REPUBBLICA ITALIANA | N. Reg. Sent. |
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A |
N. 1231 Reg. Gen.
ANNO 2005 |
sul ricorso n. 1231/2005 proposto da SCARPELLINI Giovanna e SCARPELLINI Giuseppina, rappresentate e difese dall'Avv. Ferdinando Ferri ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Mascagni n. 7;
contro
- il Comune di Subiaco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giorgio Iacoella ed domiciliato ope legis presso la Segreteria della Sezione, in Roma, alla Via Flaminia n. 189;
e nei confronti
- della Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti M. Sieni e G. Pasquali ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale, in Roma, alla Via IV Novembre n. 119/A;
per l’annullamento
- del silenzio rifiuto del Comune di Subiaco sull’istanza di tipizzazione urbanistica delle particelle di proprietà delle ricorrenti n. 191, 206, 207, 209, 210, 211, 418 e 571 del foglio n. 27 presentata in data 14.8.2004 e sulla diffida e messa in mora notificata in data 9.11.2004;
nonché per
la nomina del commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza della sentenza;
e la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia e dei danni da lite temeraria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata, nonché del Comune di Subiaco;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 12.5.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti;
FATTO
Con ricorso notificato il 25.1.2005 e depositato il 14.2.2005, le ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto del Comune di Subiaco sull’istanza di tipizzazione urbanistica delle particelle di proprietà delle ricorrenti n. 191, 206, 207, 209, 210, 211, 418 e 571 del foglio n. 27 presentata in data 14.8.2004 e sulla diffida e messa in mora notificata in data 9.11.2004, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 ( primo motivo), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 1187/1968 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dell’art. 97 della Costituzione ( secondo motivo), ed infine per violazione della L.R. n. 20/1997 ed eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art. 42 della Costituzione ( terzo motivo), con richiesta di nomina del commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza della sentenza e di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia e dei danni da lite temeraria ( quarto ed ultimo motivo).
Deducono che le particelle in oggetto sono destinate con il P.R.G. approvato in data 4.11.1982 ad espropriazione in parte per attrezzature di servizio pubblico generiche ed in parte a verde privato e che, pertanto, il periodo quinquennale di vigenza dei vincoli preordinati all’espropriazione di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968 sono venuti inutilmente a scadenza in data 4.11.1987 nonché che il complesso di Villa Scarllini, che ricomprende le suddette particelle, è attualmente destinato ad attrezzature alberghiere, a fare data dall’8.3.1999- data di adozione della deliberazione del Consiglio comunale di Subiaco n. 14 sull’istanza presentata dalle ricorrenti di rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. n. 20/1997 ai fini della ristrutturazione e del cambio di destinazione della Villa- o, quanto meno, a fare data dal 5.8.1999- data di adozione del benestare della Regione Lazio di cui al prot. n. 1669-.
Chiedono, infine, che il Tribunale determini la destinazione delle particelle in oggetto ad F2 come richiesto nell’istanza e nella diffida e messa in mora.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata in data 14.3.2005.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Subiaco con memoria del 28.4.2005 con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso ed ha chiesto il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 12.5.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza degli avvocati come da verbale di causa agli atti.
DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione comunale di Subiaco sulla richiesta formulata dalle ricorrenti di colmare la lacuna urbanistica che si sarebbe verificata sull’area di proprietà delle stesse in conseguenza della scadenza dei vincoli per attrezzature di servizio pubblico generiche, interessante le particelle nn. 191 e 209, e per verde privato, interessante le residue particelle.
Per quanto attiene alla destinazione di verde privato, giova rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, pur importando l'inedificabilità dell'area, “ non hanno natura di vincolo ablatorio o di vincolo tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà rendendolo totalmente inutilizzabile, ma rientrano nell'ambito della normale conformazione della proprietà privata (c.d. "zonizzazione", ovvero espressione del potere di pianificazione del territorio, teso a programmarne l'ordinato sviluppo), così che la relativa prescrizione non è indennizzabile, nè è soggetta al limite temporale d'efficacia di cinque anni di cui all'art. 2, l. 19 novembre 1968 n. 1187” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5509).
Pertanto, poiché la destinazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti a " verde privato " operata dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale non ha natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell'ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale, non sussiste l'obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree stesse, non essendosi verificata la decadenza - collegata all'inutile decorso del termine quinquennale, contemplato dall'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 - della particolare destinazione impressa dallo strumento urbanistico generale alle aree di proprietà dei ricorrenti ( T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1417).
Essendo, pertanto, palesemente infondata l'istanza-diffida tendente ad ottenere la riqualificazione urbanistica dell’area in questione, non si è formato in proposito alcun silenzio-rifiuto imputabile al Comune ed è, conseguentemente, inammissibile (prima ancora che priva di fondamento, vertendosi in tema di meri interessi legittimi) la corrispondente domanda di accertamento proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, la destinazione ad attrezzature di servizio pubblico di un'area deve ritenersi che la stessa sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo, di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, con il conseguente obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza dei privati interessati di tipizzazione dell’area.
Ed infatti “ Ai sensi del disposto dell'art. 7 n. 3 e 4, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 hanno sicuramente natura preespropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici e ad aree tecnologiche di aree private, di talché, una volta scaduti i termini di cinque anni di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, l'amministrazione deve seguire il procedimento di cui all'art. 1 comma 5 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (quindi provvedere all'adozione di una specifica variante al piano regolatore generale). “ ( Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6309).
Il ricorso, pertanto, per detta parte, deve essere accolto.
Le ricorrenti richiedono, altresì, il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune nella tipizzazione dell’area a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968.
Si premette che il giudizio speciale sul silenzio inadempimento, disciplinato dall'art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, non è compatibile con le controversie che hanno un oggetto ulteriore rispetto alla situazione di inerzia, quale l'impugnativa di un provvedimento o l'accertamento di un diritto; di conseguenza, non può essere convertito in rito ordinario, in considerazione della "ratio" sottostante alla scelta legislativa, volta ad accelerare e semplificare la definizione delle controversie nella suddetta materia, in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto.
Al riguardo si osserva, che, comunque, nel merito, la domanda è infondata, atteso che “ nel caso di decadenza dei vincoli di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, se il comune ometta di pianificare nuovamente quell'area, l'interesse legittimo del proprietario può attuarsi attraverso iniziative per sollecitare il comune a provvedere, ma non implica una pretesa a un bene finale della vita e pertanto non può fondare una domanda di risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale bene “( Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333) e che “ una volta decaduto un vincolo di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, se il comune non abbia provveduto a pianificare nuovamente l'area, il proprietario può pretendere il risarcimento dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sull'impiego del bene solo ove il comune sia rimasto inerte anche dopo che ne sia stato accertato giudizialmente il silenzio da parte del giudice amministrativo” ( T.A.R. Abruzzo Pescara, 4 novembre 2004, n. 876).
Solo in caso di persistente inerzia successiva alla tipizzazione del silenzio, potrebbe, pertanto, verificarsi un fatto lesivo commisurabile agli obblighi di correttezza e buona fede che i nuovi principi in tema di responsabilità amministrativa esigono nel momento in cui si instaura tra cittadino e pubblica amministrazione un contatto qualificato (Cass. 10.1.2003, n. 157).
Per quanto attiene, infine, la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., premesso che “ il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è testualmente previsto nell'ipotesi che il comportamento in giudizio sia dettato da mala fede o colpa grave ed è ammesso sempre che di questi elementi sia data piena prova. “ ( T.A.R. Veneto, sez. I, 11 maggio 2004, n. 1378), si osserva che, nel caso di specie, la richiesta sembra riguardare più che altro il comportamento complessivamente tenuto negli anni dal Comune e non, invece, il comportamento processuale nel presente giudizio, considerato che la richiesta è contenuta nel ricorso introduttivo ed allo stato il Comune non si è proprio costituito.
In conclusione il ricorso va in parte accolto, nei limiti sopra precisati, con la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di riscontrare con provvedimento espresso, “in parte qua” la istanza presentata dalle ricorrenti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ordina al Comune di Subiaco di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, sulla domanda delle ricorrenti, nei limidi di cui in motivazione, con l’avvertenza che qualora l’Amministrazione non ottemperi sul termine anzidetto, questo Tribunale nominerà un commissario che provvederà in via sostitutiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 12.5.2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Renzo Conti, Consigliere
- Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario
estensore
Presidente_________________________________
Estensore__________________________________