R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione - composto dai

Reg.. n. 1345/05

Reg. Gen. n. 1557/04

 

Signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI  - Consigliere, relatore ed estensore

- Paolo  LOTTI   - Referendario

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

      Visto il ricorso n. 1557/04 proposto da CIULLA Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Bocchietti, elettivamente domiciliato in Torino, via Monfalcone n. 153, presso lo studio della stessa;

ricorrente

contro

il comune di Robassomero, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14, presso lo studio dello stesso;

resistente

e nei confronti

di Ingaramo Ezio,

di Peano Attilia,

di Lombardo Giuseppe,

intimati non costituiti

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della delibera n. 30 del 12.7.04 del consiglio comunale di Robassomero pubblicata all’albo pretorio del comune dal 21.7.04 per quindici giorni, con la quale il consiglio comunale ha deliberato di nominare quali membri elettivi della commissione edilizia comunale i sigg.ri: arch. Ingaramo Ezio, arch. Roggero Chiara, arch. Peano Attilia, arch. Rolland Fausto, dott. Roletti Stefano, ing. Bertetto Francesco, ing. Novero Pier Carlo e Lombardo Giuseppe, dando perciò atto che la commissione edilizia comunale è composta dai membri suindicati oltre al sindaco o ad un consigliere all’uopo delegato e che la presiederà di volta in volta.

      Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

      Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato,

      Uditi, nella camera di consiglio del 4 maggio 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Bocchietti per la parte ricorrente e l’avv. prof. Scaparone per la parte resistente;

Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 103 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, il ricorso può essere deciso nel merito: esso è ammissibile, poiché il ricorrente agisce (anche) nella veste di consigliere comunale di minoranza, e lamenta che l’amministrazione, mediante l’indicazione di candidati tutti scelti dalla maggioranza, non lo ha posto in grado di esercitare il proprio munus pubblico. Si è così concretizzata quella situazione soggettiva diretta e personale alla cui lesione la giurisprudenza ricollega la legittimazione a proporre ricorso; peraltro, il gravame è infondato, poiché non sussiste la dedotta violazione dell’art. 11 dello statuto comunale che impone il rispetto del criterio proporzionale per la composizione delle commissioni. La norma è infatti relativa alle commissioni consiliari, e tale non è la commissione edilizia comunale, alla quale spettano compiti gestionali di natura strettamente tecnica e non di indirizzo o controllo politico, e che solo in forza di una espressa previsione del regolamento edilizio (nella specie, non esistente) potrebbe venir assoggetta, quanto alla scelta dei membri, al medesimo criterio di proporzionalità politica.

Il ricorso deve dunque essere respinto, ma le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 maggio 2005.

IL PRESIDENTE           IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to. Gomez de Ayala          F.to R. Vigotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 4 maggio 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

R.G. 1557/04