REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 16195/97, proposto dalla Società Coding, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Bruzio Pirrongelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina n.63;
contro
la Regione Lazio rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Bottino;
e nei confronti
della Società Mele Engineering, in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con la Società Pigneto, rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Cancrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Percalli n. 13;
per l'annullamento
dell’esclusione della ricorrente dalla selezione per l’affidamento di servizi di ingegneria promossa dalla Regione Lazio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza 23 aprile 1998 n. 1149, di rigetto della domanda di sospensiva;
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 il relatore Luigi Tosti e uditi altresì l’avv. Bottino e l’avvocato Alessandro Dante, delegato dall’avv. Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Coding presentava offerta alla Regione Lazio per l’elaborazione del progetto relativo al collegamento viario Pontina – Cisterna Valmontone, come da avviso pubblicato in G.U. del 30 agosto 1997.
La Commissione di gara ha tuttavia escluso l’offerta della ricorrente, per presunta irregolarità nella confezione del plico dei documenti presentati.
Avverso l’atto lesivo sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:
la decisione della Commissione di gara, che ha escluso la ricorrente per la semplice mancanza di una firma o contrassegno sul sigillo in ceralacca, contrasta con i principi in materia di gara, desumibili in primo luogo degli articoli 73 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che non impongono le formalità volute dalla Regione Lazio (sigillatura, ceralacca, firma) per l’invio in plico chiuso delle offerte segrete.
D’altra parte, lo stesso bando di cui si tratta prescriveva l’apposizione di un contrassegno sul plico (come osservato dalla ricorrente) e non sulla ceralacca, e tanto bastava per osservare la fondamentale regola della par condicio.
Il ricorso, originariamente notificato alla sola Regione, veniva poi notificato, in data 26 marzo 1998, alle Società Mele e Pigneto, le quali, costituitesi in giudizio, presentavano memoria, eccependo la tardività dell’azione, la sopravvenuta carenza di interesse alla causa (non avendo la Coding impugnato l’atto di aggiudicazione) e sostenendo comunque l’infondatezza delle censure di merito addotte dalla ricorrente.
Anche la Regione Lazio presentava memoria difensiva, nella quale argomentava sull’inammissibilità del ricorso, per mancata notifica a controinteressato, e sulla legittimità della contestata esclusione.
Alla Camera di Consiglio del 23 aprile 1998 questa Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensiva.
In vista dell’udienza di merito del 21 aprile 2005 le resistenti hanno presentato memorie, ribadendo, con ulteriori argomenti, le deduzioni già svolte.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, e tanto consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti.
L’avviso di selezione per l’affidamento di servizi di ingegneria, cui aveva partecipato la ricorrente, prescriveva, sul punto specifico oggetto di contestazione, quanto segue: “L’offerta ed i documenti allegati dovranno pervenire in apposito plico chiuso e sigillato con ceralacca e con impresso un segno non facilmente contraffabile”.
La Società Coding è stata esclusa per non avere apposto il prescritto segno sulla sigillatura in ceralacca, essendosi invece il suo responsabile limitato a firmare i lembi della busta.
L’esclusione appare legittima, posto che la ricorrente non ha rispettato la regola, sia pure rigorosa, imposta dalla Regione per la partecipazione ed avente, nello spirito del bando, carattere essenziale, come si evince dalla clausola finale dell’avviso formulata nei termini seguenti:” Il mancato rispetto delle indicazioni date nel presente bando darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara”.
Non è, d‘altra parte, condivisibile la tesi della ricorrente che ravvisa nella prescrizione in questione un inutile formalismo, che mai avrebbe potuto condurre a conseguenze tanto penalizzanti.
Le finalità di segretezza ed autenticità del plico recante l’offerta volute dall’Amministrazione sarebbero state infatti vanificate se sulla sigillatura in ceralacca non fosse stato apposto un segno certo.
Non convince invece la tesi della ricorrente che ritiene sufficiente la firma sulla busta, perché il bando, usando l’espressione “impresso”, non poteva che riferirsi al sigillo, e non alla busta (posto che la firma si appone, non si imprime).
La necessità che la chiusura con sigillo speciale debba essere perfezionata con un’impronta sul sigillo stesso e non sui lembi di chiusura della busta è stata peraltro ritenuta essenziale dalla giurisprudenza (qualora il bando e la lettera d'invito non consentano forme equipollenti o interpretazioni univocamente più liberali) anche con riguardo alla regola generale dettata dall'art. 75 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, che l’attuale ricorrente ha invocato in suo favore (Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1222, 3 novembre 2000 n. 5906 e 20 novembre 1996 n. 2291).
Il ricorso deve essere di conseguenza respinto.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter- respinge il ricorso proposto come in epigrafe dalla Società Coding.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Così deciso a Roma, addì 21 aprile 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi TOSTI Presidente Estensore
Salvatore MEZZACAPO Consigliere
Maria Ada
RUSSO
Referendario