REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
Registro Sentenze:/
Registro Generale: 3175/2005
nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA Presidente
FRANCESCO GIORDANO Cons.
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 28
Aprile 2005
Visto il ricorso 3175/2005 proposto da:
SOC ACQUARIO 2001 SRL
rappresentato e difeso dall’avv.
DI IENNO ENRICO
con domicilio eletto in ROMA
VIA PIAN DI SCO 23
Presso il suo
studio
contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO rappresentato e difeso da: CAPUTO AVV. FRANCESCO con domicilio eletto in ROMA VIA SEBINO, 11 presso il suo studio |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento 4 marzo 2005- pr. 14775 – con cui il responsabile del –settore urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio ha comunicato alla ricorrente il rigetto della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato aduso abitazione e commerciale in Villalba di Guidonia con la seguente motivazione “la richiesta è stata rigettata in fase preistruttoria, ai sensi del DPR 380/2001 e successive, in quanto non ricorrono i presupposti per l’edificazione, essendo il lotto 936, foglio 28, sezione Le Fosse, vincolato a verde pubblico attrezzato, come previsto dal PP di Villalba e normato dall’art. 9 delle N.T.”
- nonché di ogni altro
provvedimento annesso, connesso consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GUIDONIA
MONTECELIO
Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza, anche in ordine alla decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la società ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire in primo luogo per violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, dell’art. 10bis della stessa legge, come introdotto dalla l. n. 15 del 2005, per violazione del principio del giusto procedimento, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo da parte del privato e per difetto di istruttoria, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta ed infine, per violazione dell’art. 97 Cost.; nonché, da ultimo, censurava la violazione della l. n. 1150 del 1942 e dei principi della pianificazione urbanistica;
Considerato che l’amministrazione si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare eccependo la mancanza del presupposto del pericolo di danno grave ed irreparabile ai fini della concessione del provvedimento cautelare;
Ritenuto che la causa può essere decisa i forma semplificata in considerazione delle censure svolte in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di procedimento amministrativo, nonché sulla base della costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale in materia di effetti della decadenza del vincolo per decorso dei termini;
Rilevato, pertanto, che può procedersi alla decisione nel merito;
Considerato,infatti, che dagli atti emerge chiaramente che l’amministrazione ha disatteso la disposizione di cui al nuovo art. 10 bis della legge sul procedimento che dispone che “ nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…”;
Ritenuto, pertanto, che è risultata preclusa per la parte interessata, la partecipazione al procedimento;
Considerato, altresì, che il vincolo a verde pubblico attrezzato di cui al p.p. del 1985, addotto dal Comune a giustificazione del diniego, deve ritenersi inefficace per l’intervenuta scadenza del termine decennale di efficacia del paino stesso;
Considerato, inoltre, che secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, la decadenza dello strumento attuativo non determina di per sé l’inedificabilità dell’area interessata del vincolo e nemmeno l’applicazione del regime delle zone bianche ex art. 4 l. 28.1.1977, n. 10, dovendo considerarsi se sussista comunque una disciplina urbanistica sufficientemente dettagliata, desumibile dallo strumento pianificatorio generale, tale da escludere la necessità di una rinnovata pianificazione attuativa per l’utilizzazione dell’area (cfr., da ultimo, Cons. stato, Sez. V, 16.11.2004, n. 7488).
Ritenuto, per quanto sopra argomentato, che il ricorso deve essere accolto, in relazione alle censure sopra esaminate e che per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato;
Considerato, che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione anche dell’evoluzione normativa;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amm.va.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(sezione II bis), in Camera di Consiglio.
Patrizio
Giulia
Presidente
Solveig Cogliani Primo referendario