REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Sent. n.
31/05
R.G. n. 1836/04 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, nelle persone dei signori
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Roberta Vigotti - Consigliere, relatore ed estensore
Riichard GOSO - Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n. 1836/04 proposto da VODAFONE OMNITEL N. V., in persona del suo procuratore pro tempore sig.ra Bianca Maria Martinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Antonella Lauria, elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 31 presso lo studio degli stessi;
- ricorrente
contro
il comune di Borgolavezzaro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierangelo Scacchi e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via san Francesco d’Assisi, 14;
- resistente
lo Sportello Unico per le Attività Produttive associato tra i comuni Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro, in persona del responsabile pro tempore;
- intimato, non costituito
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Borgolavezzaro
Uditi, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Lauria per la parte ricorrente e l’avv. Scaparone per la parte resistente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, poiché il ricorso si appalesa infondato, dal momento che il Comune, nell’individuare un sito deputato alla localizzazione degli impianti di cui è questione ha fatto uso del proprio potere di disciplinare l’uso del territorio, potere valorizzato dalla normativa di settore di cui alla legge n. 36 del 2001;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to. Gomez de Ayala F.to R. Vigotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 gennaio 2005
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
R.G. n. 1836/04