REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione seconda-bis), composto dai signori:

Patrizio                      Giulia               presidente

Francesco                  Giordano          consigliere

Massimo Luciano      Calveri             consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12780  del  1997, proposto

da

Tucci Sandro, rappresentato e difeso dall’avv. Lia Simonetti  e  elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ofanto, presso lo studio dell’avv. Giovanni Angeloni;

contro

Comune di Colleferro, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Stoppani ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Brenta n. 2;

e nei confronti di

Vari Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoarda Sanci e Alessia Dalle Mole ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, alla via Val d’Ala n. 28;

per l’annullamento

previa sospensione, della concessione n. 70 pratica edilizia n. 4785 rilasciata dal Sindaco del Comune di Colleferro il 15 luglio 1997 al signor Vittorio Vari per l’effettuazione di lavori nell’immobile sito in detto Comune alla via Michelangelo n. 29 finalizzati alla modificazione di destinazione d’uso di un locale terranno, in comproprietà con ricorrente, da taverna a laboratorio artigianale per la produzione di pasticceria secca con annessa rivendita e l’annullamento di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Colleferro e quello del controinteressato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2004 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 10 ottobre 1997 il signor Sandro Tucci ha impugnato la concessione edilizia n. 70 in data 15 luglio 1997 rilasciata dal Sindaco di Colleferro al signor Vittorio Vari per l’esecuzione di lavori mirati al cambio di destinazione d’uso di un locale di proprietà di quest’ultimo da taverna a laboratorio artigianale per la produzione di pasticceria secca con annessa rivendita.

Nel premettere che i lavori autorizzati insistono su un villino bifamiliare, del quale risultano comproprietari il ricorrente e il controinteressato, il signor Tucci asserisce che il provvedimento concessorio sarebbe affetto da un triplice vizio di illegittimità in quanto:

- la concessione edilizia è stata rilasciata da organo incompetente, e cioè dal sindaco anziché dal funzionario comunale a ciò deputato in base all’art. 51, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 142, come modificato dall’art. 6, comma 2, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

- l’autorità comunale non ha fatto corretta applicazione dell’30 delle N.T.A. del Comune di Colleferro, avendo omesso di valutare in termini urbanistici l’incidenza della trasformazione funzionale dell’insediamento esistente;

- la medesima autorità non ha compiuto alcuna istruttoria e valutazione sul carattere molesto e nocivo dell’attività artigianale da intraprendere.

Costituendosi nel giudizio il Comune di Colleferro e il controinteressato Vari hanno replicato alle tesi contenute nel ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Assorbente e fondato è il primo motivo di ricorso con il quale è dedotto il vizio di incompetenza del sindaco del Comune di Colleferro nell’adozione di un provvedimento concessorio (concessione edilizia, che ora ha assunto la nuova denominazione di “permesso di costruire”: art. 10 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380), riservato alla sfera di attribuzioni della dirigenza comunale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. f, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo sostituito dall’art. 6 l. 15 maggio 1997, n. 127.

2.- Rammenta la Sezione che una delle più significative innovazioni introdotte dalla legge n. 142 del 1990, che ha ridisegnato l’ordinamento delle autonomie locali, è stata quella di frapporre una precisa delimitazione delle sfere di competenze attribuite agli organi elettivi e alla dirigenza amministrativa. Ai primi infatti è stata riservata l’attività di determinazione degli obiettivi generali da raggiungere, con i connessi poteri di direzione politica e di verifica dei risultati conseguiti; alla seconda sono state affidate le funzioni di direzione amministrativa negli uffici e nei servizi e la gestione amministrativa dell’Ente.

Il principio della distinzione dei compiti tra amministratori  e dirigenti – uno dei principi di fondo che ha animato la legge di riforma delle autonomie locali –  trova la sua ragion d’essere nell’intento di evitare commistioni o sovrapposizioni tra gli ambiti operativi di riferimento, nella sottesa considerazione che ciò costituisca necessario presupposto per l’attuazione dell’altro più ampio principio del buon andamento dell’amministrazione, enunciato dall’art. 97 della Costituzione.

La legge generale sulle autonomie locali del 1990 è stata poi incisivamente integrata con l’importante riforma operata dalla legge 15 maggio 1977, n. 127 (c.d. Bassanini bis) che ha dato piena attuazione al principio di separazione fra politica e amministrazione, ulteriormente ridefinendo la dirigenza degli enti locali e accentuandone l’autonomia rispetto agli organi politici.

3.- In coerente applicazione dei principi ispiratori della riforma delle autonomie locali, l’art. 51 della legge n. 142/1990 ha ridisegnato l’organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali, puntualizzando le attribuzioni della dirigenza. Nell’intento di metterne più compiutamente a fuoco i compiti, la legge n. 127 del 1997, modificando il precitato art. 51,  ha partitamene enunciato la sfera di competenza dei dirigenti attribuendo ad essi, per quel che qui interessa menzionare, “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie” (art. 51, comma 3, lett. f, cit. legge n. 142/1990 nel testo sostituito dall’art. 6 della legge n. 127/1997).

4.- Alla stregua di quanto precede e del chiaro disposto legislativo cui si è fatto riferimento, e certamente in vigore al momento dell’adozione della concessione edilizia qui gravata, non può residuare alcun dubbio sul fatto che detta concessione andava rilasciata dal dirigente comunale e non dal sindaco.

Tale approdo interpretativo è del resto conforme all’orientamento giurisprudenziale affermatosi in subiecta materia secondo cui, ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. f), l. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo novellato dall’art. 6, comma 2, l. 15 maggio 1997, n. 127, rientra nella competenza esclusiva dei dirigenti, e non del sindaco, il rilascio della concessione edilizia (Cds, V, 6 marzo 2000, n. 1149; Tar Campania, Napoli, III, 7 maggio 2003, n. 5181; Tar Lazio, II bis, 12 aprile 2002, n. 3153;  Tar Emilia, Parma, 21 febbraio 2002, n. 114; Tar Lombardia, Brescia, 12 novembre 1999, n. 961; Tar Puglia, Bari, 1 settembre 1999, n. 1015).

5.- La conclusione a cui perviene la Sezione, che porta a ritenere fondato il dedotto vizio di incompetenza del sindaco nel rilascio dell’atto concessorio, resiste all’argomentazione del controinteressato secondo cui la legge n. 127/1997 non prevederebbe alcun effetto immediatamente abrogativo dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che radica in capo al sindaco la competenza al rilascio della concessione edilizia, differendo tale effetto alla successiva ed eventuale adozione di apposito regolamento comunale.

Deve in proposito osservarsi, riconfermando peraltro valutazioni già operate sul punto dalla Sezione (cfr. sentt. 26 novembre 2002, n. 10683 e 17 luglio 2000, n. 5959; cui adde: Tar Parma n. 114/2002 cit.) che l’attribuzione del potere concessorio in questione ai dirigenti non può ritenersi subordinato alla previa adozione dello statuto e dei regolamenti del Comune.

Ciò nella considerazione che la previa adozione della normativa di dettaglio, specificamente prevista per regolamentare l’esercizio dei poteri dirigenziali di cui al precitato art. 51, comma 3, lett. f, della legge n. 142/1990 (normativa di dettaglio richiamata nella seconda proposizione di detto comma 3), deve ritenersi richiesta unicamente per gli atti discrezionali e non anche per quelli vincolati, in quanto soltanto la discrezionalità amministrativa, come scelta finalizzata all’ottimale ponderazione fra interessi pubblici e privati, determina inevitabilmente linee di indirizzo operativo, destinate a influire sulla conduzione a livello politico dell’Ente. Con la conseguenza che inerendo gli atti discrezionali alla sfera politica, solo per essi si giustifica il richiamo alle “modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente”.

Diversamente, per gli atti vincolati la predetta normativa deve ritenersi immediatamente precettiva in quanto, trattandosi di atti legati a precisi parametri normativi, essi non sono idonei a incidere autonomamente sul versante politico; per tali atti quindi non si pone l’esigenza di una previa disciplina da parte dell’organo politico.

Tanto premesso, nessun dubbio può porsi sul fatto che la concessione edilizia rientri nel novero degli atti vincolati in quanto essa costituisce un atto di mero controllo sulla conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in una zona del territorio comunale (cfr. Cds, V, 17 febbraio 1999, n. 167; id, 10 gennaio 1997, n. 28); sicché, in coerente applicazione delle considerazioni sopra svolte, la sua adozione spetta al dirigente dell’ente locale.

6.- Non è poi concludente – ai fini della confutazione della rilevata incompetenza del sindaco di Colleferro nel rilascio del provvedimento in contestazione – l’argomentazione del controinteressato volta a sostenere pur sempre la legittimità della concessione edilizia  con la considerazione che quest’ultima “evidenzia non solo la firma del sindaco del Comune di Colleferro, ma anche la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune medesimo, nel pieno e attuale rispetto dell’art. 1 L. 10/77” (pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio).

Invero, quale che sia il valore da attribuirsi alla sottoscrizione apposta dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale (fosse anche di ratifica dell’atto adottato dal sindaco con l’intento di emendarne il vizio di incompetenza), è certo che la contestualità delle sottoscrizioni e l’oggettiva imputabilità formale dell’atto  ad ambedue i soggetti firmatari inducono a ritenere che l’amministrazione abbia volutamente  inteso emanare un atto a firma congiunta (quale atipico atto complesso), in palese contrasto con i principi ordinamentali più sopra esposti, che sottraggono in modo tassativo al sindaco qualsiasi influenza o interferenza in materia (così sul punto, e condivisibilmente, Tar Liguria, I, 29 ottobre 2002, n. 1061). Il che, per altro verso, conferma l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di competenza dell’autorità procedente.

7.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto.

 Per l’effetto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, va disposto l’annullamento della concessione edilizia in epigrafe con rimessione dell’affare all’autorità competente, come individuata in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda- bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie per incompetenza dell’autorità procedente e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone l’annullamento della concessione edilizia in epigrafe e rimette l’affare all’autorità competente, come individuata in motivazione

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2004.

Patrizio           Giulia                  presidente

Massimo L.     Calveri               consigliere est.

 

Il presidente                                    Il consigliere est.