Ric. n. 472/2005     Sent. n. 1213/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato  Presidente f.f.

Fulvio Rocco   Consigliere

Alessandra Farina  Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

     sul ricorso n. 472/2005 proposto dalla S.R.L. MENEGHINI ATTILIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Comune di Mussolente in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fracanzani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 1.2.2005 n. 858/2005 di diniego titolo edilizio e del parere della Commissione edilizia 27.1.2005 nonché per il risarcimento del danno.

    Visto il ricorso, notificato il 28.2.2005 e depositato presso la Segreteria l’1.3.2005, con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mussolente, depositato il 18.3.2005;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Uditi alla camera di consiglio del 22 marzo 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti F. Zambelli, per la parte ricorrente e M. Fracanzani, per il Comune intimato;

    Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

  preliminarmente, che, trattandosi di provvedimento assunto a seguito istanza di parte, non sussiste l’obbligo per l’amministrazione di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento;

  ritenuto che, quanto alla dedotta incompetenza dell’amministrazione comunale intimata ad adottare il provvedimento impugnato per effetto della nomina di un commissario ad acta da parte della Regione  a seguito istanza del ricorrente, il Comune ha provveduto prima della nomina del commissario ad acta, essendo questa intervenuta il giorno successivo (2.2.2005) a quello in cui è stato assunto il provvedimento di diniego di sanatoria (1.2.2005);

  osservato, peraltro, sul punto, che l’istituto dell’esercizio dei poteri sostitutivi configura un fenomeno di esercizio concorrente di potere, il quale viene meno con l’adozione della determinazione di uno dei due organi (sostituto o sostituito), atteso che la determinazione soddisfa in ogni caso l’obbligo di conclusione del procedimento (T.A.R. Lazio, II, 26.6.2002, n. 5887);

  che, pertanto, la nomina del commissario ad acta non produce in capo agli organi dell’amministrazione la perdita della legittimazione ad adottare l’atto il cui compimento è stato affidato al commissario;

  il provvedimento di diniego di sanatoria risulta legittimo, tenuto conto delle ragioni addotte a fondamento dello stesso.

  Ciò in quanto, sebbene nel riportare il contenuto del parere espresso dalla Commissione edilizia  vengano premesse talune valutazioni esorbitanti dall’ambito strettamente edilizio-urbanistico, il diniego si fonda sul rilevato contrasto dell’opera realizzata con il disposto di cui all’art. 12 delle vigenti n.t.a. , ove è prescritto che nelle z.t.o. di tipo “D2” l’altezza massima dei fabbricati  sia pari a mt. 9, con la sola possibilità di deroga per opere accessorie  ed impianti necessari all’attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, etc).

  Osservato che, nel caso di specie, l’opera realizzata, pur consistendo nella costruzione di due silos, risulta essere il manufatto principale all’interno del quale è svolta l’attività di miscelazione delle materie necessarie per la realizzazione del conglomerato cementizio, e non un manufatto accessorio o quanto meno riconducibile alle tipologie indicate dalla norma richiamata quali impianti necessari all’attività produttiva;

  ne deriva che il contrasto rilevato costituisce di per sé solo motivazione idonea e sufficiente a supportare il diniego di sanatoria.

  A tale proposito si evidenzia che l’eventuale richiesta di parere da parte dell’ARPAV potrà avvenire su istanza della stessa Amministrazione soltanto successivamente all’avvio e messa in funzione dell’impianto regolarmente autorizzato sotto il profilo urbanistico-edilizio.

     Il ricorso è quindi infondato e va respinto.

    Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

    P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2005.

Il Presidente f.f.      L’Estensore 

  Il Segretario 
 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione 

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 472/2005