N.
Reg. Sent.
Anno
Reg. Gen.
Anno 2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5999 proposto dal Comune di Meda, in nome e per conto del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Seccia ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Roberto Masiani, alla Via U. Bassi n. 3;
C O N T R O
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – prot. n. 11495/2005/DPF/UFF/II del 14 aprile 2005 con cui si afferma che non può trovare applicazione la delibera n. 7 del 31.1.2005 di codesto Comune, con la quale, tra l’altro, è stata rideterminata nello 0,1% per l’anno 2005, l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF per le ragioni indicate nella circolare n. 1/DPF del 18 marzo 2005, esaustiva in proposito nonché della suindicata circolare, nella parte in cui esclude dall’esercizio della facoltà concessa dall’art. 1, comma 51 della legge finanziaria per il 2005 quei comuni che hanno deliberato per la prima volta dopo il 29 settembre 2002 la facoltà di aumentare l’addizionale IRPEF anche se tali delibere non hanno prodotto effetti in quanto sospese;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12.10.2005 il consigliere Francesco RICCIO;
Udito, altresì, l’avv. Branca per delega di C. Seccia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso, notificato il 15 giugno 2005 e depositato il successivo 24 giugno, il Comune di Meda, quale soggetto istitutivo e destinatario dell’imposta addizionale IRPEF, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla percezioni delle maggior somme derivanti dall’efficacia dell’aumento dello 0,1% sin dall’anno 2005.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha eccepito, in rito, la parziale inammissibilità del gravame nella parte in cui impugna la circolare n. 1/DPF del 18 marzo 2005, non essendo la stessa un atto di per sé impugnabile e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2005 con ordinanza n. 4168 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 12 ottobre 2005 la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover precisare che l’eccezione di inammissibilità parziale del gravame, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, è del tutto irrilevante atteso che le censure rivolte contro la citata circolare n. 1 del 18 marzo 2005 sono prospettate in termini di invalidità derivata che si riverbera a sua volta sul successivo provvedimento del Dipartimento per le Politiche Fiscali emesso in data 14 aprile 2005.
Ciò premesso occorre, altresì, rilevare in fatto che il gravame in discussione è principalmente rivolto all’annullamento della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze da ultimo citata con la quale non viene consentita la pubblicazione delle delibera comunale di adozione dell’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2005 per un valore pari allo 0,1%.
Tale diniego determina l’inefficacia della deliberazione della suddetta variazione.
Infatti, secondo il terzo comma dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale IRPEF ai sensi dell’art. 48, comma 1°, della legge n. 449 del 1997, i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Ciò sostanzia in maniere chiara ed evidente la legittimazione e l’interesse ad agire del Comune ricorrente che sarebbe pregiudicato dalla conseguente inefficacia della delibera di adozione dell’aumento dell’aliquota di partecipazione all’addizione comunale IRPEF per effetto del diniego contenuto nella nota del 14 aprile 2005.
Il diniego espresso dal Ministero resistente si fonda unicamente sull’interpretazione dell’art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005) fornita dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DPF del 18 marzo 2005.
Quest’ultima afferma che i Comuni interessati all’aumento dell’addizionale in argomento possono essere individuati solo in quelli che, alla data del 1.1.2005, non hanno esercitato la facoltà di deliberare in merito al predetto aumento di aliquote. La circolare medesima, poi, aggiunge che è da escludere che possano avvalersi del parziale sblocco della sospensione della facoltà di deliberare al riguardo – a suo tempo imposta dagli artt. 3 della L. n. 289/2002 e 2 della L. n. 350/2003 – quei comuni che al 1.1.2005 hanno già deliberato un aumento in tal senso, in quanto ciò che rileverebbe è l’aver effettuato una deliberazione di aumento.
Tale interpretazione, secondo il Ministero resistente, sarebbe giustificata dal dato letterale dell’art. 1, comma 51, della citata legge finanziaria.
Al riguardo risulta decisiva, oltre che assorbente e prevalente, la fondatezza del terzo motivo di gravame con cui il comune ricorrente ritiene che sia stata seguita una interpretazione che collide con lo spirito e la funzione della norma contenuta nel citato comma 51 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Come giustamente sostenuto dalla parte istante la ratio della disposizione della legge finanziaria per il 2005 è quella di porre rimedio alla disparità di trattamento impositivo cui si sono venuti a trovare i Comuni, a seguito dell’entrata in vigore delle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003 che avevano disposto il “blocco” degli effetti delle deliberazioni comunali di variazione dopo il 29 settembre 2002, da un lato, impedendo a tali amministrazioni comunali l’aumento dell’addizionale IRPEF e, dall’altro, determinando un chiaro vantaggio per l’erario di quei comuni che avevano deliberato il citato aumento prima della data sopra riportata.
In una tale situazione di discriminazione impositiva il legislatore, in occasione della emanazione della legge finanziaria per il 2005, ha inteso concedere la possibilità di deliberare un aumento dell’aliquota in questione nel limite oggettivo dello 0,1%, nell’arco dell’anno 2005 ed a favore di quei Comuni, definibili “virtuosi”, che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della stessa legge, della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
La norma della legge finanziaria citata, per lo scopo che di fatto si prefigge, non può essere affatto interpretata come una deroga che crea a sua volta un ulteriore fascia di discriminazione impositiva tra i Comuni.
Laddove di parla di “facoltà di aumentare la suddetta aliquota”, il legislatore non ha affatto inteso comprendere anche quei comuni, come quello di Meda, che, avendo deliberato la variazione dell’aliquota della partecipazione all’addizionale IRPEF soltanto dopo il 29.9.2002 e ricadendo nell’ipotesi tipica di sospensione legale degli effetti, in concreto non hanno giammai esercitato quella facoltà richiamata dalla legge finanziaria del 2005.
Viceversa, se il beneficio in questione fosse limitato, così come vorrebbe la circolare n. 1 del 18 marzo 2005, ai Comuni che solo formalmente hanno deliberato prima del 1.1.2005 la variazione in aumento dell’addizionale, pur non potendo in concreto avvantaggiarsi del maggior introito ipotizzato e consentito in via revisionale stante l’impedimento previsto per legge, si creerebbe una ulteriore ed incomprensibile condizione di disparità di trattamento atteso che con la definizione generale coniata dalla richiamata circolare (“comuni che abbiano deliberato per la prima volta dopo la data del 29 settembre 2002”) vengono incisi soprattutto quelle Amministrazioni comunali che in concreto non si sono avvalsi della facoltà di aumentare le aliquote dell’imposta in discussione.
Tale interpretazione tradisce in maniera evidente lo scopo della norma della legge finanziaria e non è nemmeno giustificata da un chiaro dato letterale.
Giova, infine, rilevare che la Giunta Comunale di Meda con deliberazione n. 7 del 31.1.2005 ha aumentato dello 0,1% l’addizionale IRPEF per l’anno 2005, mentre con altra deliberazione n. 18 del 16.2.2005, anch’essa antecedente all’adozione del provvedimento impugnato, ha revocato per un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche in concreto determinatesi la deliberazione assunta nel marzo del 2003, con la quale era stata aumentata dello 0,2% l’aliquota di partecipazione all’addizionale IRPEF comunale per l’anno 2003.
Per tutte le ragioni espresse il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento del 14 aprile 2005 poiché posto in violazione di una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 51, della legge 311 del 2004.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di Meda, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Il Presidente Il Consigliere est.
R.n.