Ric. n. 2495/2005     Sent 4147/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Lorenzo Stevanato  Presidente f.f.

Elvio Antonelli   Consigliere

Alessandra Farina  Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

     sul ricorso n. 2495/2005 proposto da BREDA ELISABETTA, DAL MAS SILVANO e CETTOLIN OLINDO, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Perulli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Torino 186;

CONTRO

il Comune di San Vendemiano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Zanchettin con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Mestre, Via Cavallotti 22;

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

la Provincia di Treviso in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio comunale di San Vendemiano 6.8.2005 n. 32 avente ad oggetto: Modifica al Regolamento comunale (Titolo V “Commissione edilizia ambientale” come nel testo riscritto degli artt. 11 “Attribuzioni della Commissione edilizia ambientale” e 12 “Composizione, nomina e funzionamento Commissione edilizia ambientale”.

    Visto il ricorso, notificato il 14.11.2005 e depositato presso la Segreteria il 21.11.2005, con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vendemiano, depositato il 28.11.2005;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Uditi alla camera di consiglio del 30 novembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Perulli per i ricorrenti e l’avv. F.Cazzagon, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per il Comune intimato;

    Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

  che il ricorso si palesa inammissibile per difetto di legittimazione  dei ricorrenti;

  affermano, infatti, gli odierni istanti di agire in qualità di componenti del Consiglio Comunale, lamentando la lesione delle prerogative connesse all’esercizio del mandato politico, nonché alla tutela delle minoranze in seno al Consiglio, derivante dall’avvenuta devoluzione alla Giunta del potere di nomina dei componenti della Commissione edilizia integrata;

  detta impostazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto, tenuto conto della composizione della commissione, proprio a seguito della  estromissione della componente politica, trattasi di organo eminentemente tecnico, in rapporto al quale non si ravvisano esigenze di tutela delle minoranze politiche;

  né è possibile ricondurre la fattispecie ad un’ipotesi in cui vengano lese le prerogative connesse al diritto all’ufficio, in quanto queste normalmente vengono individuate nelle diverse ipotesi di una irrituale convocazione dell’organo, della mancata tempestiva acquisizione della documentazione correlata alle deliberazioni o della violazione dell’ordine del giorno;

  ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva degli istanti.

    Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

    P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2005.

Il Presidente f.f.      L’Estensore 

  Il Segretario 
 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 2495/2005