Ric. n. 432/2005     Sent. n. 938/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Luigi Trivellato  Presidente

Lorenzo Stevanato  Consigliere

Alessandra Farina  Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

     sul ricorso n. 432/2005 proposto da GENTILIN GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Pesavento, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Elena Giantin in Venezia, S.Marco 5134;

CONTRO

il Comune di Arzignano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ferretto, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 13.12.2004 n. 45430 di diniego condono edilizio e dell’atto di presa di possesso dei beni abusivi e del relativo verbale come da comunicazione 3.2.2005.

    Visto il ricorso, notificato il 17.2.2005 e depositato presso la Segreteria il 25.2.2005, con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano, depositato il 7.3.2005;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Uditi alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti Alessandro Pesavento, per la ricorrente e Antonio Ferretto, per il Comune intimato;

    Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

  il disposto di cui all’art. 32 , comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il quale prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/85;

  visto l’art. 43 della legge n. 47/85, così come interpretato in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88, in base al quale è consentita la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione del manufatto, purchè per qualsiasi ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione;

  che pertanto, per effetto delle suddette disposizioni, non costituiscono preclusione al conseguimento del condono la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici (C.d.S., V, n. 1080/1993; n. 2973/2000);

  che, pertanto, per le ragioni esposte, la motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del diniego di condono risulta illegittima;

     il ricorso è, quindi, fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.

    Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

    P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio (n. 45430/2004).

    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005.

Il Presidente       L’Estensore 

  Il Segretario 
 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione 
 
 

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 432/2005