, il quale dimostra che tra l’area sulla quale il tecnico del comune veniva autorizzato a effettuare le operazioni di immissioni in possesso e quella concretamente appressa vi è assoluta identità trattandosi univocamente della particella 46 del foglio 52, adiacente alla particella 44 di proprietà della stessa ditta, ma diversa dalla particella 44 di cui al foglio di mappa 51 attraversata dalla falda acquifera.

    II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Omessa comunicazione di avvio del procedimento, del diritto di proporre osservazioni nei termini di legge. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La nota con la quale la deliberazione impugnata è stata notificata non può costituire anche comunicazione ai sensi della legge 241/1990, perché non si è consentito agli interessati di partecipare al procedimento espropriativo con deduzioni o osservazioni.

    III. Violazione e falsa applicazione della legge 3 gennaio 1978 n. 1. La realizzanda opera pubblica va ad insistere su di un’area del territorio comunale, che, secondo il vigente piano di fabbricazione, non è destinata a pubblici servizi, bensì all’edilizia economico popolare ed in parte all’espansione residenziale. L’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’approvazione del progetto dell’opera pubblica in variante al vigente strumento urbanistico e nel rispetto del contraddittorio con i proprietari. Anche qualora peraltro il progetto approvato nel 1997 avesse avuto ad oggetto proprio la particella 44 del foglio 52 in ogni caso quel titolo sarebbe già scaduto perché le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo.

    IV. Violazione e falsa applicazione della legge 25 giugno 1865 n- 2359, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della legge 3 gennaio 1978 1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Nella delibera impugnata si afferma surrettiziamente che l’amministrazione non sarebbe entrata in possesso della particella 46, ma avrebbe effettuato solo operazioni di consistenziamento, mentre dal 10 aprile 1998, data di redazione il verbale di missione in possesso, l’area è stata definitivamente sottratta alla disponibilità dei ricorrenti.

    In ragione di quanto esposto i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti per il periodo di occupazione illegittima.

    Si costituiva il comune di Condofuri, eccependo il difetto di interesse a ricorrere, posto che la deliberazione impugnata si sarebbe limitata richiamare la precedente deliberazione n. 252/97, mai impugnata, al fine esclusivo di ripristinare la corretta individuazione della particella d’espropriare (cioè la n. 44 anziché la 46 del foglio 52) e contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva l’integrale rigetto.

    Con ricorso per motivi aggiunti del 29 maggio 2003 i ricorrenti impugnavano le deliberazioni del consiglio comunale 14 febbraio 2003 n. 4, 11 marzo 2003 n. 7, nonché il decreto sindacale del 30 aprile 2003 e il successivo del 6 maggio 2003, meglio in epigrafi indicati, contestandone le legittimità derivata e ritenendoli comunque affetti dai seguenti vizi propri:

    I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto e sotto diversi altri profili. Illogicità. Manca una valutazione puntuale ed obiettiva degli interessi degli odierni ricorrenti.

    II. Violazione della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e legge 3 gennaio 1978 n.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione delle norme che impongono la fissazione dei termini iniziali e finali delle procedure ablatorie e dei lavori nello stesso atto avente ex lege valore di dichiarazione di pubblica utilità.

    Anche avverso questa nuova impugnativa resisteva l’amministrazione comunale.

    Con un secondo ricorso per motivi aggiunti i proprietari impugnavano la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo dei lavori, il decreto di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione e la nota 24 dicembre 2004 contenente l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione, ritenendoli sia illegittimi per invalidità derivata che per vizi propri, quali:

    I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l .n. 241/90 ed eccesso di potere, violazione del DPR 8 giugno 2001 n. 327 ed in particolare dell’art. 22 bis. L’accesso alla speciale ed eccezionale procedura prevista dall’art. 22 bis è giustificato solo dalla impossibilità di svolgere in tempi rapidi, richiesti dalla particolare natura delle cose, gli adempimenti preliminari alla determinazione dell’indennità provvisoria mentre nel caso di specie le suddette esigenze non ricorrono.

    Anche alle predette censure resisteva l’amministrazione comunale, eccependo anche l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione e per mancata impugnativa degli atti presupposti.

    Con atto notificato il 7-8 aprile 2005 i ricorrenti impugnavano il verbale di immissione in possesso del 17 gennaio 2005, censurandolo sia per illegittimità derivata che per vizi propri, quali:

    I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 bis e 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327. L’esecuzione del decreto di occupazione, posto il rifiuto degli interessati, non è avvenuta alla presenza di due testimoni, come prescritto dall’art. 24 cit., ma solo di uno e la redazione dello stato di consistenza è avvenuta ben oltre la scadenza di tre mesi.

    II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il mancato perfezionamento delle operazioni esecutive non ha consentito all’amministrazione di entrare legittimamente in possesso di un bene certo ed esattamente delimitato del perimetro dell’area da espropriarsi.

    Anche avverso tale ultima impugnativa si costituiva il Comune di Condofuri, deducendo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione e per mancata impugnativa degli atti presupposti e contestando nel merito la fondatezza delle censure svolte delle quali chiedeva l’integrale rigetto.

    Con ordinanza n. 144 del 4 maggio 2005 il Tribunale fissava l’udienza per la decisione del merito del ricorso e depositata dal Comune in data 28 maggio 2005 una memoria conclusiva, all’udienza pubblica dell’8 giugno 2005 la causa è stata posta in decisione.

    D I R I T T O

    1. Oggetto del ricorso principale è la deliberazione n. 107 del 24 settembre 2002 con la quale la Giunta del Comune di Condofuri, prendendo in considerazione il lungo iter amministrativo concernente i lavori di costruzione dell’asilo nido comunale a far data dal 1991 ed evidenziando che sebbene nella delibera di G.C. n. 252 del 24 ottobre 1997 di approvazione del progetto di variante ubicazionale e dai relativi allegati si fosse stabilito che l’opera dovesse essere realizzata sul lotto di terreno catastalmente individuato al foglio di mappa n. 52 particella n. 44, tutti gli atti successivi, tra cui il decreto sindacale del 13 marzo 1998 e lo stato di consistenza del 10 aprile 1998 si riferivano erroneamente alla particella 46 sub b del fg. 52, stabiliva di dare atto che la delibera n. 252/97 concerneva la particella 44 del fg. 52 e contestualmente annullava tutti gli atti successivi alla predetta “in contrasto con essa in quanto eseguiti in totale difformità della stessa ed in particolare gli atti riguardanti l’esproprio”. Disponeva, inoltre, di riavviare le procedure espropriative riguardanti il lotto di terreno realmente interessato e per come individuato dagli atti approvati con delibera G.C. n. 252/97.

    Occore premettere che ad avviso del Collegio l’atto impugnato funge da mero anello di congiunzione tra la pregressa procedura espropriativa, ormai di fatto abbandonata da tempo, ed una nuova procedura, che alla precedente intende riagganciarsi per quanto attiene all’esatta ubicazione dell’opera.

    Il suo contenuto deliberativo vero e proprio si limita all’annullamento dei provvedimenti amministrativi che erano seguiti alla deliberazione n. 252/97, indicando però erroneamente una particella diversa. Essa però non costituisce un atto tipico della nuova procedura espropriativa, né intende far rivivere la precedente dichiarazione di pubblica utilità, ormai scaduta, tant’è vero che successivamente il Comune ha provveduto ad adottare un nuovo progetto preliminare ed una variante allo strumento urbanistico vigente.

    Rispetto ai ricorrenti poi essa funge da comunicazione di avvio del procedimento, così come precisato a cura del responsabile settore OO.PP. nella nota di trasmissione del 27 settembre 2002.

    A tali premesse consegue l’infondatezza dei motivi di gravame, formulati sull’erroneo presupposto che la delibera impugnata costituisca attività esecutiva della deliberazione n. 252/97.

    Anche l’assunto secondo il quale non vi sarebbe stato alcun errore materiale risulta smentito dalla lettura degli atti di causa nei quali la descrizione, anche planimetrica e grafica, dell’area sulla quale doveva sorgere l’asilo coincide con la part. 44, tra l’altro espressamente menzionata nella tabella delle indennità, mentre non poteva riguardare né la part. 46 che non è servita dalla via R. Pilo (come invece è detto nella relazione d’esproprio), né ovviamente la part. 44 del fg. 51 che ha, peraltro, un’estensione assai inferiore ai mq. 1.150 di quella del fg. 52.

    Alle predette considerazioni va solo aggiunto che i ricorrenti, proprietari tanto della part.44 che della part. 46, oltre che della 45, lamentano anche (vd. I e IV motivo) che la delibera non avrebbe tenuto conto del fatto che l’amministrazione era già in possesso della particella 46 fin dal 1998.

    L’assunto non trova conferma negli atti di causa.

    Risulta, infatti, che il Comune ha proceduto solo all’accertamento dello stato di consistenza della part. 46. Non risulta redatto alcun verbale di immissione in possesso né vi è traccia alcuna di una materiale attività che comprovi l’avvenuto passaggio del possesso dai proprietari privati all’ente espropriante.

    Tali conclusioni conducono anche al rigetto della domanda risarcitoria.

    2. Infondati sono anche i motivi aggiunti proposti avverso le deliberazioni del consiglio comunale 14 febbraio 2003 n. 4 di approvazione del progetto preliminare, 11 marzo 2003 n. 7 di approvazione della variante al P. di F., nonché il decreto sindacale del 30 aprile 2003 e il successivo del 6 maggio 2003, meglio in epigrafi indicati.

    Il rigetto del primo motivo si incentra su ragioni già espresse in occasione dell’esame del ricorso principale: escluso che l’amministrazione avesse mai inteso espropriare o avesse mai di fatto occupato la part. 46, l’opera risulta evidentemente localizzata proprio nell’area a suo tempo individuata nella delibera n. 252/97, rispetto alla quale, peraltro, i ricorrenti non avevano promosso alcuna impugnativa, sicchè nessuna particolare motivazione nella scelta dell’area l’amministrazione doveva esprimere, considerato anche che non risulta che i proprietari, neppure dopo la notifica della deliberazione n. 107/02,  avessero presentato osservazioni o deduzioni.

    Infondato è anche il secondo motivo. La mancata fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6917; 9 marzo 2000, n. 1235; 14 gennaio 1999, n. 22; sez. V, 30 settembre 1998, n. 1360), deve avvenire col primo atto con il quale si manifesta in concreto l'intenzione di esercitare il potere espriopriativo, che, nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità, coincide con l'approvazione del progetto dell'opera.

    Nel caso di specie, come già evidenziato, risulta approvato solo il progetto preliminare dell'opera da realizzare, inidoneo a comportare gli effetti di dichiarazione implicita di pubblica utilità, così che non sussisteva alcun obbligo di fissare i termini di cui all'articolo 13 cit.

    3. Col secondo ricorso per motivi aggiunti i proprietari hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo, solo per invalidità derivata, ed il decreto di occupazione d’urgenza 12 novembre 2004 ed atti ad esso connessi (avviso di esecuzione e offerta dell’indennità) sia per invalidità derivata che per vizi autonomi.

    Esclusa la sussistenza di una illegittimità derivata, il Tribunale ritiene preliminarmente da respingere l’eccezione di tardività dell’impugnativa formulata dal Comune.

    Il decreto d’occupazione dell’11 novembre 2004, notificato agli interessati il successivo giorno 12, è stato impugnato con ricorso avviato per la notifica a mezzo posta giorno 11 gennaio 2005 e poi ricevuto dal Comune il successivo giorno 12.

    Poiché in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, è stato recepito nel nostro ordinamento processuale il principio, applicabile anche nel processo amministrativo, secondo cui la notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all’ufficiale giudiziario, il ricorso in esame, consegnato per la notificazione prima della scadenza del termine perentorio fissato dall'art. 21 l. n. 1034 del 1971, è tempestivo, a nulla rilevando la data successiva in cui l'atto viene effettivamente ricevuto dal destinatario.

    Ciò chiarito il Tribunale ritiene fondate le censure che attengono al decreto di occupazione d’urgenza.

    Il Dirigente dell’Ufficio espropri ha ritenuto sussistenti “gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 in virtù delle seguenti motivazioni: 1.la mancanza di tali strutture in tutto il territorio comunale; 2. l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, per cui si rende necessario ottenere la disponibilità dei terreni”.

    Ma la norma che il Comune ha inteso applicare, ossia l’art. 22 bis, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, innovando rispetto all’impianto originario del testo unico che aveva radicalmente estromesso l’istituto dell’occupazione d’urgenza, prevede al I co. che “Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari”. L’urgenza è inoltre prevista ope legis (II co.) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ossia in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50,  ipotesi estranee alla odierna fattispecie.

    Ciò premesso la censura in esame si rivela fondata laddove si appunta sull’indefettibile necessità di una motivazione che dia conto dell’urgenza qualificata richiesta adesso dal legislatore, in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare sui suoli che si intendono fare oggetto di occupazione d’urgenza. 

    Nel caso che ci riguarda, la motivazione data dal Comune è meramente apparente, essendo in re ipsa che un opera pubblica venga progettata e realizzata se ed in quanto mancante ed  essendo altresì evidente che essa debba essere sempre preceduta dall’aggiudicazione del contratto d’appalto, il cui perfezionamento porterebbe sempre alla necessità di acquisire immediatamente la disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere l’opera.

    Il decreto trascura di motivare sulla doppia urgenza qualificata richiesta dal legislatore, nulla specificando in ordine alla eventuale natura particolare dell’opera da realizzare e alla particolare urgenza atta a giustificare l’occupazione in parola, la quale non può legittimamente derivare da inadempimenti o ritardi del Comune (in termini Tar Palermo, II, 17 maggio 2005 n. 778).

    4. Il gravame deve, dunque, essere accolto con conseguenziale annullamento del decreto impugnato e di tutti gli atti successivi, compreso l’avviso di redazione dello stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso impugnati col terzo ricorso per motivi aggiunti, i quali trovavano il proprio presupposto giuridico proprio nel decreto d’occupazione.

    In ragione dell’esito della controversia le spese della lite possono essere compensate per metà e per la restante metà, liquidata come da dispositivo, poste a carico del Comune soccombente                    

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il decreto di occupazione d’urgenza dell’11 novembre 2004 e gli atti consequenziali.

    Condanna il comune di Condofuri a rimborsare al ricorrente la metà delle spese della lite, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA e CPA. Dichiara compensata la restante metà.

    Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente decisione.

    Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005.

IL GIUDICE ESTENSORE

F.to Caterina  Criscenti

                    IL PRESIDENTE  

                                             F..to    Luigi Passanisi 

Depositata Il  3 ottobre 2005 

Il Segretario

Antonino Sgrò

N.   R.G.