REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrari:

Dott. Tommaso De Pascalis                                  Presidente

Dott. Gabriele De Sanctis                                     Consigilere

Dott. Mario Casaccia                                            Consigliere

Dott.Antonio D'Aversa                                        Consigliere

Dott. Angelo Antonio Parente                              Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 16407/II/R del registro di Segreteria, promosso contro il Procuratore regionale ed avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Molise n. 165/2002, depositata il 12.6.2002 e notificata il 9.7.2002, da Ludovico LOPA, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gentile, presso il cui studio in Roma, Via Albalonga,n.7, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso.

Visto l'atto di appello notificato il 24.9.2002 e depositato il 4.10.2002, la sentenza impugnata e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Data per svolta, nella pubblica udienza dell'8.3.2005, la relazione sulla causa del Cons. Angelo Antonio Parente, assente l'Avv. Enrico Gentile, difensore dell'appellante, e sentito il Procuratore generale, nella persona del Vice Procuratore Generale, Dott. Fiorenzo Santoro, che ha accettato di discutere la causa, ancorché non fosse stata data formale comunicazione alla Procura generale della assegnazione del giudizio alla udienza. Odierna.

Ritenuto in

FATTO

Con la impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Molise ha condannato il Sig. Ludovico Lopa al pagamento in favore del Comune di Castropignano della somma di lire 145.103.200, pari ad euro 74.939,50, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per aver lo stesso, nella qualità di progettista e direttore dei lavori relativi alla realizzazione della Casa mandamentale e della sede della Pretura di Castropignano, prodotto danno erariale conseguente ad irregolarità rilevate nella progettazione e nella contabilizzazione di tali lavori.

L'atto di citazione proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale Molise, depositato il 26.10.2000 e notificato agli allora convenuti Lopa Ludovico, il 12.2.2001, Brunetti Biagio, Sindaco del Comune di Castropignano, il 10.2.2001 ed a Brunetti Carmine, Tecnico dello stesso Comune, il 10.2.2001, era stato emesso per il complessivo presunto danno di £.1.227.249.420, pari ad euro 633.821,00, addebitato per £.967.249.420, pari ad euro 499.542,60 al Lopa e per 130.000.000 ciascuno ai due Brunetti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per tutti.

Il danno imputato al Lopa, per £ 967.249.420,si componeva delle seguenti poste:

a)   danno conseguente al cedimento del piazzale e della strada di accesso al sito interessato alla realizzazione della Casa mandamentale, corrispondente alla somma di £.80.000.000;

b)   danno conseguente all'impiego di pali di lunghezza minore rispetto a quella prevista, corrispondente alla somma di £. 258.206.400;

c)   danno conseguente alla maggiorazione del costo dei pali, corrispondente alla somma di £. 250.938.715;

d)   danno conseguente alla maggiorazione del costo dei rilevati, corrispondente alla somma di £.185.078.712;

e)   danno conseguente alla maggiorazione delle parcelle  dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, corrispondente a £. 193.025.593.

La Sentenza impugnata, respinte la eccezione di prescrizione e le domande di sospensione del giudizio in attesa che si concludesse quello civile intentato dal Comune nei confronti del Lopa e delle ditte esecutrici delle opere, nonché di integrazione del contraddittorio con l'evocazione in giudizio dell'Ing. Wiliam Davies, Ingegnere Capo del Provveditorato alle OO.PP. di Campobasso, assolveva i convenuti Brunetti Biagio e Brunetti Carmine in quanto il danno loro imputato, pari a complessive £. 261.000.000, doveva ritenersi ricompresso nel danno di £. 967.249.420, già addebitato al Lopa e limitava il danno effettivamente riferibile a quest'ultimo alle poste relative al cedimento del piazzale e della strada di accesso al sito interessato alla realizzazione della Casa mandamentale, indicate dal Procuratore regionale in £.80.000.000 ed alla minore lunghezza dei pali impiegati, indicate dallo stesso P.r. in £. 258.206.400, somme ritenute dalla sentenza imputabili al Lopa , rispettivamente, la prima, nella misura del 20% e quindi per 16.000.000. e, la seconda, nella misura del 50% e quindi per £.126.103.2000. A tale quantificazione il giudice di primo grado giungeva, per la prima posta di danno, nella considerazione che non tutta la somma impiegata per la realizzazione del piazzale potesse considerarsi danno, ma solo quella ulteriore somma necessaria per il corretto e pieno ripristino dell'opera; per la seconda posta di danno, nella considerazione che, essendosi proceduto all'accertamento del danno con un rilevamento a campione dei pali, si potesse, per estrapolazione dei difetti rilevati  e tenuto conto del numero dei pali previsti nel capitolato, individuare nel 50 %  il danno effettivo. La somma delle così definite poste di danno, di complessive £. 145.103.000, pari ad euro 79.939,50, viene addebitata al Lopa, per il suo comportamento omissivo e commissivo gravemente colposo.

Avverso tale sentenza propone appello Ludovico Lopa, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gentile, che chiede l'annullamento e/o riforma della sentenza stessa nella parte relativa alla condanna dell'appellante al pagamento in favore del Comune di Castropignano della somma di euro 79.939,50, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, liquidate in euro 612,80, riproponendo l'eccezione di prescrizione e la domanda di chiamata di terzi, già formulate in primo grado, e denunciando il vizio di infondatezza della dichiarata responsabilità sia in ordine ai danni conseguenti al cedimento del piazzale, che in ordine all'asserita minore lunghezza dei pali. In subordine, chiede che l'addebito sia ulteriormente ridotto, sussistendo i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

Quanto alle richieste preliminari, osserva che nella fattispecie è maturata la prescrizione, dovendosi identificare il dies a quo con la data della ultimazione dei lavori, avvenuta il 16.4.1993 o, al più, con la scadenza dei sei mesi da tale ultimazione, termine perentorio entro il quale, ai sensi dell'art.28, 1° comma, della legge n.109/1994, deve obbligatoriamente avvenire il collaudo delle opere.; e che la chiamata dell'ingegnere Davies, del Provveditorato alle OO.PP di Campobasso, trova la sua giustificazione nella possibilità che, avendo vistati i prezzi come congrui, potrebbe essere corresponsabile del danno di cui è causa.

Quanto ai danni per cedimento del piazzale, l'appellante osserva che la sentenza si limita a  richiamare la perizia d'ufficio senza indicare ulteriori prove, né indicare le ragioni per le quali si è preferita la ricostruzione del perito d'ufficio e non quella del perito di parte, redatta da uno specialista e depositata in atti. Nella sentenza non si rintraccia alcuna motivazione o elemento di supporto che giustifichi la decisione assunta.

Il cedimento del piazzale era stato, in realtà, già riscontrato in sede di collaudo, detraendosi dalla somma dovuta alla  ATI appaltatrice la somma di £.3.212.992, che, tempestivamente impiegata,  avrebbe consentito il ripristino del piazzale: si è invece lasciato trascorrere il tempo senza  l'intervento risanativo, che avrebbe impedito l'erosione del terreno da parte delle acque meteoriche ed il conseguente aggravamento del danno.

Inoltre, la circostanza che l'appaltatore non abbia iscritto alcuna riserva, riconoscendo la propria responsabilità, impedisce di trasferire detta responsabilità in capo la Direttore dei lavori.

In relazione alla asserita minore lunghezza dei pali, la sentenza impugnata si fonda integralmente sulle risultanze della perizia tecnica d'ufficio, che il consulente di parte dimostra inattendibili per i criteri e le metodologie adottate, senza che la stessa sentenza indichi le ragioni per le quali le osservazioni del perito di parte siano state disattese. Al riguardo la difesa evidenzia che, per un caso analogo a quello in esame la adita Sezione centrale ha ritenuto di disporre una propria CTU proprio al fine di verificare la attendibilità della perizia eseguita per conto della Procura di Campobasso, condotta con lo stesso criterio di indagine (carotaggio e metal detector), di quella posta a fondamento del presente giudizio.

Infatti, prosegue l'appellante, non solo si è errata l'impostazione dell'indagine, procedendo al carotaggio in modo inclinato, ma  si è seguito un metodo esemplificativo e deduttivo non correttamente accertativi. Errore questo che si è tradotto in vizio della sentenza in quanto non solo non si è provato il danno, ma soprattutto non si è provata la responsabilità del professionista.

Si oppone poi che il danno non è ascrivibile al Lopa sotto il profilo del nesso causale, avendo egli fatto quanto gli competeva secondo la normativa, assistendo alla misurazione dello scavo (ove immettere i pali) ed alla cementazione di questi: non poteva certamente sapere che la ditta aveva, in seguito, collocato pali inferiori( ove questo sia vero e comprovato). E neppure vi è stata colpa grave o dolo del Lopa, avendo la sentenza costruito l'elemento psicologico sulla errata contabilizzazione  della lunghezza dei pali, irregolarità della quale egli non era responsabile, dovendo rispondere solo della regolarità dell'opera, che provvide a contabilizzare in modo conforme al progetto.

Conclusivamente, si chiede l'annullamento o riforma della sentenza impugnata, assolvendo l'appellante per i fatti di causa, ed , in subordine, ulteriore riduzione dell'addebito.

Con atto conclusionale depositato il 13.12.2002 il Procuratore generale, contesta le argomentazioni dell'appellante e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Osserva il P.G., quanto alla eccezione di prescrizione, che il dies a quo, dovendo coincidere con il momento in cui si è definitivamente  verificata la fattispispecie dannosa, si identifica con la data della collaudazione e del conseguente pagamento, e ciò nonostante il deplorevole ed ingiustificato ritardo  frapposto nella effettuazione del collaudo; quanto alla reiezione della domanda di integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'Ingegnere Capo del Provveditorato alle OO.PP. di Campobasso, che nel caso in esame, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, l'stanza non può che essere disattesa, sia perché incompatibile con l'impianto accusatorio  posto in atto dal P.M. contabile, sia perché l'appellante non ha interesse alla integrazione, posto che l'attenuazione ovvero la insussistenza della responsabilità a lui addebitata va comunque dichiarata dal giudice ove risulti accertato il concorso ovvero la esclusiva responsabilità del soggetto terzo.

Quanto al motivo dell'appello consistente nel rilievo che non risulta comprovato il danno per cedimento del piazzale e della strada di accesso al sito interessato alla realizzazione della Casa mandamentale, il P.G. osserva che trattasi di doglianza generica in quanto non vengono specificati gli errori in cui, sulla base della consulenza di parte, sarebbe incorsa la consulenza d'ufficio; ed inoltre si tratta di danni riconosciuti dallo stesso appellante nel suo gravame, allorché, richiamando gli atti della commissione di collaudo circa il riscontro del cedimento del piazzale, ne testimonia la definitiva esistenza. Quanto all'accertato impiego di pali di lunghezza inferiore a quella prevista, per i quali l'appellante non contesta il danno, ma la sua quantificazione, non si tiene conto nell'atto di gravame che la sentenza, proprio in considerazione delle modalità della rilevazione e cioè del rilevamento a campione, ha già provveduto ad una riduzione del danno chiesto in citazione di ben il cinquanta per cento.

Il P.G. conferma poi, in relazione all'elemento psicologico, che la condotta dell'appellante fu gravemente colposa per la superficialità dimostrata nell'esercizio delle funzioni di direttore dei lavori laddove ha mancato di verificare l'integrale corretta esecuzione dell'opera pubblica.

Circa la richiesta di ulteriore riduzione del danno, il PG. , pur riconoscendo al riguardo l'esclusivo potere del Collegio, esprime l'avviso che andrebbe respinta stante che già il giudice di primo grado ha ampiamente diminuito il danno.

Conclusivamente, il P.g. chiede che venga confermata la sentenza appellata, condannando il Lopa  anche alle spese   del presente giudizio.

Alla odierna pubblica udienza il Procuratore generale ha confermato le argomentazioni e conclusioni dell'atto scritto.

In particolare, per quanto concerne le questioni preliminari, puntualizza che nella fattispecie non può considerarsi fondata la eccezione di prescrizione, dovendosi individuare il dies a quo del relativo periodo quinquennale nella data  dell'atto di collaudo, poiché è solo da tale momento che si definiscono i rapporti derivanti dal contratto di esecuzione di opera pubblica, come recentemente confermato dalle SS.RR. di questa Corte (sentenza n.2/2003/Q.M.); e  che la chiamata in giudizio dell'Ing Wiliam.Davies, del Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, oltre a non trovare alcuna ragione cogente, per le ragioni esposte nell'atto conclusionale scritto, è anche inammissibile non avendo riguardato la sua attività nessuno dei due temi in discussione, ma poste di danno per le quali l'appellante è stato prosciolto nella sentenza impugnata.

Nel merito, osservato che la relazione di perizia  del Consulente tecnico d'ufficio, dà ampie ragioni dei danni derivati dal dissesto della strada e del piazzale di accesso alla Casa mandamentale, nonché dalla minore lunghezza dei pali di fondazione, sia pure nell'indagine a campione, peraltro rappresentativo della complessiva situazione dei pali dei corpi B e C( i pali del corpo A essendo stati giudicati regolari)  e considerato che eventuali margini di opinabilità della perizia sono ampiamente scontati nella duplice riduzione operata dal Collegio giudicante rispetto alla originaria quantificazione delle due poste di danno( ridotte rispettivamente al 20% ed al 50%), conferma la domanda di rigetto dell'appello.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare e risolvere le questioni poste con la eccezione di prescrizione e con la domanda di chiamata di terzo, già avanzate nel giudizio di primo grado e respinte dalla sentenza impugnata.

Le due questioni sono entrambe infondate anche secondo questo giudice di appello.

1) Quanto alla prescrizione, deve osservarsi che non ha pregio l'argomento dell'appellante, secondo cui nella fattispecie si sarebbe verificata la estinzione dell'azione per prescrizione quinquennale decorrendo il  dies a quo dalla data di ultimazione dei lavori avvenuta il 16 aprile 1993 ed il giudice di primo grado avrebbe errato  nel punto in cui ha individuato il termine iniziale della prescrizione nella data del collaudo dell'opera, intervenuto il 21.2.1996 ed approvato dal Comune di Castropignano con la deliberazione della Giunta municipale n.132 del 15 maggio 1996.

Ed invero l'ingiustificato ritardo nella esecuzione ed approvazione del collaudo, non influisce sulla circostanza che solo con il collaudo si è approvata l'opera e si è posta la condizione per l'esborso definitivo del corrispettivo dell'opera pubblica e del conseguente danno alle finanze del Comune. Come giustamente hanno affermato le SS.RR. di questa Corte nella sentenza evocata in udienza dal P.g. ”…il termine ultimo di esordio della prescrizione va fissato  al momento del collaudo che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal contratto di appalto, e quindi certo e attuale il danno, e nel quale sono sottoposte a verifica le attività espletate anche dai pubblici dipendenti nel corso dell'opera” (SS.RR. 15 gennaio 2003, n.2). Alla data del collaudo, 21.2.1996, non era ancora decorso il quinquennio del periodo prescrizionale, poiché l'atto di citazione risulta depositato in data 26 ottobre 2000 e notificato all'appellante il 12 febbraio 2001.

Si conferma sul punto la decisione impugnata.

2) Deve anche dichiararsi infondato il secondo motivo del ricorso di appello, afferente alla richiesta  di integrazione del giudizio con la chiamata in causa, iussu iudicis, dell'Ing. Williams Davies, che, nella qualità di  Ingegnare capo del Provveditorato delle Opere pubbliche di Campobasso, aveva espresso il parere di congruità dei prezzi e, quindi, secondo il convenuto ed ora appellante Ing Ludovico Lopa, non poteva escludersi dal novero dei soggetti responsabili degli ipotizzati danni. Al riguardo, oltre le ragioni addotte dal giudice di primo grado (eventuale aggravio della finanza pubblica per il rimborso delle spese in caso di vittoria, risalendo la chiamata ad ordine del giudice), valgono tutte le ragioni esposte dal Procuratore generale nell'atto conclusionale e nella odierna pubblica udienza, e cioè:a) che la integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. rientra nel libero apprezzamento del giudice;b) che non sussiste un diritto del convenuto al simultaneo processo; c) che  la eventuale chiamata in giudizio del predetto funzionario si porrebbe in contrasto con l'impianto accusatorio posto in essere dal Pubblico Ministero contabile;d) che non sussiste un interesse dello stesso appellante, poiché la eventuale insussistenza o minore responsabilità di quest'ultimo andrebbe  comunque dichiarata, nella ipotesi  di esclusiva responsabilità o di concorso nel danno del terzo evocando. Ed anche perché, come giustamente rilevato dal P.g. di udienza, le poste di danno per le quali si procede in questa sede di appello, danni per dissesto della strada e del piazzale di accesso all'edificio da destinare a Carcere mandamentale e danni per minore lunghezza dei pali rispetto alle previsioni del contratto, non chiamano in causa l'operato del predetto funzionario, che si è limitato ad esprimere un parere sulla congruità dei prezzi, oggetto della primitiva imputazione, non assecondata  però dal giudice di primo grado e quindi non devoluta a questo giudice di appello, per mancanza di impugnativa incidentale al riguardo.

3) Venendo al merito, concernente i danni derivati dal cedimento del piazzale e di parte della strada di accesso alla Casa mandamentale, nonché alla minore lunghezza dei pali di fondazione dei corpi del  fabbricato da destinare a celle (designati negli atti peritali con le lettere B e C), l'appellante lamenta che tali poste di danno nella sentenza appellata non risultano adeguatamente provate, sia per la assenza della indicazione delle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'atto probatorio della Procura(relazione di perizia del C.T.U. (Ing.Antonio Perrotta) e non invece alla perizia del  consulente tecnico di parte (Ing. Luigi De Silva); sia per l'asserito rapporto di causalità, ritenuto sussistente dal giudice di primo grado senza considerare che il convenuto Ing. Lopa aveva fatto quanto gli competeva secondo la normativa di settore, avendo assistito alla misurazione dello scavo( ove immettere i pali) ed alla cementificazione di questi: non poteva certamente sapere che la ditta aveva, in seguito,  collocato pali  di minor misura (ove tale circostanza sia provata); sia per la affermata  colpa grave del Lopa, avendo la sentenza costruito l'elemento soggettivo sulla errata contabilizzazione della lunghezza dei pali, irregolarità di cui non era responsabile, dovendo rispondere solo della regolarità dell'pera, che egli provvide a contabilizzare in modo conforme al progetto.

Le doglianze dell'appellante non sembrano meritevoli di accoglimento.

a) Come giustamente osserva il P.g. nelle conclusioni scritte, esse appaiono del tutto generiche per quanto riguarda la prima posta dei danni, poiché si limitano a muovere solo il  rilievo che il danno, da un lato, sarebbe stato aggravato dall'azione delle acque meteoriche, a seguito della trascurata rimessa in pristino da parte del Comune delle parti del piazzale e della strada di accesso al complesso carcerario dissestatisi, e, dall'altro, che il danno era stato già individuato in sede di collaudo senza alcuna contestazione o riserva da parte dell'associazione temporanea di imprese appaltatrice dell'opera, e quindi sarebbe stato già considerato e monetizzato con la detrazione dalla somma contrattuale di £. 3.212.992. Non è quindi giustificata la imputazione al Direttore dei lavori, Ing. Lopa, di tale posta di danno.

L'osservazione dell'appellante appare suggestiva, ma  pur sempre  generica, poiché, da un lato, non spiega in  quale modo ed in che misura avrebbe agito l'azione degli agenti atmosferici ad aggravare il danno, e, dall'altro, riduce in termini assolutamente inverosimili la entità del danno addebitato al raggruppamento di imprese in un giudizio, che, pur facendo parte della stima della commissione di collaudo, coinvolge comunque  il Direttore dei lavori, cui risalgono gli allibramenti di cui si è poi servita la Commissione di collaudo nella determinazione dell'importo da defalcare dalla spettanze contrattuali.

Il perito di ufficio, Ing. Antonio Perrotta, ha quantificato in ben 80.000.000 di lire l'entità effettiva del danno al momento della conclusione (5.10.2000) della indagine espletata per conto della Procura molisana, e, se anche si vuole mettere nel conto il concorso delle piogge meteoriche nell'aggravamento del dissesto, e lo stato di abbandono in cui il Comune aveva lasciato il sito, deve pur logicamente presumersi che il danno iniziale fosse ben maggiore di quello quantificato dalla Commissione di collaudo, se a qualche anno di distanza aveva raggiunto la entità sopraindicata. Sicché la misura di 16.000.000 delle vecchie lire, pari ad euro 8.263,31, appare assolutamente congrua in una valutazione equitativa del danno( art.1226 c.c.), che voglia tener conto anche del concorso colposo del creditore, che non si è adoperato per un tempestivo ripristino dello stato dei luoghi, secondo i criteri, le tecniche e con i materiali appropriati al caso( applicazione art.1227 c.c.). Ciò, peraltro, non toglie che il ripristino poteva e doveva essere ordinato alla stessa associazione di imprese (responsabile primaria insieme all'Ing. Lopa), che ha portato a compimento l'opera in modo irregolare, mentre era precipuo obbligo contrattuale e dovere professionale dell'Ing. Lopa, dedotti rispettivamente nel contratto d'appalto ai sensi degli. artt.1667 e ss c.c e nel contratto d'pera ai sensi degli artt. 2230  e ss. c.c. (come appaltatrice per la esecuzione dell'opera, la prima, e come libero professionista entrato in rapporto di servizio con l'Amministrazione comunale con la assunzione dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, il secondo) di eseguire e di ordinare di eseguire a regola d'arte l'intera opera affidata in appalto; e quando ciò non fosse avvenuto, come in effetti non è avvenuto per il piazzale e la strada di accesso, risultati dissestati in sede di collaudo e alle indagini successive, provvedere all'immediato rifacimento di quella parte dell'opera, in modo che il Comune la prendesse in consegna compiuta e funzionale secondo le previsioni contrattuali e la normativa di settore contenuta nel codice civile e nelle discipline speciali di carattere primario, secondario e convenzionale che presiedono alla esecuzione di opere e lavori pubblici.

b) Per quanto concerne l'altra posta di danno, l'appellante tenta di contestarne la stessa esistenza, con una relazione di perizia di parte redatta dall'Ing.Luigi De Silva. Tale relazione si limita a stroncare con tono assertorio e professorale la relazione del perito d'ufficio, proponendo altre metodologie di indagine, ma non riesce a scardinare la sostanziale attendibilità delle conclusioni cui il C.T.U. giunge, pur nella limitatezza dei mezzi, di ordine finanziario, messigli a disposizione. Il Collegio giudicante, al contrario di quanto sostiene il perito di parte, considera abbastante affidabile la perizia del C.T.U Ing. Antonio Perrotta, eseguita, per scarsità di mezzi, con metodo a campione, e tuttavia secondo tecniche e criteri che appaiono sostanzialmente corretti e funzionali alo scopo.

Ora, secondo tale perizia, che si è basata sulla ispezione di sei pali di fondazione, diversamente ubicati nei corpi dei fabbricati B e C, con il duplice metodo della trivellazione e carotaggio, per l'accertamento della profondità e consistenza del palo volta a volta indagato, e dell'impiego del metal dedector per l'accertamento della esistenza della armatura del palo stesso con rete elettrosaldata, è risultato che ben cinque dei pali ispezionati risultavano in vario modo difettosi, sia per minore  lunghezza, essendosi rinvenuta argilla prima del previsto terminale del palo, sia per incompletezza od assenza  della armatura. Il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il danno, moltiplicando la minore lunghezza dei pali per il numero dei pali compresi nei corpi di fabbrica indagati, per il relativo prezzo tanto del palo  che della inerente armatura, ottenendo quello che, a suo giudizio, poteva considerarsi il danno complessivo patito dall'ente locale appaltante, quantificato in complessive £. 249.998.400. Tale somma è stata dimezzata dalla sentenza appella e ridotta a £.129.103.200, pari ad euro 66.676,20,  per le modalità di rilevamento a campione, che non ha consentito di effettuare un accertamento completo dello stato dei pali quanto a lunghezza ed armatura. Una così cospicua riduzione del danno addebitato, consente di superare quei margini di incertezze suscitati dalla lettura, per quanto faticosa, della perizia di parte, e persuadono anche questo Collegio che la entità del danno possa effettivamente non essere inferiore a quella stabilita in sentenza dal giudice d primo grado.

4)Così quantificato il danno,in una misura che a questo giudice appare congrua ed incontestabile, resta a vedere se sussistono anche gli altri due requisiti per l'affermazione della responsabilità del convenuto: il nesso di causalità tra la condotta dell'Ing. Lopa ed i danni suindicati e la colpa grave del medesimo, contestati in questo giudizio di appello con gli argomenti che non competeva al Direttore dei lavori assistere alle operazioni della edificazione del pali per constatarne la lunghezza e la esecuzione  secondo le previsioni contrattuali e le regole dell'arte, non avendo egli l'obbligo di presiedere a tutti i lavori  permanendo ininterrottamente nel cantiere, ma solo quello di assistere alla misurazione dello scavo, ove immettere i pali ed alla cementificazione di questi.

5) A questo proposito, occorre ribadire quanto già affermato nella sentenza n.86/2004/A di questa stessa Sezione concernente un caso analogo a quello  in esame, riguardante sempre l'Ing. Lopa, per la direzione dei lavori del carcere mandamentale di Boiano, Comune viciniore a Castropignano, ove è ubicata l'edificio, pure da adibire a carcere mandamentale, della cui irregolare esecuzione ora si discute. Si afferma in quella sentenza che ”il Direttore dei lavori, ai sensi della normativa del r.d. 25.5.1895, n.350, (applicabile alla fattispecie in forza dei combinasti disposti degli art.294 t.u. n.383/1934 e del d.P.R. n.1063/1962), ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali( art.3); ha il compito di prendere qualsiasi iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori  cui è preposto siano eseguiti a  perfetta regola  d'arte  (art.13)”. Inoltre, secondo la giurisprudenza, ancorché non sia obbligato ad una presenza continua in cantiere, il direttore dei lavori è tenuto ad assicurare il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore.; assumendo così la responsabilità della tolleranza di effettuazione di lavori difformi dal progetto e dal contratto di appalto.

Si deve poi precisare che il Direttore dei lavori risponde anche dell'operato degli aiutanti e degli assistenti, che manchino alle istruzioni ricevute ed in genere non vigilino  sulla esatta esecuzione del contratto per la parte loro affidata (citato art.3, secondo comma): a lui spetta, infatti, il controllo sul personale dipendente, al quale impartisce le istruzioni e gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di amministrazione.“Egli vigilerà che il detto personale  sia costantemente sui lavori, tenga a giorno le annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo” (art.14 citato r.d. n.350/1895). Lo stessa r.d. n.350 prevede inoltre che il procedere dei lavori, le modalità  di esecuzione delle opere, le circostanze che posso influire su di esse, e quant'altro possa interessare la corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori, siano documentati da libri e registri tenuti in cantiere. Particolare funzione assume, tra tali documenti, il libretto delle misure, la cui tenuta è affidata al direttore dei lavori e che, per evitare contenziosi, viene anche firmato dall'appaltatore.

Dalle riportate disposizioni, appare evidente come il Direttore dei lavori sia la figura su cui si impernia ogni responsabilità inerente la buona esecuzione delle opere e l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali.

Alla luce di tali disposizioni, appare assai riduttivo il ruolo che l'Ing Lopa vuole ritagliarsi nella vicenda de qua,: egli era, invece, responsabile, in via diretta ed in via indiretta per gli ordini che impartiva o non impartiva o per la doverosa sorveglianza del personale di cantiere incaricato della continua vigilanza sul corso dei lavori, della buona esecuzione delle opere. In tali compiti rientrava certissimamente anche l'obbligo di controllare che i pali di fondazione avessero tutte le caratteristiche strutturali (lunghezza, composizione, ivi inclusa la presenza di adeguata presenza di cemento ed armatura) prescritte dal capitolato, dagli atti contrattuali, e necessarie per dare perfetta e funzionale l'opera appaltata. Vi era pertanto uno stretto nesso di causalità tra il mancato adempimento di tali compiti ed il danno prodotto, sia per i dissesti della strada e piazzale di accesso alla Casa mandamentale di Castropignano, sia per la incompleta esecuzione dei pali di fondazione, danno questo foriero di futuri dissesti, coinvolgendo la stessa solidità e stabilità dell'intero fabbricato.

6) Ed anche per la particolarità  dell'elemento strutturale coinvolto nella inadempienza della impresa, resa possibile dal comportamento estremamente negligente del Direttore dei lavori, e dalla stessa configurazione dei delicatissimi compiti a questa figura assegnati, così grossolanamente trascurati nel corso di esecuzione dell'opera pubblica e poi pervicacemente rifiutati anche in questa vicenda processuale, con lo specioso argomento che a lui competeva solo assistere alla cementificazione del sito dei pali, compito anche questo disatteso come risultato dalla indagine del C.T.U., che in alcuni casi ha rinvenuto argilla a pochissimi metri dal massetto di fondazione, emerge a chiare note la colpa assai grave del Lopa. Il quale deve rispondere perciò del danno come attribuitogli nella sentenza appella, che non merita le censure mossegli con l'appello in esame.

Al Lopa vanno anche addossate le spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, respinta ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione,

RIGETTA

L'appello iscritto al n.16407 del registro di Segreteria, proposto da Lopa Ludovico avverso la sentenza n.165/2002 della Sezione giurisdizionale per la regione Molise.

Condanna il medesimo Lopa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 181,14 (centottantuno/14).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'8.3.2005.

L'Estensore                                                    Il Presidente.

F.to Angelo Antonio Parente                  F.to Tommaso de Pascalis

Depositato nella Segreteria il 12 GEN. 2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Andreana Basoli