N. 

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 9033/2004 proposto da SDS – Cooperativa  di produzione e lavoro a r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lucio Anelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via della Scrofa n. 47;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato  Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio di Giove n. 21;     

per l'annullamento

dei provvedimenti del Dirigente del Dipartimento XIII – VI U.O. Servizi tecno-logistici ed approvvigionamenti del Comune di Roma del 30.7.2004, prot. N. 12441 e del 5.8.2004, prot. N. 12715, del bando e del disciplinare di gara relativi alla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per il servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 novembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati L. Anelli per la società ricorrente e l’avv. A. Graziosi per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

      Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa a r.l. SDS ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali il Comune di Roma la ha esclusa, in fase di prequalifica, dalla  licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per il servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma per il periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2006, per un importo complessivo presunto di Euro 18.029070,00.

      Al riguardo, l’impresa interessata ha dedotto l’illegittimità della disposta esclusione per violazione di legge, con specifico riguardo al D.Lgs. n. 157/1995, e per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e carenza di istruttoria.

      Il Comune, costituitosi in giudizio, ha argomentato la legittimità dell’esclusione, motivata dalla mancata allegazione, alla domanda di partecipazione, del certificato ISO 9001/2000, trattandosi di un onere documentale espressamente previsto dal bando di gara.

      A seguito del decreto presidenziale n. 4951/2004 e dell’ordinanza collegiale n. 5008/2004 di questa Sezione, di accoglimento dell’istanza cautelare incidentale proposta, l’amministrazione ha riammesso con riserva  l’impresa alla gara.

   Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata infine introitata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

      La controversia all’esame del Collegio concerne l’esclusione della ricorrente dalla fase di prequalifica di un’importante licitazione privata, di importo ampiamente superiore alla soglia comunitaria, volta all’affidamento del servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma.

      In particolare, l’impresa interessata è stata ritenuta “non idonea” a partecipare alla gara, non avendo prodotto, in allegato alla domanda di partecipazione, , il certificato ISO 9001/2000, prescritto dal bando di gara.

      Infatti, secondo quanto acquisito agli atti del giudizio, la concorrente, all’atto della domanda, aveva prodotto solo una attestazione dell’Ente certificatore Società RINA, secondo cui ”a seguito dell’esame da parte del Comitato tecnico qualità“, il sistema di gestione per la qualità della stessa concorrente “è stato certificato per conformità alla norma ISO 9001/2000”. La medesima nota precisava, altresì, che il relativo certificato di conformità, rilasciato in data antecedente, sarebbe stato inviato “nel più breve tempo possibile”. Il medesimo certificato veniva poi, effettivamente, trasmesso dall’impresa con nota del 5 agosto 2004, peraltro   successiva alla impugnata esclusione.

      La medesima esclusione è stata quindi ritenuta, dalla difesa dell’Amministrazione in giudizio, inevitabile, in quanto la certificazione in esame, pur rispondendo ad una normativa tecnica volontaria, veniva espressamente richiesta dal bando di gara e, dovendo essere rilasciata da Enti certificatori riconosciuti secondo il diritto dell’Unione europea, non poteva essere sostituita né da autocertificazioni, né da dichiarazioni diverse, quale quella presentata dalla ricorrente, e neppure poteva essere accertata d’ufficio  dall’Amministrazione, non trattandosi di atto formato o conservato da Uffici pubblici.

      Il Collegio ritiene viceversa fondate, come già valutato in sede di sommaria delibazione, le dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

      Viene, in primo luogo, in rilievo la violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE), applicabile a tutti gli appalti pubblici di servizi con valore di stima uguale o superiore alla “soglia” di rilevanza comunitaria, come accade nel caso in esame. L’indicata disposizione prevede, infatti, che “le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

      L’Amministrazione aveva, quindi, l’onere di consentire all’impresa concorrente l’integrazione del documento presentato, che risultava univocamente riconducibile ad un Ente pubblicamente abilitato a rilasciare il certificato richiesto e che espressamente riferiva l’avvenuto rilascio del certificato stesso, circostanza, questa, comprovata a posteriori mediante l’allegazione del titolo, che, a sua volta, avrebbe potuto indurre l’Amministrazione ad agire quantomeno in autotutela.

       Il collegio ritiene altresì opportuno precisare che l’esclusione palesa la propria illegittimità anche sotto il profilo della violazione dell’art. 14 (Capacità tecnica) del medesimo decreto legislativo n. 157/1995, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti conformi alla serie di norme europee EN 45000, attestanti che il concorrente osserva norme della serie europea EN 29000.

       La norma in esame dispone, infatti, che in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice deve parimenti ammettere alla gara anche le imprese che comprovino misure equivalenti di garanzia della qualità e che dimostrino di non avere accesso a tali certificati o di non averli potuti ottenere nei termini richiesti, secondo il criterio di massima partecipazione alle pubbliche gare, che a sua volta risponde al principio comunitario di piena concorrenza (oltrechè a quello costituzionale di imparzialità e buon andamento), principio che si estrinseca anche mediante la neutralizzazione degli effetti indebitamente restrittivi o distorsivi del mercato che potrebbero derivare da inefficienze, ritardi o assetti oligopolistici dei sistemi di certificazione.

       Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare, quale prova dell’esistenza di misure equivalenti di garanzia della qualità, la nota di un Ente tecnicamente accreditato che, pur senza rilasciare un certificato, attestava la conformità dell’organizzazione d’impresa alle pertinenti norme europee, anticipando il futuro rilascio di un  certificato fino ad allora non ottenuto, deve arguirsi, per mancanza dei tempi materialmente  necessari.

       Dalle considerazioni sopra riportate discende, altresì, la sussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di idonea attività istruttoria.

       Il Collegio deve,quindi, accogliere il ricorso in epigrafe, in quanto le censure dedotte risultano   fondate. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

  1. Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Roberto CAPUZZI Consigliere

Raffaello SESTINI  Primo referendario - Relatore  

Il Presidente Il Consigliere est.



R.n.