REPUBBLICA ITALIANA N.           Reg. Sent.       
                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis,  ha pronunciato la seguente

                               S E N T E N Z A

N.  13237/97 e 15632/98   Reg. Gen.

ANNO   1997 e 1998

 

sul ricorsi nn. 13237/97 e 15632/98   R.G. proposti da Lucarelli Marco , rappresentato e difeso dagli avv.ti Mosillo S. e Abate F. e ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, alla Via  Ortigara n. 10;

     contro

     per l’accertamento

del diritto ad essere assunto quale vincitore, derivante dalla graduatoria affissa all’albo pretorio del Comune dal  28.3.1997 al 4.4.1997, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo P.M. VIII q.f. dell’area vigilanza, indetto con bando di concorso pubblicato sulle G.U. – parte II n. BC del 31.5.1996 (commerciale) ed affisso all’albo pretorio dal 31.5.1996 al 30.6.1996;

                  e per l’annullamento

della nota prot. RRR – 17480 del 18.9.1997 del Sindaco di Marino , con cui era disposta , in seguito alla diffida del 5.8.1997, di formalizzazione del rigetto all’istanza di parte ricorrente;

     per l’annullamento

della deliberazione della G.M. del Comune di Marino n. 75 del 7.4.1998, con cui era adottato un nuovo assetto organizzativo , che non prevede, nell’area di vigilanza la figura del funzionario direttivo;

della delibera della G.M. n. 138 del 18.6.1998, con cui era revocato il concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente ricorso;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del  14.4.2005 il Primo Ref. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

     FATTO

      Con il primo ricorso l’istante esponeva di aver partecipato al concorso bandito dal Comune di Marino ed  in epigrafe indicato,  collocandosi primo in graduatoria. Tuttavia, all’espletamento delle prove ed alla graduatoria non faceva seguito l’assunzione da parte dell’amministrazione.

      Pertanto, il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell’irragionevolezza dell’azione amministrativa e della carenza di interesse pubblico, nonché dell’ingiustizia manifesta.

      Si costituiva l’amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda.

      Nel corso del giudizio il Comune di Marino, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale emessa nella camera di consiglio del 4.12.1997, che aveva ritenuto insufficientemente motivata la nota sindacale impugnata, concludeva  il procedimento concorsuale, revocando il concorso medesimo, con la delibera n. 138 del 18.5.1998, in virtù del fatto che il posto VIII q.f., nell’area di vigilanza non era più prevista nella nuova pianta organica adottata con delibera di G.M. n. 75 del 7.4.98.

      Pertanto, il ricorrente censurava anche tali determinazioni, deducendo la violazione e la falsa applicazione della l. reg. Lazio n. 20 del 24.2.1990, nonché del Regolamento dei vigili urbani vigente nel Comune di Marino ed ulteriormente, il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, dell’ingiustizia manifesta, dell’irragionevolezza , della carenza di pubblico interesse, dell’insufficienza istruttoria e dell’insufficiente ed incongrua motivazione.

      Osservava che la delibera posta a fondamento del’annullamento della procedura concorsuale si palesava illegittima nel non prevedere il posto di funzionario direttivo P.M. VIII q.f., sia in relazione alla l. reg. n. 20 del 1990 (art. 9 comma 2°) che del Regolamento dei vigili urbani attuativo (art. 30).

      Ulteriormente deduceva,che il vincitore di un concorso pubblico non può essere considerato alla stregua di un cittadino qualsiasi a fronte della modifica della pianta organica, che vada ad incidere sulle posizioni messe a concorso, essendo titolare di una posizione di legittima aspettativa alla instaurazione de rapporto.

      L’illegittimità della delibera di modifica della pianta organica si ripercuoterebbero sulla delibera di annullamento della procedura concorsuale.

      Anche in tale giudizio si costituiva l’amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la legittimità del suo operato.

      All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione. 

                        DIRITTO

  1. I ricorsi debbono essere riuniti per ragioni di economia

processuale, sulla base della connessione oggettiva e soggettiva e dei motivi di censura.

  1. Preliminarmente deve trovare esame, dal punto di vista

logico il secondo dei ricorsi instaurati, poiché dalla legittimità o meno del provvedimento  impugnato, inerente il nuovo assetto organizzativo  dell’ente e della conseguente deliberazione della G.M., con cui era revocato il concorso pubblico in oggetto, deriva il permanere dell’interesse al primo dei giudizi.

      Il ricorso è infondato.

      Osserva il Collegio che dagli atti di causa emerge che l’amministrazione, con le delibere nn. 543 del 29.12.1997 e 138 del 18.6.1998, motivava idoneamente le ragioni che avevano portato alla revoca del concorso. Infatti, nella prima delibera esponeva che , in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 30, dlg. N. 29 del 1993, dell’art. 22 commi 15 e 17 della l n. 724 del 1994 e del d.l. n. 28 del 1996, aveva iniziato  a ridefinire gli uffici e le postazioni organiche del personale, ai fini dei una razionalizzazione delle risorse, come voluto dalla riforma del settore pubblico. Cosicché, con la delibera G.M. n. 269 dell’11.11.1996 aveva affidato alla CIRDAL (Centro iniziative ricerche documentazioni autonomie locali Lazio) lo studio e l’acquisizione dei dati relativi all’organizzazione degli uffici ed alla rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro. Conseguentemente la CIRDAL aveva predisposto un nuovo assetto organizzativo ed aveva rideterminato la dotazione organica ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 127 del 1997. Orbene, con riferimento all’area vigilanza del territorio, non erano più previsti i posti di VIII qualifica funzionale: con la delibera n. 75 in esame, era approvato, dunque il nuovo assetto organizzativo, in cui on compariva più il posto di VIII q.f..

      Va rilevato che  l’art. 9 della l. reg. Lazio n. 20 del 1990, richiamato dal ricorrente, si limita ad indicare l’articolazione delle qualifiche attribuibili al personale del corpo di polizia locale, addetto al coordinamento ed al controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo e istruttore di vigilanza). Per il resto, specifica che le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi con le parti sociali.

      Altresì, dispone al legge regionale che “Le funzioni di polizia locale…sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo le esigenze di efficienza e di economicità” (art. 2 comma 1°) e la struttura e l’organico saranno definiti in ragione del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio ed all’articolazione del territorio stesso (art. 4). Ancora l’art.  2 comma 4 dispone che “Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale  saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati”.

      Rientra, dunque, specificamente nella potestà regolamentare dell’ente, in ragione di un’ esame delle esigenze territoriali e organizzative ed in armonia con gli accordi con le parti sociali, intervenire sulla dotazione organica della polizia municipale, individuando le qualifiche funzionali in concreto corrispondenti alle proprie esigenze.

      Peraltro, l’art. 30  del d.lg. n. 29 del 1993 (solo successivamente abrogato dal d.lg. n. 80 del 31..3.1998) che  “1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanza sindacali…definiscono le relative piante organiche….

2.Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale…”.

      Legittimamente, pertanto, l’amministrazione comunale operava, a seguito della riforma di cui al d.lg. n. 29 del 1993 e dei principi di razionale distribuzione delle risorse e di economicità in essa contenuti, un riesame della dotazione organica sulla base dello studio acquisito da parte del centro specializzato ed adottava la nuova determinazione regolamentare impugnata.

      Né puo’ ritenersi vincolante la precedente configurazione contenuta in una fonte di pari grado.

      Peraltro, il ricorrente non ha svolto censure specifiche in ordine alla razionalità delle scelte operate dall’amministrazione in ordine alla configurazione della dotazione organica del personale.

      Va precisato, peraltro che la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza di una posizione differenziata e tutelabile di chi abbia partecipato ad un concorso pubblico in relazione al posto messo a concorso.

      Infatti “Il concorrente classificato al primo posto della graduatoria concorsuale non vanta una posizione di diritto soggettivo alla nomina, bensì solo un’aspettativa ad essa, avendo la p.a. il potere di non procedere alla nomina (o all’assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso, o l’assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse.” (ex multis T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 agosto 2003, n. 779).

     Nella specie risulta idoneamente motivata la scelta effettuata dall’amministrazione comunale. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

  1. Conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile il

primo dei ricorsi instaurati, sulla base della considerazione, che una volta annullata la procedura concorsuale, viene meno il presupposto fattuale su cui si fondano le pretese di parte ricorrente.

In considerazione della complessità della vicenda

esaminata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

     P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso n. 13237/97 e rspinge il ricorso 15632/98. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 14.4.2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

 

Presidente_________________________________ 

Estensore__________________________________