REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent.
n.4000
Anno 2005 R.g. n. 1072 Anno 2005 |
SENTENZA
sul ricorso n. 1072/2005 proposto da GHIGLIA On. Agostino e RAVELLO Roberto, rappresentati e difesi dall’Avv.to Giuseppe Gallenca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, via XX Settembre 60,
contro
il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luisa Varalda e Donatella Spinelli e presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, Palazzo Civico. Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città n. 1,
per l’annullamento, previa sospensiva
- della deliberazione n. ord. 108 2005 02811/02, in data 21/07/2005, del Consiglio Comunale di Torino, nella parte relativa all’inserimento, dopo il comma 1 dell’art. 47 dello Statuto della Città, del comma 1 bis relativo al diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione ed occorra, i pareri delle circoscrizioni. Previa, occorrendo, remissione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Torino.
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.
Vista l’ordinanza n. 533 in data 7 settembre 2005 di questa Sezione.
Visti le memorie delle parti e tutti gli atti di causa.
Relatore alla Udienza pubblica del 16 novembre 2005 il dott. Antonio Plaisant e comparso per i ricorrenti l’avv. Gallenca; Nessuno comparso per il comune di Torino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con deliberazione 21 luglio 2005, n. ord. 108 2005 02811/02, il Consiglio Comunale di Torino - in base alla premessa che “…riconoscere il diritto di voto a tutti coloro che stabilmente risiedono in un determinato territorio è, oltre che un atto di civiltà e di democrazia, uno dei modi più efficaci per promuovere coesione e pace sociale. Chiamare gli individui a prendere parte alla vita politica significa, infatti, innanzitutto, chiamare gli individui a farsi carico dei problemi della convivenza e dello sviluppo della comunità nel suo insieme. Il Consiglio di Stato - con parere n. 8007 emesso il 28 luglio 2004 - ha ritenuto compatibile con il quadro istituzionale e legislativo che gli Statuti comunali attribuiscono agli stranieri, che stabilmente risiedano nel territorio della repubblica, il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi delle circoscrizioni” - ha approvato una modifica allo Statuto comunale, disponendo, con specifico riferimento alla disciplina per l’elezione dei consigli circoscrizionali, “l’inserimento, dopo il comma 1 dell’art. 47 dello Statuto della Città di Torino, del comma 1/bis, avente il seguente il contenuto: Sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo anche gli stranieri che non sono cittadini comunitari e che risiedono nella città di Torino da almeno 6 anni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini italiani”.
Con il ricorso in epigrafe
i signori Ghiglia e Ravello - il primo consigliere comunale di minoranza del
Comune di Torino, entrambi residenti ed elettori nel detto Comune - hanno
chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione in epigrafe
indicata, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione di legge
con riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata considerazione di circostanze essenziali, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà in relazione, anche, all’art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sui rapporti tra attività consultiva ed amministrazione attiva, in relazione, altresì, agli artt. 114 e 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
La deliberazione impugnata sarebbe illegittima per difetto di motivazione in quanto il parere 28 luglio 2004, n. 8007, del Consiglio di Stato, cui la stessa fa esplicito riferimento, oltre a non essere stato allegato al testo della deliberazione, ne confermerebbe, comunque, l’illegittimità, subordinando il riconoscimento del diritto di voto agli extracomunitari ad una serie di criteri e limitazioni, da individuarsi preliminarmente mediante apposito regolamento, che nella deliberazione impugnata non sarebbero stati neppure presi in considerazione, né sarebbero suscettibili di successiva trattazione in sede regolamentare in virtù del divieto previsto dall’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, relativo ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e, quindi, anche al Comune di Torino.
2. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e travisamento dei fatti in relazione all’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed agli artt. 45 e 52 dello Statuto della Città di Torino.
Il richiamato parere del Consiglio di Stato non sarebbe immediatamente estensibile al caso di specie, essendo stato reso con riferimento al Comune di Forlì, cui non si applica l’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, invece operante nei confronti del Comune di Torino, che consente di attribuire alle circoscrizioni anche funzioni di decentramento e non soltanto di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base come normalmente avviene.
3. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, disparità di trattamento, mancata considerazione di circostanze essenziali e travisamento dei fatti in relazione agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, che dovranno ritenersi violati
Il generale riconoscimento del diritto di voto agli stranieri extracomunitari rischierebbe di determinare situazioni di irragionevole disuguaglianza fra gli stessi, a causa della possibilità, per ciascun comune, di decidere autonomamente se riconoscere loro il diritto di voto; in ogni caso detto riconoscimento si porrebbe in contrasto con gli artt. 48 e 51 della Costituzione, atteso che le circoscrizioni non svolgerebbero esclusivamente funzioni di carattere gestionale decentramento amministrativo bensì esprimerebbero anche, seppur limitate, scelte politiche.
4. Violazione della legge 8 marzo 1994, n. 203, in relazione agli artt. 10 e 80 della Costituzione ed all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Il richiamo, contenuto nel parere del Consiglio di Stato in precedenza citato, alla Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 sarebbe inconferente atteso che, in sede di ratifica, avvenuta con legge 8 marzo 1994, n. 203, l’Italia avrebbe espressamente escluso dalla ratifica stessa il capitolo C della Convenzione, che riguarda proprio il “Diritto di voto alle elezioni locali”, e ciò dimostrerebbe come la volontà del legislatore nazionale sia proprio quella di non concedere agli stranieri extracomunitari, in via generale, il diritto di voto, come confermerebbe, del resto, la previsione contenuta nell’art. 10 della Costituzione, secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, né tale argomento sarebbe superabile in virtù di un richiamo all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto detta norma subordinerebbe il diritto di voto dello straniero extracomunitario ad un riconoscimento normativo che, allo stato attuale, non esisterebbe.
In data 1 settembre 2005 si è costituito in giudizio il Comune di Torino, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependone, con successiva memoria del 6 settembre 2005, l’inammissibilità sotto i distinti profili del difetto di giurisdizione del giudice adito, della carenza di legittimazione dei ricorrenti e della carenza d’interesse degli stessi.
Nella Camera di consiglio del 7 settembre 2005 - giusta l’ordinanza n. 533 in pari data di questa Sezione - l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario esaminare innanzitutto l’eccezione di difetto giurisdizione sollevata dal Comune di Torino, il quale assume che la causa non sarebbe ascrivibile alla materia elettorale, oggetto dell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui, avendo ad oggetto un diritto soggettivo, sarebbe di spettanza del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
L’art. 6 della legge 1034/1971 così recita: “Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali”: il tenore letterale della norma evidenzia come la sua operatività sia limitata alle sole contestazioni ricadenti sulle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, laddove, nel caso di specie, le elezioni non sono state neppure fissate e si discute esclusivamente in merito al diritto di voto dei cittadini extracomunitari.
Ne consegue che, non potendo operare nel caso in esame la citata ipotesi di giurisdizione esclusiva, l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata in base al criterio generale di riparto, diritti soggettivi/interessi legittimi, ed, al riguardo, basti rilevare che i ricorrenti agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo - quello di elettorato attivo e passivo, che assumono leso dal potenziale aumento del numero di elettori e possibili candidati, conseguente al riconoscimento del diritto di voto agli stranieri extracomunitari - per cui la cognizione della causa rientra certamente nella sfera di competenza del giudice ordinario.
Per quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - II sezione - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2005, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Antonio PLAISANT Referendario – estensore
Giorgio MANCA Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
f.to Ruggiero