REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II bis, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12655/2004 proposto dalla SOC. BELMONTE arl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Occhipinti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello  stesso, sito in Roma, alla Via Belsiana n. 71 ;

contro

-   il Comune di Frascati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani   ed domiciliato ex lege presso la Segreteria del Tribunale, in Roma, Via Flaminia n. 189;

e nei confronti di

- Eurospin Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

- Edil Moter s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

- Ircop, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento previa sospensiva

del provvedimento del Comune di Frascati  del 23.11.2004, con il quale è stata disposta la esclusione della società ricorrente dalla gara per la licitazione privata per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 109/1994, del Centro direzionale in località Cocciano del detto Comune di cui al bando pubblicato nella G. U.R.I. n. 67- parte II- del 20.3.2004;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 13.1.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. Mario Occhipinti per la società ricorrente e l’Avv. Graziani per l'Amministrazione comunale resistente;

Visto l’art. 6 della l. n. 205/2000 e nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti di legge.

Considerato che, con ricorso notificato il 16.12.2004 e depositato il 22.12.2004, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Frascati  del 23.11.2004 - con il quale è stata disposta la esclusione della società ricorrente dalla gara per la licitazione privata per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 109/1994, del Centro direzionale in località Cocciano del detto Comune di cui al bando pubblicato nella G. U.R.I. n. 67- parte II- del 20.3.2004, alla cui partecipazione era stata invitata con la lettera del 31.5.2004- con la motivazione della mancata allegazione all’offerta presentata in data 30.9.2004 ed in particolare alla busta n. 1 del documento di identità del legale rappresentante della società-, deducendone l’illegittimità, con un unico complesso motivo di censura, per eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché per violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, in quanto il richiesto documento di identità è stato, successivamente all’apertura della predetta busta n. 1, trasmesso a cura della società ricorrente all’amministrazione comunale e, comunque, era già presente agli atti in possesso della stessa come allegato sia alla richiesta di partecipazione alla gara del 16.4.2004 sia alle buste nn. 2 e 3 sia in quanto l’amministrazione comunale avrebbe dovuto consentire alla società ricorrente la successiva regolarizzazione, che pur costituendo facoltà discrezionale deve essere esercitata secondo criteri di logicità;

Considerato che il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 3.1.2005, depositando memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della prescrizione della lettera di invito del 31.5.2004, nella parte in cui prevederebbe a pena di esclusione la produzione della fotocopia del documento di cui trattasi, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare;

Considerato che l’omessa specifica impugnazione da parte della società ricorrente della lettera di invito, nella parte che interessa, risulta giustificata, nell’ottica difensiva della stessa, dall’affermata regolarizzabilità dell’omessa presentazione di copia del documento di identità, nonostante l’esistenza di una clausola che prevedesse espressamente la necessaria produzione di detto documento a pena di esclusione;

Considerato che, avuto riguardo all’infondatezza nel merito del ricorso in esame per le considerazioni di cui di seguito, non si tiene conto della superiore eccezione; 

Considerato che, la lettera di invito alla gara di cui trattasi del 31.5.2004, richiede all’art. 3, rubricato “ Contenuto del plico”, la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6 a pena di esclusione dalla gara,  e che l’art. 4, rubricato “ Contenuto della busta n.1- Documenti”, prevede, al penultimo comma, espressamente che “ le dichiarazioni dovranno essere corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità”, non appare revocabile in dubbio che il verbale impugnato, nella parte in cui sancisce l’esclusione della società ricorrente dalla gara per il motivo dedotto, rappresenta una mera applicazione dovuta da parte del Comune della prescrizione di gara richiamata che, a sua volta, appare chiara nella sua previsione  a pena di esclusione della produzione documentale indicata, ivi compresa la copia del documento di identità del legale rappresentante della società;

Considerato che “ é legittima l'esclusione dalla gara d'appalto del concorrente che non abbia allegato fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, nè è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti”  ( Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5677 e, da ultimo, idem, 4.11.2004, n. 7140);

Considerato che, pertanto, in conseguenza del detto superiore principio, non assumono rilevanza le circostanze di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, nella parte in cui si rileva che il richiesto documento di identità è stato, successivamente all’apertura della predetta busta n. 1, trasmesso a cura della società ricorrente all’amministrazione comunale e, comunque, era già presente agli atti in possesso della stessa come allegato sia alla richiesta di partecipazione alla gara del 16.4.2004 sia alle buste nn. 2 e 3, atteso che, nella sostanza, si tratterebbe, da un lato, pur sempre della successiva regolarizzazione della documentazione di gara non consentita dal bando di gara e, dall’altro, non risulterebbe, comunque, soddisfatto il requisito dell’unità, cioè dell’allegazione alla dichiarazione di cui trattasi della fotocopia del documento di identità;

Considerato che, sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 13.1.2005 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Francesco Giordano, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore