REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n. 2523

Anno 2005

R.g. n. 927

Anno 2003

 

SENTENZA

sul ricorso n. 927/2003 proposto dalla Azienda Multiservizi Casalese (A.M.C.) S.p.A., con sede in Casale Monferrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi e Paolo Monti, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, via De Sonnaz n. 19,

contro

il Comune di Valenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario Alberto Quaglia e dall’avv. Riccardo Ludogoroff ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, corso Montevecchio n. 50,

e nei confronti

della Azienda Multiservizi Valenzana – A.M.V. S.p.A., corrente in Valenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Roberto Cavallo Perin e dall’avv. Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Pietro Micca n. 3,

per l'annullamento, previa sospensione,

della deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10 marzo 2003, conosciuta in data 16 aprile 2003, con cui il Comune di Valenza ha disposto la “risoluzione ope legis” del rapporto convenzionatorio con l'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. di Casale Monferrato e l'affidamento del servizio di acquedotto alla A.M.V. S.p.A. di Valenza, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con l'atto impugnato,

e per la condanna

al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205,

nonché sui motivi aggiunti di ricorso, notificati il 27 febbraio 2004,

proposti per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

nota prot. 4204/MR del 12 febbraio 2004 del Sindaco di Valenza, con cui si stabiliva, sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10 marzo 2003, l’accorpamento del servizio acquedottistico in capo all’A.M.V. S.p.A. “a fare data dal 1/1/2004” e si avviava il procedimento per “il riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà dell’A.M.C. S.p.A.”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quello impugnato,

e ancora per l’accertamento

dell’inesistenza dei presupposti per procedere all’accorpamento del servizio acquedottistico ed al riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà dell’A.M.C. S.p.A.,

nonchè per la condanna

al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto provvedimento ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in data 27 febbraio 2004;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenza e della Azienda Multiservizi Valenzana – A.M.V. S.p.A.;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi, all’udienza pubblica del 14 luglio 2004, gli avv.ti Giorgio Razeto per l’azienda ricorrente, l’avv. Sandretto, su delega dell’avv. Ludogoroff, per il Comune di Valenza e l’avv. Viriglio, su delega dell’avv. Savatteri, per la A.M.V.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il consiglio comunale di Valenza, con deliberazione n. 76 in data 27 giugno 1994, stabiliva “1)- di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda Municipalizzata Casalese (A.M.C.) per l’affidamento della gestione dell’acquedotto, schema allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale”: in data 21 dicembre 1994 si stipulava tra il comune di Valenza e l’Azienda Municipalizzata Casalese la convenzione rep. n. 12283, prevista dalla citata deliberazione.

Il consiglio comunale di Valenza, con deliberazione n. 118 in data 18 dicembre 2000, stabiliva: “1. DI APPROVARE, ..., la trasformazione dell’Azienda Municipalizzata Valenzana – Azienda Speciale del Comune di Valenza nella Società per Azioni denominata “Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.” ... a norma dell’art. 113 e secondo la procedura prevista nel citato art. 115 del D.Lvo 267/2000 avente ad oggetto le attività elencate nell’art. 2 dello Statuto. 2. DI APPROVARE lo Statuto della Società per Azioni “Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.” di Valenza nel testo, ..., allegato alla presente deliberazione ...”: l’art. 2 dello Statuto prevedeva: “1. La società, per assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a tali fini, rispondendo ... 2. La società potrà quindi: … V. gestire il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature nonchè del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio”.

La giunta comunale di Valenza, con deliberazione n. 29 in data 10 marzo 2003, “Premesso: - che sussiste l’obbligo di separare la gestione in economia del servizio pubblico locale acquedottistico, rete fognaria e depurazione acque reflue ai sensi della Legge 36/94, della Legge Regione Piemonte n. 13/97, dell’art. 113 del D.Lvo 267/2000 e dell’art. 35 della Legge 448/2001; - che la gestione del Servizio Acquedottistico, come da delibera di Consiglio Comunale n. 76, del 27.6.1994, è stata affidata con convenzione all’A.M.C. s.p.a. di Casale Monf.to quale “species” dello stesso “genus” della gestione in economia; - che l’A.M.V. s.p.a. già effettua la gestione dell’impianto di depurazione acque reflue e che il Consiglio Comunale nello Statuto della S.P.A. approvato con deliberazione n. 118/2000, ha stabilito (art. 2, commi 1 e 2, punto V) che l’A.M.V. di Valenza gestisca il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/1994; Considerato: - che si rende opportuno procedere ad accorpare fisicamente i servizi (captazione, adduzione, trattamento acque; collettamento e mantenimento collettori e fognature; depurazione acque reflue)” stabiliva “1) di recepire quanto esposto nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 2) da giorno successivo alla risoluzione ope legis del rapporto convenzionatorio con il Comune di Casale Monferrato (e quindi con l’A.M.C. s.p.a. di Casale Monferrato), il servizio acquedotto sarà accorpato all’A.M.V. s.p.a. di Valenza. 3) ... 4) ...”.

Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, della citata deliberazione della G.M. di Valenza n. 29 in data 10 marzo 2003, per i seguenti motivi:

1 - Incompetenza della Giunta comunale; violazione dell'art. 42 del testo unico degli enti locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La deliberazione impugnata doveva essere assunta dal consiglio comunale ai sensi della lettera e) dell'articolo 42 del testo unico degli enti locali, secondo il quale il consiglio comunale è competente per l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

2 - Incompetenza della Giunta comunale sotto un diverso profilo.

Ad avviso della azienda ricorrente, non poteva parlarsi nel caso di specie di risoluzione, ma piuttosto di revoca della concessione, dal momento che il rapporto intercorso tra le parti consisteva in una concessione di pubblico servizio.

Pertanto, poiché la concessione del servizio era stata deliberata dal consiglio comunale, soltanto quest'ultimo, per il principio del contrarius actus, era competente ad adottarne la revoca.

3 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell'art. 9 della legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13.

La motivazione della deliberazione impugnata si fonderebbe sulla circostanza che il servizio in questione si caratterizza come gestione in economia; tuttavia non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti per la configurazione di una gestione diretta del servizio da parte del Comune, atteso che la A.M.C. è un soggetto del tutto estraneo all'organizzazione comunale, la responsabilità del servizio è stata affidata in via esclusiva all’azienda concessionaria ed infine anche i rapporti con l'utenza fanno capo direttamente dalla A.M.C..

Non sussisteva, pertanto, alcun obbligo di superare questa forma di svolgimento del servizio, dal momento che trattavasi di concessione di pubblico servizio, mentre, sotto altro profilo, non esisteva alcun obbligo di far cessare immediatamente la forma di gestione del servizio in economia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, della legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, che prescrive che “le aziende speciali, gli Enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità di Ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 1” – convenzione tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato – “del presente articolo ovvero fino alla data stabilita dalla convenzione stessa”.

Poiché non si era verificata tale condizione, non esisteva ragione per cui la concessione di pubblico servizio tra il comune di Valenza e la A.M.C. dovesse cessare di esplicare i propri effetti, come del resto era confermato dalla delibera stralcio della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 2 del 17 marzo 2003, con la quale si disponeva di procedere all'organizzazione transitoria del servizio tramite la prosecuzione temporanea, in regime di salvaguardia, delle gestioni esistenti, in attesa dell'individuazione del gestore unico del servizio idrico integrato attraverso l'espletamento di procedure di gara d'evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

In particolare, poi, per le gestioni in economia era prevista una fase ricognitiva delle forme di gestione, fase non ancora ultimata, per cui, fino a quel momento, anche le gestioni in economia erano destinate a permanere legittimamente.

Né tali conclusioni potevano ritenersi incise dalla riforma introdotta dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, atteso che sia tale legge che la legge regionale del Piemonte prevedono un regime transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti.

4 - Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione degli artt. 7 e 9 della legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13; violazione dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; eccesso di potere per violazione della conferenza dei servizi dell'autorità d'ambito n. 2 del 17 marzo 2003.

In merito alla determinazione, in base alla quale “il servizio acquedotto sarà accorpato all’A.M.V. s.p.a. di Valenza”, non si sarebbe potuto prescindere dalla gara, considerato che quella di A.M.V. non è una gestione già in essere per la quale potrebbe valere la salvaguardia prevista dal regime transitorio sancito dall'art. 35, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e dall'art. 9, comma 6, della legge regionale Piemonte n. 13 del 1997.

La gara, oltretutto, non potrebbe essere condotta dal Comune ma dall'Autorità d'Ambito, stante il disposto dell'art. 7 della legge regionale Piemonte n. 13 del 1997.

Si costituivano in giudizio il Comune di Valenza e l’Azienda Multiservizi Valenzana A.M.V. S.p.A., ed entrambi eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza del G.A. adito, in quanto la convenzione stipulata tra il Comune e la A.M.C. S.p.A. conteneva un’espressa clausola di devoluzione ad arbitri di ogni questione in merito all’interpretazione ed esecuzione della convenzione – art. 13 – e pertanto, attenendo la presente controversia a posizioni di diritto soggettivo inerenti alle modalità di esecuzione della convenzione tra il Comune di Valenza e la A.M.C., la cognizione della stessa doveva intendersi devoluta al collegio arbitrale.

Eccepivano, poi, l’inammissibilità del ricorso altresì sotto diverso profilo, e cioè per mancata impugnazione di atto presupposto espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, atteso che il consiglio comunale, con deliberazione n. 118 del 2000, aveva approvato la trasformazione della precedente azienda speciale comunale – l’Azienda municipalizzata valenzana –, in società per azioni, la A.M.V. appunto, ed il relativo Statuto, il quale prevedeva (art. 2) che la nuova società veniva “costituita per assicurare il governo integrato ... per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio in cui opera” e tra i servizi destinati a tali fini elencava espressamente la gestione del servizio idrico integrato di cui alla l. n. 36/94 (art. 2, punto V).

Chiedevano, nel merito, una declaratoria di infondatezza del ricorso.

Il Sindaco del comune di Valenza, con nota prot. 4204/MR del 12 febbraio 2004, inviata al comune di Casale Monferrato ed all’A.M.C. s.p.a. di Casale Monferrato, sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10 marzo 2003, “chiede(va) 1) di ritenere la presente quale preavviso per l’accorpamento del servizio acquedottistico in capo alla A.M.V. s.p.a. a fare data dal 1/1/2000”; 2) ...; 3) di nominare il Vostro responsabile del procedimento per il riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà dell’A.M.C. s.p.a.”.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2003 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Con motivi aggiunti in data 18 febbraio 2004 sono stati chiesti l’annullamento, previa sospensione, della citata nota del Sindaco del comune di Valenza, nonchè l’accertamento e la condanna in epigrafe indicati.

Con essi si deduce:

1) Illegittimità derivata dalla delibera di Giunta Comunale n. 29 del 10 marzo 2003.

Poiché la nota impugnata era stata assunta sulla base della delibera già impugnata con il ricorso introduttivo, venivano ribaditi i vizi già rappresentati con tale ricorso relativamente alla delibera n. 29 del 10.3.2003.

2) Violazione dell'articolo 14 del decreto legge 30 settembre 2003 numero 269; violazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; eccesso di potere per difetto di motivazione.

La nota impugnata disattenderebbe il termine fissato dall’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003, che fissa al 31 dicembre 2006 il termine finale delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.

3) Eccesso di potere per violazione del provvedimento dell'Autorità d'Ambito 15 dicembre 2003, deliberazione n. 55; violazione dell'art. 7 della L.R. Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13; eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’Autorità d'Ambito n. 2 aveva disposto, in regime di salvaguardia provvisoria, il proseguimento della gestione del servizio di acquedotto del comune di Valenza in capo alla A.M.C. S.p.A. e pertanto il Comune di Valenza non aveva alcun potere di stabilire l'accorpamento del servizio acquedottistico in capo alla A.M.V., violando il provvedimento dell'autorità d'ambito.

4) Incompetenza del Sindaco; violazione degli artt. 50 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il provvedimento avrebbe dovuto essere assunto dal dirigente del settore competente e non dal Sindaco.

5) Eccesso di potere per difetto dei presupposti; eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione; eccesso di potere per violazione dell'art. 10 della convenzione Comune di Valenza – A.M.C.; violazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269; eccesso di potere per violazione del provvedimento dell'Autorità d'ambito 15 dicembre 2003, deliberazione n. 55; violazione dell'art. 7 della L.R. Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13.

Il Comune non poteva esercitare un riscatto parziale, limitato all'acquisizione delle reti acquedottistiche di proprietà della A.M.C. S.p.A., lasciando in vita una parte del rapporto giuridico e creando in tal modo una gestione separata rispetto a quella del servizio.

D'altra parte il riscatto della sola rete di acquedotto si porrebbe in contrasto con l'art. 10 della convenzione del 21.12.1994, a termini della quale solo al termine della concessione il Comune potrebbe ottenere la consegna degli impianti destinati al servizio.

6) Violazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Comune non poteva disporre il riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà di A.M.C. per gestirle separatamente dall’erogazione del servizio, non essendo ciò previsto dalla disciplina di settore.

7) Eccesso di potere per violazione dell'articolo 10 della convenzione stipulata tra A.M.C. e il comune di Valenza; violazione dell'articolo 9 del d.p.r. 4 ottobre 1986 numero 902; eccesso di potere per difetto dei presupposti; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Non era ammessa nel caso di specie l’estinzione della concessione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. sopra rubricato, la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto doveva risultare con atto del consiglio comunale.

In vista dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Alla camera di consiglio del 14 aprile 2004 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’odierna udienza di merito, nella quale la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ha ad oggetto la deliberazione n. 29 del 10 marzo 2003, con cui il Comune di Valenza ha disposto la “risoluzione ope legis” del rapporto convenzionatorio con l'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. di Casale Monferrato e l'accorpamento del servizio di acquedotto alla A.M.V. S.p.A. di Valenza, società interamente partecipata dal Comune di Valenza e costituita per trasformazione della precedente azienda speciale comunale, al fine di assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera ed avente per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a tali fini, tra i quali il servizio idrico integrato di cui alla l. n. 36 del 1994, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature, nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio.

Con i motivi aggiunti notificati il 27 febbraio 2004, l’azienda ricorrente ha poi impugnato la nota prot. 4204/MR del 12 febbraio 2004 del Sindaco di Valenza, con cui si stabiliva, sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10 marzo 2003, l’accorpamento del servizio acquedottistico in capo all’A.M.V. S.p.A. “a fare data dal 1/1/2004” e si avviava il procedimento per “il riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà dell’A.M.C. S.p.A.”; ha chiesto, infine, il risarcimento dei danni subiti in dipendenza dei suddetti provvedimenti.

Preliminarmente deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per incompetenza del G.A. adito.

In sostanza, l’Amministrazione resistente e la controinteressata sostengono che nella fattispecie troverebbe applicazione l’art. 13 della convenzione rep. n. 12283 del 21.12.1994, secondo cui “Tutte le questioni che potessero sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri ...”, e l’assunto viene supportato anche dal richiamo all’art. 6, comma 2, della legge 21.7.2000, n. 205, il quale dispone che “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”.

L’eccezione è infondata in quanto, nella specie, non si tratta di una questione sorta “in merito all’interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto” della convenzione rep. n. 12283 del 21 dicembre 1994.

In altri termini, poichè quanto stabilito dall’impugnata deliberazione della giunta comunale di Valenza n. 29 in data 10 marzo 2003 non ha nulla a che vedere con le “questioni”, previste dall’art. 13 della citata convenzione, quanto previsto da tale norma è privo di rilevanza e, pertanto, il riferimento ad essa priva di pregio: di qui l’infondatezza dell’eccezione.

Il Comune resistente e la A.M.V. hanno eccepito, poi, l’inammissibilità del ricorso altresì sotto diverso profilo, per la mancata impugnazione dell’atto presupposto, espressamente richiamato nell’impugnata deliberazione della G.C. di Valenza, atteso che, come risulta in narrativa, il consiglio comunale di Valenza, con deliberazione n. 118 del 2000, aveva stabilito “1. DI APPROVARE ..., la trasformazione dell’Azienda Municipalizzata Valenzana – Azienda Speciale del Comune di Valenza nella Società per Azioni, denominata “Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.”” e “DI APPROVARE lo Statuto”, il quale prevedeva che “La società potrà quindi: ... gestire il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994” (art. 2, punto V).

Anche la detta eccezione è infondata in quanto, come risulta in narrativa, con la deliberazione del consiglio comunale di Valenza n. 118 in data 18 dicembre 2000, si era stabilito “1. DI APPROVARE ...2. DI APPROVARE lo statuto della Società per Azioni “Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.” di Valenza nel testo, ..., allegato alla presente deliberazione ...”: l’art. 2 dello statuto prevedeva “1. ... 2. La società potrà quindi: ... V. gestire il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994, comprensivo ...”.

Come si può constatare, in base alla detta norma statutaria la menzionata società “potrà” “gestire il servizio” in questione, per cui è evidente che, alla stregua della deliberazione consiliare n. 118 in data 18 dicembre 2000, lo stesso servizio avrebbe potuto essere gestito dalla stessa società e, quindi, poichè tale gestione non era espressamente prevista dalla detta deliberazione, da questa nessuna lesione della posizione giuridica della società ricorrente derivava e, pertanto, la stessa deliberazione non doveva essere impugnata da quest’ultima società, con l’ulteriore conseguenza che da tale omessa impugnazione non deriva l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, dianzi eccepita: di qui l’infondatezza di detta eccezione.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con i primi due motivi del ricorso introduttivo l’Azienda ricorrente ha dedotto l’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 29/03 per incompetenza, in quanto assunta dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale, in violazione dell’art. 42 del T.U. n. 267/2000, nonché del principio del contrarius actus.

L’art. 42 citato, alla lettera e) del secondo comma, riserva alla competenza del Consiglio comunale l'adozione dei provvedimenti in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

Osserva il Collegio che si tratta di funzioni attinenti a scelte fondamentali per la vita dell’ente, rientranti nel novero dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce all'organo di vertice, qual è nell’organizzazione comunale il Consiglio, riservando invece alla competenza della Giunta le attività esecutive delle scelte strategiche compiute dal Consiglio in materia di servizi pubblici.

Ora, nel caso di specie, la deliberazione giuntale impugnata richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 2000, rispetto alla quale si pone come deliberazione esecutiva delle scelte di assetto dei servizi pubblici locali assunte dall’organo di governo dell’Ente, ragione per cui essa non viola il disegno legislativo per il riparto delle attribuzioni tra Consiglio e Giunta, quale delineato dalla norma, in quanto l’attività della giunta si configura come attività attuativa delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio, e, pertanto, rientra nella competenza propria della giunta municipale.

Privo di qualsiasi pregio è altresì il terzo motivo di ricorso, con il quale l’azienda ricorrente ha lamentato la violazione del regime transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti, previsto dalla legislazione di settore nazionale e regionale.

Ed invero al punto 2 della deliberazione impugnata il Comune di Valenza ha disposto l’accorpamento del servizio di acquedotto alla AMV “dal giorno successivo alla risoluzione ope legis del rapporto con ... l’AMC”, evidenziando l’intento di riconoscere le gestioni in atto; si tratta in sostanza di una presa d’atto di un effetto che l’Amministrazione riconduce evidentemente alla volontà del legislatore.

Infondato è anche l’ultimo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente ha sostenuto che, comunque, l'affidamento del servizio idrico alla A.M.V. S.p.A. non avrebbe potuto prescindere dallo svolgimento della gara pubblica.

Il Collegio ritiene di poter condividere un recente orientamento giurisprudenziale assunto in materia del Consiglio di Stato (cfr. CdS V 19 febbraio 2004 n. 679), che, nella decisione citata, ha ritenuto di poter attribuire alla nuova formulazione dell’art. 113 t.u. 267/2000, come modificato dall’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 236, una portata retroattiva con valore di sostanziale “sanatoria” anche degli affidamenti precedentemente disposti in violazione delle norme di evidenza pubblica.

La novella introduce infatti nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 un comma 15-bis, secondo cui “nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione della disposizioni previste dal presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato ..., nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.

E nel caso di specie ricorre certamente tale ipotesi, in quanto il gestore del servizio, la A.M.V. S.p.A., è società di capitali interamente partecipata e controllata dall’ente locale, per cui era consentito l’affidamento diretto del servizio anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 113 d.lgs. n. 267/00 citato, che prima della novella introdotta dall’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, poneva il divieto di affidamento senza gara dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

Passando all’esame dei motivi aggiunti, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità degli stessi per carenza di interesse, sostenendo che la nota impugnata non avrebbe valore dispositivo e pertanto il suo annullamento non arrecherebbe nessun vantaggio concreto alla ricorrente.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di tale questione pregiudiziale, in quanto, a parte la già rilevata l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti, oltre che del ricorso introduttivo, per l’omessa impugnazione della deliberazione costitutiva dell’A.M.V., anche tali motivi si rivelano infondati.

La ricorrente rilevava in primo luogo che l’impugnata disattenderebbe il termine fissato dall’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003, che stabilisce al 31 dicembre 2006 il termine finale delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.

Il motivo è infondato sul rilievo che il rapporto intercorrente tra la A.M.C. ed il Comune resistente non può configurarsi come rapporto di concessione di pubblico servizio, come preteso dall’azienda ricorrente, ma come una forma di gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale.

Tale assunto è, del resto, confermato dalla natura di azienda speciale della ricorrente all’epoca del convenzionamento, avvenuto in forza dell’adesione, nel 1992, del Comune di Valenza al Consorzio Servizi Casalesi, costituito tra i Comuni di Casale Monferrato, Frassineto Po, Borgo S. Martino e Valmacca al fine di gestire le varie fasi del servizio idrico dei Comuni consorzisti, per il cui espletamento il CON.SE.CA. si avvaleva dell’azienda ricorrente, costituita dal Comune di Casale Monferrato.

Di conseguenza, il rapporto in questione, costituito attraverso l’affidamento diretto del servizio ad azienda speciale costituita a tale fine da uno dei Comuni facenti parte del Consorzio, va qualificato come gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale e non trova applicazione, nella fattispecie in esame, l'articolo 113 del decreto legislativo numero 267 del 2000 scaturente dalla modifiche introdotte con l'articolo 14 del D.L. 269, atteso che il termine fissato dalla norma è riferibile unicamente alle concessioni di pubblico servizio. Trattandosi di una forma di gestione diretta, dunque, la stessa era destinata ad essere superata con la riorganizzazione del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore (art. 10 legge Galli; art. 9 L.R. Piemonte n. 13/1997).

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla censura successiva, con la quale l’azienda ricorrente ha sostenuto che, avendo l’Autorità d'Ambito n. 2 disposto, in regime di salvaguardia provvisoria, il proseguimento della gestione del servizio di acquedotto del comune di Valenza in capo alla A.M.C. S.p.A., il Comune di Valenza non aveva alcun potere di stabilire l'accorpamento del servizio acquedottistico in capo alla A.M.V., violando il provvedimento dell’autorità d’ambito.

Invero, la deliberazione dell’ATO ribadisce quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in materia di regime transitorio, prevedendo da un lato la salvaguardia delle gestioni esistenti, ma evidenziando al tempo stesso il carattere provvisorio di tali gestioni, mantenute solo “per il periodo temporale necessario per l’attuazione del modello organizzativo previsto dalla L. n. 36/1994 e dalla L.R. Piemonte n. 13/1997”; e pertanto, per le medesime considerazioni espresse in sede di esame del motivo precedente, nessuna illegittimità è riscontrabile sotto questo profilo nella nota impugnata.

Quanto, poi, all’incompetenza del Sindaco nell’adozione dell’atto impugnato, si osserva che, come correttamente sostenuto dal Comune resistente, l’atto di accorpamento del servizio acquedottistico in capo alla azienda controinteressata, in ragione del suo contenuto di manifestazione della volontà politica dell’Ente, appartiene alla competenza del Sindaco.

Infondato è anche il quinto motivo aggiunto, con il quale A.M.C. ha lamentato che il Comune non poteva esercitare il riscatto parziale delle reti acquedottistiche di proprietà della stessa, perché tale riscatto si porrebbe in contrasto con l'art. 10 della convenzione 21.12.1994, secondo il quale solo al termine della concessione il Comune potrebbe ottenere la consegna degli impianti destinati al servizio.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la nota impugnata non dispone il riscatto delle reti acquedottistiche, ma si limita ad avviare il relativo procedimento e che, comunque, la riconsegna delle reti discende dalla cessazione del rapporto con l’A.M.C., indipendentemente, quindi, dalla data di scadenza del rapporto indicato nella convenzione del 21.12.1994.

Inammissibile per genericità è poi il sesto motivo aggiunto, con il quale l’azienda ricorrente ha sostenuto che il Comune non poteva disporre il riscatto delle reti acquedottistiche di proprietà di A.M.C. per gestirle separatamente dall’erogazione del servizio.

L’art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi”.

La contestata separazione della gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali da quella di erogazione dei servizi stessi è pertanto consentita dalla norma richiamata, laddove invece la ricorrente lascia indimostrata l’affermazione secondo la quale nella materia in controversia una tale previsione, concernente la possibilità di separare la gestione delle reti e degli impianti dall’erogazione del servizio, non sussisterebbe; il motivo si appalesa pertanto inammissibile oltre che infondato.

Con l’ultimo mezzo di gravame A.M.C. ha infine sostenuto che il Comune avrebbe potuto riscattare la concessione del 21.12.1994 solo seguendo il procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, vale a dire con atto del consiglio comunale adottato a maggioranza qualificata.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Valgono in proposito le medesime considerazioni già espresse in relazione alla necessità di superare il modulo gestorio scelto nel 1994 per l’affidamento e lo svolgimento del servizio di acquedotto, e ciò in ragione della previsione di realizzare il sistema idrico integrato previsto dalla normativa in vigore.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

La reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti comporta altresì la reiezione della domanda di risarcimento del danno.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – II sezione – respinge il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2004, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Paolo Lotti Referendario

Giuseppa Leggio Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore

f.to G. Calvo f.to G. Leggio

Il Direttore Segreteria II Sezione  Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero Legge il 14 luglio 2005

      Il Direttore Segreteria II Sezione

      f.to Ruggiero