REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
 
NN.5568/8157 RS                   

Anno 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.               RGR

Anno      

-SEZIONE II -  
 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi: nn.5568/2005 e 8157/2005:

quanto al primo,

(n. 5568/2005), proposto dalla srl Eurostrade di Nicola di Puorto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata;

CONTRO

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato  presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;

e nei confronti della:

C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno & C. snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e con la snc Di Battista, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Federico Tedeschini e Pietro Golisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Molisano in Roma, Via G.I. Lagrange n.1;

per ottenere:

1) l’annullamento del verbale di asta pubblica del 31 maggio 2005 con il quale l’intimata amministrazione ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della Grande Viabilità nei Municipi da I a X all’ati controinteressata;

2) l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della citata gara;

3) la condanna del comune di Roma al risarcimento del danno da quantificare e liquidare in corso di causa, e comunque coincidente nella mancata aggiudicazione del menzionato appalto;

quanto al secondo,

(n. 8157/2005), proposto da C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno & C. snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e con la snc Di Battista, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo Clarizia, Federico Tedeschini e Pietro Golisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Damizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2;

CONTRO

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;

e nei confronti della:

1) srl Eurostrade di Nicola di Puorto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata;

2) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l’annullamento:

1) della determinazione dirigenziale dell’11 agosto 2005 n.377, prot. Dipartimento XII n.42032 del 16 agosto 2005;

2) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della srl Eurostrade di Porto Nicola si estremi sconosciuti;

3) del bando di gara e del disciplinare in parte qua;

4) di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali richiamati nella contestata determinazione dirigenziale dell’11 agosto 2005;

Visti i ricorsi con la relativa documentazione;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune, della C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno & C. snc per il ricorso n.5568/2005 e della srl Eurostrade di Nicola di Porto per il ricorso n.8157/2005;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l’intervento ad adiuvandum proposto relativamente al ricorso n. 5568/2005 dalla srl Preneste Appalti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Caputo per srl Eurostrade di Nicola di Puorto, gli avv.ti  Clarizia e Molisano per la snc C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno & C. e l’avv. Graziosi per il Comune di Roma;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La srl Eurostrade di Nicola di Puorto ha partecipato alla gara indetta dall’intimata amministrazione, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della grande viabilità nei municipi da I a X, classificandosi al secondo posto dietro il raggruppamento di imprese costituito dalla snc C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno & C., in qualità di mandataria, e dalla Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e dalla  snc Di Battista in qualità di mandanti.

Con il gravame n.5568/2005 ha impugnato la determinazione con cui l’appalto de quo è stato aggiudicato in via provvisoria all’Ati controinterssata (verbale di asta pubblica del 31 maggio 2005), deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di terzietà della commissione giudicatrice. Violazione del bando di gara nella parte in cui dispone che “L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata all’effettivo perfezionamento del mutuo”. Contraddittorietà provvedimentale sotto questo profilo;

2) Violazione di legge. Violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara con riferimento al P. 6). Violazione dell’art.75, II. E) e g) del DPR 554/1999 e dell’art.17, comma 1, II. D) ed e) DPR 34/00 letti in combinato disposto con l’art.10, comma 1 quater L. n.109/1994.

Successivamente con motivi aggiunti, notificati in data 19 luglio 2005, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, dichiarata sconosciuta negli estremi, riproducendo le medesime doglianze dedotte avverso l’aggiudicazione provvisoria.

Si sono costituiti sia il Comune di Roma che l’ati aggiudicataria contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Successivamente alla proposizione del predetto gravame la resistente amministrazione, alla luce della documentazione acquisita dalla Cassa Edile di Roma, in cui veniva affermato che una delle mandanti dell’ati aggiudicataria (Costruzioni Conglomerati ed Affini srl) era carente del requisito della regolarità contributiva, con determinazione n.377 dell’11 agosto 2005 ha:

a) non convalidato l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 31 maggio 2005 ed ha aggiudicato, sempre in via provvisoria, l’appalto de quo alla srl Eurostrade di Nicola di Puorto;

b) ha disposto, ai sensi dell’art.30, c.1, della L. n.109/1994, l’escussione della cauzione provvisoria del 2% presentata dalla citata ati;

c) ha segnalato all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici la falsa dichiarazione prodotta dall’ati partecipante in ordine alla regolarità della posizione contributiva di una delle società mandanti, Costruzioni Conglomerati ed Affini srl, ai sensi dell’art.10, c.1, quater e dell’art.30 della L. n.109/1994 nonché dell’art.17 del DPR n.34/2000.

Quest’ultima determinazione è stata impugnata con il secondo dei ricorsi in trattazione, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 della L. n.241/1990. Violazione di ogni norma di principio in materia di provvedimenti di secondo grado e di annullamento di ufficio. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e di conservazione degli atti amministrativi; mancata valutazione dell’interesse pubblico e degli interessi dei privati;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 DPR 21 dicembre 1999 n.554; violazione e falsa applicazione dell’art.17 del DPR n.34/2004; violazione e falsa applicazione del Regolamento amministrativo della Cassa Edile; carenza  e/o erroneità dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 DPR n.554/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art.17 del DPR n.34/2004; Carenza e/o erroneità dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1, della L. n.109/1994; violazione e falsa applicazione dell’art.75 del DPR n.554/1999. Carenza assoluta di istruttoria; carenza e/o erroneità dei presupposti; difetto di motivazione.

Si è costituito il Comune di Roma il quale ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto delle proposte doglianze.

Si è pure costituita la srl Eurostrade di Nicola di Puorto la quale, dopo aver eccepito l’inammissibilità del proposto gravame, ha contestato la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 i ricorsi in trattazione sono stati assunti in decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare il Collegio procede alla riunione dei gravami in trattazione stante l’incontestabile connessione esistente tra gli stessi.

II.  Per quanto concerne il ricorso n.5568/2005, proposto avverso il verbale del 31 maggio 2005 con cui era stata aggiudicato in via provvisoria alla ati controinteressata l’appalto in questione, risulta manifestamente infondato il primo motivo di doglianza con cui, sul presupposto che la contestata determinazione avesse la natura di aggiudicazione definitiva, ne è stata prospettata l’illegittimità per violazione del vincolo stabilito dal bando che richiedeva quale requisito imprescindibile per l’assunzione dell’aggiudicazione definitiva l’effettivo perfezionamento del mutuo.

Al riguardo il Collegio osserva che l’impugnato verbale non costituisce in alcun modo un’aggiudicazione definitiva, tant’è che la ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 19 luglio 2005 ha impugnato, anche se dichiarata sconosciuta nei suoi estremi, l’aggiudicazione definitiva.

Ma anche a tale data, come è dato vedere chiaramente dalla determinazione dell’11 agosto 2005, gravata con il secondo dei ricorsi in trattazione, non sussisteva alcun aggiudicazione definitiva, tant’è che la resistente amministrazione con la suddetta determinazione ha disposto la non convalida dell’aggiudicazione provvisoria del 31 maggio 2005 ed ha provveduto ad aggiudicare, sempre in via provvisoria, l’appalto de qua alla srl Eurostrade di Nicola di Puorto.

Pure da rigettare è il secondo motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che l’ati aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara in quanto una delle società mandanti, (srl Costruzioni Conglomerati e Affini), alla data del 26 maggio, data in cui aveva prodotto la prevista dichiarazione di regolarità contributiva, contrariamente a quanto affermato nella suddetta documentazione, era carente del requisito in questione.

Al riguardo non è contestabile, anche alla luce della documentazione versata agli atti dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione n.4213 del 28 luglio 2005, che la citata srl non risultava in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento amministrativo della Cassa Edile, atteso che le denunce relative ai mesi di marzo ed aprile 2205 erano state tardivamente inviate (24 giugno e 27 maggio 2005) ed i relativi versamenti, erano stati, sempre tardivamente, effettuati in data 14 giugno 2005.  

Ciò esposto in fatto, in punto di diritto, premesso che il disciplinare di gara prevedeva un’autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva, deve essere evidenziato che nella suddetta materia è fondamentale il disposto dell’art.75 del DPR n.554/1999 il quale prevede tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici, le imprese “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertare in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”, perciò, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non qualsiasi violazione degli obblighi contributivi è sufficiente a giustificare l’esclusione da una gara di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici, bensì una violazione grave, secondo un giudizio ampiamente discrezionale ed insindacabile, se non per palese illogicità, reso dalla stazione appaltante.

Alla luce delle considerazioni esposte il primo dei ricorsi in trattazione deve essere rigettato.

III. Relativamente al secondo dei proposti gravami, il Collegio è chiamato ad esaminare preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata, con cui è stata dedotta l’inammissibilità sul presupposto della mancata impugnativa dell’attestato della Cassa Edile e dell’incompletezza del mandato a ricorrere.

Entrambe le suddette eccezioni non appaiono meritevoli di favorevole esame atteso che:

a) la ricorrente ha impugnato quale atto presupposto l’attestazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, sulla cui base è stata poi adottata la contestata determinazione comunale, tant’è che il gravame è stato notificato anche a tale Cassa;

bI) per consolidata giurisprudenza “ai sensi dell' art. 22 L. 8 agosto 1977 n. 584, la procura conferita da un' impresa alla capogruppo di una associazione temporanea dura per tutte le pratiche dell'appalto, anche dopo l'aggiudicazione a terzi, e vale per proporre ricorso, dopo la conclusione della gara, contro tale aggiudicazione”  (CS, sez.VI, n.566 del 15/11/1982; Tar Lazio, sez.III, n.2390 del 23/9/1990);

bII) inoltre, se è vero che nel mandato manca la firma del rappresentante legale di una delle imprese mandanti, è pur vero che sussiste la firma del legale rappresentante della capogruppo, la quale è titolare del potere di impugnare l’aggiudicazione in nome dell’ati.

Per quanto riguarda il merito, deve essere osservato che con la contestata determinazione:

a) non è stata convalidata l’aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento ricorrente, in quanto la posizione contributiva di una delle imprese mandanti risultava irregolare;

b) è stata disposta l’escussione della cauzione ai sensi dell’art.30, comma 1, della l. n.109/1994 e successive modifiche;

c) è stato disposto di segnalare la falsa dichiarazione resa da una delle imprese raggruppate all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.10, c.1 quater, e dell’ art.30 della L. n.109/1994 nonché dell’art.27 del DPR 34/2000. 

Per quanto concerne la non convalida della precedente aggiudicazione provvisoria, il Comune di Roma, come si evince chiaramente dalla gravata determinazione, si è basato unicamente sul mero dato fattuale della sussistenza di una posizione  di irregolarità contributiva di una delle società mandanti dell’Ati, alla luce della documentazione direttamente acquisita dalla Cassa Edile, dalla quale non poteva non restare vincolato, mentre giusta quanto previsto dal menzionato art.75 del DPR n.554/1999, era tenuto, una volta acclarata la sussistenza di infrazioni alla normativa contributiva, a verificare la gravità delle suddette infrazioni.

L’omissione di tale fondamentale obbligo, pertanto, in linea con quanto prospettato nel secondo motivo di doglianza, concretizzandosi in una palese violazione della richiamata disposizione, non può che comportare l’annullamento della contestata determinazione in parte qua.

Per quanto riguarda, invece, l’escussione della cauzione provvisoria, disposta ai sensi dell’art.30 della L. n.109/1994, è evidente che con l’annullamento della determinazione comunale che aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, viene a mancare il presupposto fondante del menzionato art.30 (mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario), e pertanto, la contestata escussione deve essere dichiarata illegittima.

Per quanto concerne, invece, la denuncia inviata alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici la disposizione a tal fine richiamata, art.10 comma 1 quater della L. n.109/1994, stabilisce che:

1) entro dieci giorni dalle operazioni di gara, l’aggiudicatario è tenuto a provare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando e nella lettera di invito;

2) qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art.8, comma 7.

Ciò premesso, il Collegio osserva che:

a) la non veridicità di quanto dichiarato dalla srl Costruzioni Conglomerati ed Affini in sede di domanda di partecipazione ben può ritenersi accertata sulla base della documentazione della Cassa Edile acquisita dal Comune, richiamata nella contestata determinazione, e ulteriormente avvalorata dalla documentazione che il menzionato ente previdenziale ha versato agli atti in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n.4213 del 28 luglio 2005;

b) in ogni caso la resistente amministrazione non poteva non essere vincolata a quanto dichiarato in merito dalla Cassa Edile;

c) nessun rilievo assume l’elemento soggettivo, atteso che le conseguenze di cui all’art.10 (denuncia all’Autorità) sono una conseguenza automatica del mero dato oggettivo costituito dalla mancata dimostrazione di quanto dichiarato in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in sede di offerta;

d) conseguentemente ben può ritenersi sussistente il presupposto di cui all’art.10, comma 1 quater, legittimante l’invio della segnalazione all’Autorità di Vigilanza.

Il Collegio ritiene necessario evidenziare che l’esito del presente giudizio, che si conclude con un parziale accoglimento del proposto gravame, è dipeso unicamente dalla circostanza che la resistente amministrazione nella contestata determinazione n.377 dell’11/8/2005 ha posto a fondamento della non convalida dell’aggiudicazione provvisoria e dell’escussione della cauzione la mera sussistenza di inadempimenti agli obblighi contributivi, senza in alcun modo far riferimento alla non veridicità della dichiarazione resa in merito dalla srl Costruzioni Conglomerati e Affini, mentre l’invio della segnalazione all’Autorità di Vigilanza è stato, correttamente, giustificato sulla base di tale diverso presupposto.

IV. In base alle pregresse considerazioni, il ricorso n. 5568 del 2005/2005 deve essere rigettato, mentre il ricorso n.8157/2005 deve essere accolto in parte, e per l’effetto la determinazione gravata deve essere annullata, limitatamente alla mancata convalida dell’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento ricorrente ed alla successiva aggiudicazione, sempre in via provvisoria, a favore della srl Eurostrade di Nicola di Porto, ed alla escussione della cauzione provvisoria.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

                                 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui riuniti gravami di cui in epigrafe, rigetta il ricorso n. 5568/2005 ed accoglie in parte il ricorso n.8157/2005 e per l’effetto annulla la gravata determinazione in parte qua.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

Dr.   Domenico   LA MEDICA        - Presidente

Dr.   Giuseppe    SAPONE               - Consigliere, estensore

Dr.   Anna  BOTTIGLIERI              - Referendario         

IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE 
 


             

               RICC. N. 5568 e 8157 del 2005