REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II bis, ha pronunziato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 12655/2004 proposto dalla SOC. BELMONTE arl, in persona del legale
rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Occhipinti ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso,
sito in Roma, alla Via Belsiana n. 71
;
contro
- il Comune di Frascati, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano
Graziani ed domiciliato ex
lege presso la Segreteria del Tribunale, in Roma, Via Flaminia n. 189;
e
nei confronti di
-
Eurospin Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non
costituitosi in giudizio;
-
Edil Moter s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi
in giudizio;
-
Ircop, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
per
l'annullamento previa sospensiva
del
provvedimento del Comune di Frascati del
23.11.2004, con il quale è stata disposta la esclusione della società
ricorrente dalla gara per la licitazione privata per l’affidamento in
concessione della costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 19 della l. n.
109/1994, del Centro direzionale in località Cocciano del detto Comune di cui
al bando pubblicato nella G. U.R.I. n. 67- parte II- del 20.3.2004;
nonché
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;
Visti
gli atti tutti di causa;
Designato
relatore alla camera di consiglio del 13.1.2005
il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. Mario
Occhipinti
per la società ricorrente e l’Avv. Graziani
per l'Amministrazione comunale resistente;
Visto
l’art. 6 della l. n. 205/2000 e nella ritenuta sussistenza dei relativi
presupposti di legge.
Considerato
che, con ricorso notificato il 16.12.2004 e depositato il 22.12.2004, il
ricorrente ha impugnato il
provvedimento del Comune di Frascati del
23.11.2004 - con il quale è stata disposta la esclusione della società
ricorrente dalla gara per la licitazione privata per l’affidamento in
concessione della costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 19 della l. n.
109/1994, del Centro direzionale in località Cocciano del detto Comune di cui
al bando pubblicato nella G. U.R.I. n. 67- parte II- del 20.3.2004,
alla cui partecipazione era stata invitata con la lettera del 31.5.2004- con la
motivazione della mancata allegazione all’offerta presentata in data 30.9.2004
ed in particolare alla busta n. 1 del documento di identità del legale
rappresentante della società-, deducendone l’illegittimità, con un unico
complesso motivo di censura, per eccesso di potere per illogicità, difetto dei
presupposti e violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione nonché per violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, in
quanto il richiesto documento di identità è stato, successivamente
all’apertura della predetta busta n. 1, trasmesso a cura della società
ricorrente all’amministrazione comunale e, comunque, era già presente agli
atti in possesso della stessa come allegato sia alla richiesta di partecipazione
alla gara del 16.4.2004 sia alle buste nn. 2 e 3 sia in quanto
l’amministrazione comunale avrebbe dovuto consentire alla società ricorrente
la successiva regolarizzazione, che pur costituendo facoltà discrezionale deve
essere esercitata secondo criteri di logicità;
Considerato
che il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 3.1.2005,
depositando memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in via preliminare,
l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della prescrizione
della lettera di invito del 31.5.2004, nella parte in cui prevederebbe a pena di
esclusione la produzione della fotocopia del documento di cui trattasi, e, nel
merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dell’istanza
cautelare;
Considerato
che l’omessa specifica impugnazione da parte della società ricorrente della
lettera di invito, nella parte che interessa, risulta giustificata,
nell’ottica difensiva della stessa, dall’affermata regolarizzabilità
dell’omessa presentazione di copia del documento di identità, nonostante
l’esistenza di una clausola che prevedesse espressamente la necessaria
produzione di detto documento a pena di esclusione;
Considerato
che, avuto riguardo all’infondatezza nel merito del ricorso in esame per le
considerazioni di cui di seguito, non si tiene conto della superiore eccezione;
Considerato
che, la lettera di invito alla gara di cui trattasi del 31.5.2004, richiede
all’art. 3, rubricato “ Contenuto del plico”, la produzione della
documentazione di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6 a pena di esclusione dalla
gara, e che l’art. 4, rubricato
“ Contenuto della busta n.1- Documenti”, prevede, al penultimo comma,
espressamente che “ le dichiarazioni dovranno essere corredate da una copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità”,
non appare revocabile in dubbio che il verbale impugnato, nella parte in cui
sancisce l’esclusione della società ricorrente dalla gara per il motivo
dedotto, rappresenta una mera applicazione dovuta da parte del Comune della
prescrizione di gara richiamata che, a sua volta, appare chiara nella sua
previsione a pena di esclusione
della produzione documentale indicata, ivi compresa la copia del documento di
identità del legale rappresentante della società;
Considerato
che “ é legittima l'esclusione dalla gara d'appalto del concorrente che non
abbia allegato fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione
sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che
l'obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in
considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, nè è
data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel
rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti”
( Consiglio Stato, sez. V, 1
ottobre 2003, n. 5677 e, da ultimo, idem, 4.11.2004, n. 7140);
Considerato che, pertanto, in conseguenza del detto superiore principio,
non assumono rilevanza le circostanze di cui al ricorso introduttivo del
presente giudizio, nella parte in cui si rileva che
il richiesto documento di identità è stato, successivamente all’apertura
della predetta busta n. 1, trasmesso a cura della società ricorrente
all’amministrazione comunale e, comunque, era già presente agli atti in
possesso della stessa come allegato sia alla richiesta di partecipazione alla
gara del 16.4.2004 sia alle buste nn. 2 e 3, atteso che, nella sostanza, si
tratterebbe, da un lato, pur sempre della successiva regolarizzazione della
documentazione di gara non consentita dal bando di gara e, dall’altro, non
risulterebbe, comunque, soddisfatto il requisito dell’unità, cioè
dell’allegazione alla dichiarazione di cui trattasi della fotocopia del
documento di identità;
Considerato
che, sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese del giudizio;
PQM
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Roma il 13.1.2005
, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Patrizio
Giulia, Presidente
Francesco
Giordano, Consigliere
Maria
Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore