Ricorso n. 395/2005     Sent. n. 3054/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Italo Franco   Presidente f.f.

    Rita DePiero   Consigliere, relatore

    Marco Buricelli  Consigliere

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 395 del 2005 proposto dalla New System Service Società Consortile a r. l.,  in persona del legale rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Elena Fongher in Venezia, S. Croce, 312/A,

contro

il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Rovigo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria  ex lege, presso la sede della stessa in Venezia, San Marco n. 63;

e nei confronti

dell’impresa Octava Service di S. Passariello e C. s. a. s., rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Bozzone in Venezia-Mestre, Via Verdi n 34 e dell’Impresa Tecnogest s.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

      della determinazione della Prefettura di Rovigo dell’11 febbraio 2005 n. 5167, di limitazione dell’accesso alla sola visione dei documenti richiesti dalla ricorrente (copia delle giustificazioni, concernenti gli elementi costitutivi delle offerte anomale, presentate dalle ditte in gara), senza estrazione di copia; con conseguente ordine alla Prefettura di Rovigo di consentire l’estrazione di copia degli stessi;

      visto il ricorso, notificato il 17 e il 18 febbraio 2005 e depositato in Segreteria il successivo 22 febbraio, con i relativi allegati;

      viste le memorie di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e di Octava Service s.a.s., con i relativi allegati;

      visti gli atti tutti della causa;

      uditi, nella camera di consiglio del 13 aprile 2005 (relatore il consigliere Rita De Piero), gli avvocati Salvatore Giacalone per la Società ricorrente  e Antonello Brunetti per la P. A. resistente;

       ritenuto in fatto ed in diritto:

1.  - che la ricorrente espone di avere partecipato alla licitazione privata indetta dalla Prefettura di Rovigo per l’appalto del “servizio di pulizia da espletarsi presso gli uffici e le caserme dell’Arma dei Carabinieri siti nella Provincia di Rovigo” per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2006 e di avere presentato un’offerta recante un ribasso percentuale del 16,511%, assoggettata, in esito alle operazioni di gara, a richiesta di giustificazioni ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.. n. 157 del 1995;

1.2. - che, completata la verifica delle offerte anomale, l’appalto è stato aggiudicato alla impresa Octava Service s.a.s.., che ha presentato un’offerta con un ribasso percentuale del 23,55 %;

1.3. - di avere chiesto alla Prefettura di Rovigo, con istanza in data 20.12.2004, il rilascio di copia del “verbale di prima fase… ed il verbale di seconda fase con relativa analisi delle giustificazioni e aggiudicazione gara”, precisando, con successivo atto, di richiedere  altresì “copia delle giustificazioni (precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta) presentate… da ogni e ciascuna impresa la cui offerta sia risultata legislativamente presunta anomala ex art. 25  comma 3 del D.Lgs. 157/95”; ma che l’Ente, con la determinazione opposta, ha limitato l’accesso alla sola visione dei documenti, e ciò a tutela delle esigenze di riservatezza della ditta aggiudicataria della gara, “senza possibilità di estrarre copia”;

1.4. - che la ricorrente ha impugnato il diniego parziale di accesso ai documenti deducendo la violazione degli articoli 24 e 25 della L. 7.8.90 n. 241 e dell’art. 8 del D.P.R. 27.6.92 n. 352, e il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, illogicità e contraddittorietà manifesta, e ha concluso chiedendo al TAR di annullare la nota prefettizia suindicata e di ordinare alla Prefettura di Rovigo di esibire alla New System Service a r.l., i documenti in questione mediante estrazione di copia;

1.5. - che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo al TAR di respingere il ricorso nel merito poiché infondato;

1.6. - che anche Octava Service s.a.s., aggiudicataria dell’appalto de quo, si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per genericità e in quanto non notificato a tutte le ditte che hanno partecipato alla procedura; e comunque la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dato che l’accesso ai documenti è stato consentito, anche se nella sola forma della visione senza estrazione di copia;  chiedendone infine la reiezione nel merito;

2. - in diritto va innanzi tutto precisato che, data l’infondatezza del ricorso nel merito, si può prescindere dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali formulate dalla controinteressata.

2.1 - per quanto riguarda la soluzione da dare alla questione delle modalità e degli eventuali limiti posti al diritto di accesso (esame ed estrazione di copia, oppure mera visione delle “giustificazioni  concernenti gli elementi costitutivi delle offerte anomale presentate dalle ditte in gara”), il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto affermato, su tema analogo (rilascio ed estrazione di copia, o mera visione, di offerta tecnica nell’ambito di gara pubblica), dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 5 del 4.2.97 secondo cui, nel caso dell’art. 24, comma 2, della L. 7.8.90 n. 241, qualora sussistano esigenze di tutela dalla riservatezza altrui è ammessa solo la visione e non anche l’estrazione di copia dei documenti; e che, in particolare, vadano condivise le considerazioni svolte da C.S., sez. IV, n. 4078 del 30.7.02 in merito all’esigenza di garantire l’accesso, quando debba essere salvaguardata la riservatezza di terzi, soltanto con la modalità della visione dei documenti (e non anche con il rilascio di copia). 

     E invero, come osserva C.S., sez. IV, n. 115 del 30.1.98, una lettura combinata degli articoli 24, comma  2, e 25, comma 1, della L. 241/90 porta a concludere che l'espressione “visione” si riferisca solo all'esame degli atti, e non anche all'estrazione di copia degli stessi. Infatti l'art. 25, primo comma, dopo aver indicato le due modalità tipiche di esercizio del diritto di accesso (esame ed estrazione di copia), precisa che l'esercizio del diritto stesso avviene nel modi e con i limiti stabiliti dalla legge, e,  in tema di atti che pongono esigenze di tutela della riservatezza altrui, è lo stesso legislatore ad aver operato un bilanciamento degli interessi in gioco, consentendo l'accesso ove la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del richiedente, ma limitandone al tempo stesso il diritto ad una sola delle sue modalità di esercizio, cioè la presa visione;

2.2 - nè tale bilanciamento di interessi può dirsi irragionevole, discriminatorio o penalizzante il diritto di difesa giurisdizionale. In particolare, il diniego di copia non si traduce in una vanificazione del diritto di difesa giudiziaria perché, ove gli atti o parti di atti di cui si è negata la copia siano effettivamente rilevanti ai fini dell'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, è sempre possibile per il ricorrente, ove questo sia effettivamente iniziato, chiedere al giudice adito di ordinare all'Amministrazione l'esibizione e il deposito degli atti nell'ambito del processo.

2.3 - In definitiva, attraverso la norma dell'art. 24, secondo comma,  che consente la sola visione degli atti che riguardano terzi, e non anche il rilascio di copia, si realizza un equo contemperamento degli interessi in gioco; consentendo all'interessato di conoscere gli atti e di valutare se apprestare una difesa giudiziaria; nel contempo evitando che degli atti che riguardano la riservatezza altrui si possa venire in possesso per qualsivoglia fine, anche diverso dalla tutela giurisdizionale. Solo ove si profili una effettiva esigenza di tutela giurisdizionale con l’instaurazione di un giudizio si può consentire che il ricorrente venga in possesso dei documenti, attraverso il deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione; e sarà il giudice, ove l'Amministrazione non provveda di propria iniziativa, ad ordinarne il deposito (C.S., sez. IV, 5 maggio 1999, n. 518);

2.4 - In definitiva, il ricorso va respinto;

2.6 - Va peraltro aggiunto che, a fini che qui rilevano, appare irrilevante la modifica che l’art. 16 della L. 11.2.2005 n. 15 ha apportato all’art. 24 della L. 241/90, modifica consistita nella eliminazione del riferimento, contenuto nell’art. 24/d) vecchio testo, all’esigenza di garantire agli interessati la visione di atti e documenti relativi a determinati procedimenti, e nella introduzione, nel medesimo art. 24, del comma 7 che garantisce ai richiedenti l’accesso (e non più, quindi, solamente, la visione) ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, sia perchè è previsto che la modifica citata avrà effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell’art. 23 della L. n. 15/2005 (cfr. art. 23, comma 3, l. cit.)  medesima, sia perché la modifica normativa sopra riassunta non potrebbe comunque trovare applicazione nel presente ricorso poiché la nota impugnata, e il ricorso stesso, sono precedenti all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la L. 15 del 2005;

3. - che, nonostante la reiezione del ricorso, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo rigetta.

      Spese compensate.

      La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 aprile 2005.

            Il Presidente f. f.     L'Estensore 

  Il Segretario 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 395/05