Ric.  N. 539/2003 R.G.R.   Sent. n.481/2005 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Enzo Di Sciascio - Presidente f.f.

Oria Settesoldi  - Consigliere, relatore

Vincenzo Farina  - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 539/2003 di Telecom Italia Mobile s.p.a. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzio Volli, Paolo Volli e Alessandro Tudor , con elezione di domicilio presso il loro studio in Trieste;

CONTRO

Il Comune di Colloredo di Montalbano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Bacchetti con elezione di domicilio presso la segreteria del T.A.R.;

PER

l’annullamento dei seguenti atti:

  1. il provvedimento del Sindaco del 29.7.2003 prot. n. 4363 avente ad oggetto il parere negativo alla realizzazione di una stazione radiobase per la telefonia mobile in località “Case Sparse Pissignano- Lauzzana”;
  2. il presupposto parere negativo del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune dd 8.7.2003;
  3. il presupposto parere negativo della Commissione edilizia di cui al verbale n. 4/9 dd 8.7.2003;
  4. l’art. 22 lett. a) e l’art. 30 lett. d) delle Norme di attuazione al PRGC  nel testo vigente e i relativi atti di adozione ed approvazione;

      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

      Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, alla pubblica udienza del  5 maggio 2005 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli atti in epigrafe vengono impugnati per i seguenti motivi:

  1. in relazione al provvedimento di diniego: Violazione di legge ( l.r. 3.7.2000 n. 13 art. 6, 23^ c.). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria, contraddittorietà manifesta.  Violazione delle disposizioni procedimentali di cui alla deliberazione giuntale n. 93/2000.  Violazione ed erronea applicazione dell’art. 22 delle Norme di attuazione al PRGC.

1a.) L’istanza della TIM era volta ad ottenere un “parere preventivo” sulla localizzazione e l’istruttoria non avrebbe dovuto basarsi unicamente sull’esame della compatibilità urbanistico edilizia dell’opera ma anche sull’esigenza della copertura del territorio.

1b.) Oltre all’omessa verifica e valutazione dei presupposti previsti dalla legge il diniego sarebbe viziato anche per eccesso di potere sotto i profili in epigrafe, perchè il Comune non ha proposto diverse modalità esecutive onde permettere alla ricorrente di adeguare il progetto di massima a tal fine presentato.

1c.) L’art. 22 delle NtA sarebbe stato erroneamente applicato al caso de quo, sia perché il progetto di massima rispettava la distanza ivi prevista, sia perchè tale disposizione si applica solo  agli “edifici per strutture produttive aziendali” e non per le reti e gli impianti tecnologici.

In subordine tale norma sarebbe illegittima perchè concretante un vincolo assoluto alla realizzazione delle stazioni radio base che, all’interno del territorio urbano, non potrebbero mai venir realizzate ad una distanza inferiore a sei metri dal confine.

  1. Violazione di legge ( l. 31.12. 1997 n. 249, art. 1, 6^ c., D.M.  10.9.98 n. 381; l. 15.3.1997, n. 59, art. 1; d.lgs 31.3.1998 n. 112 art, 83; l. 22.2.2001 n. 36, artt 1 e 8; D.P.R.  22.12.1994 in relazione agli artt. 4, 5 e 6 dell’allegata convenzione)  Incompetenza assoluta.

2 a.) anche l’applicazione dell’art. 30 delle NtA, che prescrive per la realizzazione degli impianti per la telefonia mobile una distanza minima di m 150 da aree a destinazione residenziale o mista o da “unità abitative”, comporterebbe l’impossibilità pratica di localizzare un impianto in tutto il perimetro urbano.  Sarebbe stata quindi violata la normativa regionale, concretandosi un divieto generalizzato di installazione di impianti e non essendosi tenuto conto delle esigenze del gestore di realizzare la rete di telefonia mobile e di ottenere la copertura del territorio.

2b.) Il Comune avrebbe inteso in realtà tutelare interessi pubblici di tutela ambientale e della salute mentre le norme vigenti pongono il principio della competenza statale a dettare normative uniformi su tutto il territorio nazionale per la protezione delle diverse fonti di emissioni di inquinanti, sicchè l’operato comunale sarebbe al riguardo viziato da incompetenza assoluta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependone l’inammissibilità in quanto rivolto contro atto non immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile.

Con sentenza parziale n. 643/2004 il T.A.R.  ha respinto l’eccezione di inammissibilità sopraricordata ed ordinato incombenti istruttori che sono stati espletati.

Il ricorso è tornato in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2005.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Deve essere anzitutto chiarito che, come si evince chiaramente dalla planimetria del territorio del Comune di Colloredo con evidenziate, mediante apposita coloritura, tutte le aree che non ricadono nell’ambito dei divieti di installazione di impianti di telefonia risultanti dal combinato disposto degli artt. 22 e 30 delle n.d.a. - depositata in atti dal Comune in esecuzione della sentenza n. 643/2004 -, appare evidente che dalle norme succitate non scaturisce un divieto generalizzato di installazione di impianti perché residuano numerose, diffuse ed ampie aree sulle quali le anzidette installazioni risultano possibili.  Né risulta provato in alcun modo e men che meno previamente documentato al Comune che l’impossibilità di realizzare l’impianto nella localizzazione risultata incompatibile con la normativa pianificatoria vigente sia in insanabile contrasto con le esigenze di copertura del territorio.  Va infatti anche tenuto conto del fatto che il Comune doveva all’epoca pronunciarsi sull’istanza presentata da TIM, nei termini in cui essa era stata impostata, che non comprendevano alcuna documentazione attestante la essenzialità della localizzazione prescelta per le esigenze di copertura del servizio e la impossibilità tecnica di garantirle con alcuna altra localizzazione.  E’quindi evidente che il Comune non poteva che pronunciarsi sulla compatibilità della localizzazione prescelta con la vigente normativa edilizia e, verificatane la incompatibilità, non poteva che pronunciarsi negativamente.  Resta quindi del tutto estranea alla materia del giudizio qualsiasi argomentazione inerente alla presunta sopraccennata essenzialità, fermo restando che, come già chiarito, il territorio del Comune presenta ampie e diffuse possibilità per l’installazione di impianti radio mobili.

Per quanto riguarda gli specifici aspetti di contrasto con le prescrizioni delle N.d. A.. il Collegio osserva che non vi è contestazione alcuna circa il mancato rispetto del limite di 150 m. da edifici residenziali esistenti previsto dall’art. 30  e che questo era da solo sufficiente ad impedire l’accoglimento della richiesta per cui non vi è neppure ragione di approfondire la questione circa l’asserito rispetto del limite di distanza dal confine previsto dall’art. 22 e della stessa applicabilità di detta norma, visto che in nessun caso ne potrebbe derivare l’accoglimento del gravame.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il   5 maggio 2005.

f.to Enzo Di Sciascio - Presidente f.f.

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Rita Muto - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 21 maggio 2005

f.to Rita Muto.