REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione –
ha pronunciato la seguente |
Sent. n.1043 Anno 2005 R.g. n. 1755 Anno 2004
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S
E N T E N Z A
sul
ricorso n. 1755/2004, proposto da
CENTRO 24 ORE s.c. a r.l., in persona del Presidente legale rappresentante pro
tempore sig. Daniele Repetto, con sede in Torino, via Gianfrancesco Re n.52,
rappresentato e difeso dall’avv. Luca Verrienti, elettivamente domiciliato
nel suo studio in Torino, via Ottavio Revel n.19,
CONTRO
la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio,
e
nei confronti di
TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Pietro Rossanigo e presso lo stesso selettivamente domiciliata in Torino via
Stampatori 9,
per
l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
- della determinazione del Direttore dell’Area socio-assistenziale n.59 del 15 novembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio del 18 novembre 2004, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata il servizio di telesoccorso e di teleassistenza per l’anno 2005;
- della lettera d’invito del Direttore dell’Area socio-assistenziale dell’11 agosto 2004 con la quale è stata invitata alla trattativa privata la controinteressata;
- nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso.
Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Vista
la costituzione in giudizio della
TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in
persona del Presidente.
Visti
gli atti tutti della causa e le memorie delle parti.
Relatore
alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il dott. Antonio Plaisant ed uditi
l'avv. Verrienti per la parte ricorrente e l'avv. Rossanigo per la
controinteressata;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Il Direttore dell’Area Socio Assistenziale della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca -Perosa Argentina- : a) con nota in data 11 agosto 2004,
invitava la ricorrente Centro 24 ore s.c.a.r.l. "a formulare la
propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto
(servizio di telesoccorso e telecontrollo) per il periodo 01.01.2005 -
31.12.2005" in favore degli anziani autosufficienti ospiti presso le
n.4 Comunità Alloggio gestite dalla stessa Comunità Montana; b) con
determinazione n. 280 in data 18 novembre 2004 stabiliva "di affidare
il servizoo di telesoccorso e teleassistenza per l'anno 2005 alla Associazione
Telehelp di volontari a servizio dell'anziano corso mediterraneo 124, 10129
Torino, dietro corrispettivo annuale di €. 1000,00 per le comunità alloggio
per anziani, gratuità per l'installazione dell'apparecchiatura completa
presso il domicilio degli utenti e di € 10.00 quale canone mensile per il
servizio svolto presso il domicilio degli utenti; ... di approvare ... di
imputare ..."; c) con nota in data 19 novembre 2004 comunicava alla
ricorrente cooperativa che il servizio in questione "è stato affidato
per l'anno 2005, con determinazione dirigenziale iscritta al registro generale
al n. 59 in data 15/11/2004, all'Associazione di Volontari Telehelp Corso
Mediterraneo 124 di Torino" e "Si resta(va) in attesa di
vostra comunicazione al fine di predisporre in tempo utile le procedure
necessarie alla disattivazione dei Vostri apparecchi e alla contemporanea
installazione di quelli dell'Associazione subentrante".
Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente ha chiesto l’annullamento,
previa emanazione di misure cautelari, della determinazione e della nota, in
epigrafe indicate, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione della legge 11 agosto 1991 n° 266, della
legge regionale 29 agosto 1994 n° 38 e dell’ art. 3 D.P.C.M. 30 marzo 2001.
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei
presupposti dell’illogicità grave e manifesta, dell’irrazionalità e
della irragionevolezza.
Violazione dei principi di par condicio, di libera
concorrenza, di remuneratività del servizio e di professionalità delle
prestazioni.
La Società cooperativa ricorrente assume che - in virtù delle
disposizioni contenute nella legge 266/1991, nella legge Regione Piemonte
38/1994 e nel D.P.C.M. 30 marzo 2001 - la partecipazione delle associazioni di
volontariato alle procedure ad evidenza pubblica sarebbe vietata ed, infatti,
l’art.5 della legge 266/1991 indicherebbe, quali uniche forme di
finanziamento consentite alle associazioni di volontariato, i “rimborsi derivanti da convenzioni” e le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”,
oltre ad alcune ipotesi di contributi, proibendo alle stesse lo
svolgimento di attività lucrative; ed anche la legge Regione Piemonte 38/1994
ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001 individuerebbero nelle “convenzioni”
sopra citate l’unico meccanismo di affidamento di servizi pubblici alle
associazioni di volontariato.
2. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17
marzo 1995 n° 157.
Nullità ed invalidità dell’aggiudicazione.
Difetto di motivazione.
Violazione del principio di verifica delle prestazioni in
subappalto di cui all’art. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.
La Comunità Montana resistente avrebbe omesso di verificare se l’Associazione
controinteressata intendesse, ad aggiudicazione avvenuta, subappaltare il
servizio alla Telesoccorso S.r.L. benché la suddetta verifica, per regola
necessaria, fosse particolarmente opportuna nel caso di specie in quanto l’Associazione
controinteressata aveva comunicato alla Comunità Montana resistente che, in
una precedente gara, la società Telesoccorso S.r.L. con sede in Vigevano, era
stata indicata quale erogatrice “dei servizi di telesoccorso a 650 utenti di Telehelp fin dal 1992”.
Si è costituita in giudizio la Telehelp,
Associazione di volontari al servizio dell’Anziano, ONLUS, chiedendo la
reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 l’istanza
cautelare è stata accolta, giusta l’ordinanza n.1330 di questa Sezione.
Alla
odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo la Società ricorrente deduce che l’ammissione alla
gara dell’Associazione controinteressata si porrebbe in contrasto con il
divieto per le associazioni di volontariato di partecipare alle gare d’appalto,
desumibile dalla legge 266/1991, dalla legge Regione Piemonte 38/1994 e dal
D.P.C.M. 30 marzo 2001, che consentirebbero solo forme di finanziamento non
caratterizzate dal fine di lucro.
La censura è fondata.
Secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 266/1991, infatti, i
proventi delle associazioni di volontariato sono costituiti esclusivamente dai
“rimborsi derivanti da convenzioni”
e dalle “attività commerciali e
produttive marginali”, tra cui certamente non rientrano gli appalti
pubblici, i quali presuppongono l’espletamento di una procedura di selezione
del contraente fondata sulla comparazione delle offerte con criteri
concorrenziali di convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile
con la natura dell’attività di volontariato (vedasi, in tal senso, T.A.R.
Veneto, Sez. I, 13 novembre 2003, n.481 e T.A.R. Lombardia, Sez. III, 14 marzo
2003, n.459).
Le “convenzioni” cui fa
riferimento il citato art.5 della legge 266/1991 hanno, infatti, natura
completamente diversa rispetto ai rapporti contrattuali instaurati, come
quello di specie, all’esito di una procedura di selezione operata da una
pubblica amministrazione tanto che, ai sensi dell’art. 7 della legge
266/2001, le stesse “convenzioni” “devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” e prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese” ed
il comma terzo della stessa norma aggiunge che “La
copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima”; ed, infatti, le anzidette
convenzioni rappresentano uno strumento del tutto peculiare, che prescinde
dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili
solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel
sistema d’interventi e servizi di solidarietà, condizionato però dalla
normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità (art. 3
DPCM 30 marzo 2001) dell’autonomia e dell’apporto originale (art.1 legge
regionale 38/1994) delle stesse associazioni di volontariato, in armonia con l’art.
1 dalla citata legge quadro: “La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà…”.
Anche la possibilità per le associazioni di volontariato di usufruire di
entrate derivanti da “attività
commerciali e produttive marginali”, prevista dall’art.5 della legge
266/1991, è ipotesi che si discosta dalle attività esercitate a scopo di
lucro e soggette alla logica di mercato in quanto il D.M. 25 maggio 1995,
emanato su delega della legge quadro, precisa che tali attività devono essere
svolte “senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini
di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa ” e, non a
caso, il D.P.C.M. 30 marzo 2001, deputato a precisare il ruolo del terzo
settore nella programmazione e gestione dei servizi alla persona, consente che
le organizzazioni di volontariato vengano coinvolte “nei servizi e nelle
prestazioni anche di carattere promozionale complementari
a servizi che richiedono una organizzazione complessa” ma precisa
espressamente che il requisito della professionalità, assente per natura
nelle associazioni di volontariato, resta indispensabile ogni volta che
debbano essere garantiti servizi la cui complessità ne escluda il carattere
di complementarietà nel contesto dell’organizzazione dell’erogazione del
servizio stesso.
La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale è quindi,
per regola, preclusa alle associazioni di volontariato, non potendo le stesse
avvalersi di proventi che deriverebbero dal discendente contratto
sinallagmatico, pena la violazione delle norme e dei principi fondamentali
sopra richiamati.
Nel caso di specie, ciò determina l’illegittimità degli atti
impugnati, con i quali l’Associazione di volontariato TELEHELP, Associazioni di
volontari al servizio dell’anziano, è stata ammessa ad una trattativa
privata plurima per l’affidamento di un pubblico servizio, svoltasi in
regime di concorrenzialità, risultando poi aggiudicataria del servizio
medesimo; del resto il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti
(fiscale, previdenziale, etc.), l’anzidetta Associazione non può che
alterare i normali parametri concorrenziali ed è, quindi, incompatibile con
lo svolgimento di un procedura di selezione, seppur in forma di trattativa di
privata, come quella in esame.
Per quanto precede il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto;
ciò comporta assorbimento del secondo motivo di gravame.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le
parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, pronunciandosi
definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005 con l’intervento
dei Magistrati:
Giuseppe
CALVO
Presidente
Ivo
CORREALE Referendario
Antonio
PLAISANT Referendario, estensore
Il
Presidente
L’Estensore
f.to
Calvo
f.to Plaisant
Il Direttore Segreteria II Sezione
Depositata in Segreteria a
sensi di