REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II bis, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10914/2004 proposto dalla IMMOBILIARE D.D.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Mingoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Piazza Mazzini n. 8;
contro
- il Comune di Nettuno, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
per la declatoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla istanza presentata dalla società ricorrente in data 8.6.2004 di attribuzione della destinazione urbanistica all’area di proprietà della stessa, sita nel Comune di Nettuno, alla Via Ponserico, distinta in catasto al folgio n. 31 part. 75, acquistata in data 25.2.2004 con atto rep. n. 32149 racc. 12311;
e dell’obbligo del Comune di Nettuno di provvedere all’integrazione del P.R.G. relativamente all’area di proprietà della ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 27.1.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed udito l'Avv. Mingoia;
FATTO
La società ricorrente ha acquistato in data 25.2.2004 con atto del Notaio Giuseppe Coppola di cui al rep. n. 32149 racc. 12311 un’area sita nel Comune di Nettuno, alla Via Ponserico, distinta in catasto al foglio n. 31 part. 75, destinata dal vigente P.R.G. del 1973 in parte a zona “R” ( verde pubblico), in parte a zona “L/1” ( servizi pubblici) e per la parte residua a zona “ E/1” ( case con giardino).
Con istanza presentata in data 8.6.2004, la società ricorrente ha chiesto al Comune di Nettuno di procedere all’adozione degli atti necessari alla ricostruzione della disciplina urbanistica relativa alla suddetta area, atteso che i vincoli di destinazione imposti sulla stessa avevano perso efficacia per inutile decorso del termine di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968.
Nel silenzio dell’amministrazione, la società ricorrente ha notificato al Comune apposito atto di diffida e messa in mora in data 27.9.2004.
Con ricorso notificato l’8.11.2004 e depositato il 16.11.2004, la società ricorrente ha chiesto la declatoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla istanza presentata dalla stessa ai fini dell’attribuzione della destinazione urbanistica alla predetta area e del conseguente obbligo del Comune di provvedere all’integrazione delle disposizioni del P.R.G. vigente relativamente a detta area, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2 della L. n. 1187/1968, dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 50 della L. R. n. 38/199.
Il vincolo di destinazione pubblica di un’area contenuto in un P.R.G. sarebbe destinato a decadere ai sensi dell’art. 2 della L. n. 1187/1968 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 32772001 ed il Comune avrebbe l’obbligo di provvedere sulla destinazione urbanistica dell’area rimasta libera dal vincolo ai sensi dell’art. 50 della L.r. n. 38/1999.
La società ricorrente ha, altresì, chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la immediata nomina del commissario ad acta.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata sebbene regolarmente evocata in giudizio:
in data
Alla camera di consiglio del 27.1.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza del procuratore del ricorrente, che ha insistito nelle proprie conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ed infatti nel caso di specie, non v'è dubbio che la destinazione urbanistica impressa al terreno della società ricorrente integri effettivamente un vincolo soggetto a decadenza per inutile decorso del quinquennio previsto dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
Come emerge effettivamente
dal certificato di destinazione urbanistica dell’11.2.2004, rilasciato dallo
stesso Comune di Nettuno (Area urbanistica e gestione del territorio ), la
particella n. 75 di cui al foglio n. 31, ricade in area destinata, anche solo in
parte, a “<verde pubblico” e “ servizi pubblici”; si tratta, pertanto,
evidentemente di un vincolo sostanziale e non conformativo di piano, che
inibisce l'esercizio del diritto di proprietà, almeno nella parte relativa,
imponendogli determinate opere pubbliche o di interesse pubblico.
Nel
caso di specie, dunque, non si verte, sempre nella parte relativa alla
destinazione a verde pubblico e servizi pubblici, nell'ipotesi di mera
destinazione ad un certo tipo di attività edificatrice, ma si impongono
interventi per l'interesse collettivo che svuotano il contenuto del diritto di
proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile
rispetto alla sua destinazione naturale e diminuendone in modo significativo il
valore di scambio.
Nel caso di specie,
pertanto, non vi è dubbio che l'Amministrazione comunale aveva l'obbligo di
provvedere sulla diffida della società ricorrente e che il silenzio serbato
sulla stessa deve essere dichiarato illegittimo.
Infatti, la decadenza
dei vincoli urbanistici che comportano l'inedificabilità assoluta, ovvero che
privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico,
determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1167, decorrente dall'approvazione del
piano regolatore generale, obbliga il Comune a procedere alla nuova
pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica (cfr., da ult.,
C.d.S., sez. IV, 24.2.2004, n. 745, idem. n. 2015 del 2003) con la conseguenza
che i proprietari di aree assoggettate dallo strumento urbanistico ai vincoli in
questione, hanno titolo, allo scadere dei vincoli medesimi, a diffidare
l'amministrazione a dotarsi dello strumento urbanistico occorrente e, qualora
ciò non avvenga, possono accedere alla tutela giurisdizionale mediante
impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su tale diffida (cfr. Cons. St.,
sez. IV, 25 settembre 1995, n. 745; Cons. St., sez. V, 2 dicembre 1998, n.
1721).
Tale obbligo può essere assolto sia attraverso una variante
specifica, sia attraverso una variante generale, che sono gli unici strumenti
che consentono all'amministrazione comunale di verificare la persistente
compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più
diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente
disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse
(Cons. St., sez. IV, 12 giugno 1995 n. 439; id., n. 2015 del 2003
cit.).
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto eve essere dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale di Nettuno, con conseguenziale assegnazione al predetto Ente locale del termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se anteriore, della presente decisione, per provvedere alla nuova destinazione urbanistica della zona.
Risulterebbe invece ultronea in rapporto al “thema decidendum”, una pronuncia che investisse i contenuti della nuova pianificazione, che resta secondo i principi ordinari rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata ad esprimere nuove scelte programmatorie, conformi alle attuali esigenze, previa concreta verifica di queste ultime (non senza, ove occorra, nuova localizzazione di servizi di pubblico interesse, ma con i limiti indicati dalla Corte Costitruzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di reiterazione di vincoli decaduti) ( cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n. 31269.
In relazione, infine, alla richiesta nomina di un Commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale, che ritiene ammissibile detta nomina nella sentenza che accoglie il ricorso per la declaratoria di inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n. 3126 e TAR Lazio, Latina, 17.9.2002, n. 851).
Quanto sopra, in considerazione del dettato dell’art. 21 bis, comma 2, della legge n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000, che rende esplicita tale possibilità di nomina su istanza di parte, ad avviso del Collegio anche - come nel caso di specie - fin dalla data di proposizione del giudizio e non solo in via successiva.
Anche la predetta richiesta viene dunque accolta, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese giudiziali, da porre a carico della parte inadempiente, vengono liquidate nella misura di €. 2000 (Euro duemila).
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla diffida notificata il 27.9.2004 ad istanza della Immobiliare D.D.G. s.r.l. e dichiara l'obbligo del Comune di Nettuno di avviare – entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notifica della stessa a cura della ricorrente – la procedura di adozione di variante urbanistica, che definisca il regime di utilizzabilità dell’area di proprietà della società ricorrente.
Nomina Commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso del predetto termine, il funzionario tecnico, dotato di adeguata competenza e professionalità, designato dall’Assessore all’Urbanistica e Casa della Regione Lazio, affinché provveda, nei successivi 90 (novanta) giorni, all’adempimento sopra specificato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2000 ( duemila), in favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 27.1.2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Francesco Giordano, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore