REPUBBLICA ITALIANA | N. 490/2006 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Reg. Sent. |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | N.1523/1995 |
Sede di Bari Sezione Seconda | Reg. Ric. |
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.1523 del 1995 proposto da Parente Remo, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Follieri e dall’Avv. Antonella Gagliardi, ettivamente domiciliata in Bari, alla Via P.Fiore, n.14/9 presso l’Avv. Fabrizio Lofoco;
CONTRO
la Prefettura della Provincia di Foggia, in persona del Prefetto p. t.;
la Questura di Foggia, in persona del Questore p.t.;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata ex lege;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del 29.11.1994, notificato il 12.12.1994, con il quale si sospendeva a tempo indeterminato la licenza attestante l’idoneità al mestiere di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali n.1686/374/I rilasciata dall’UTE di Foggia in data 26.2.1969;
della relazione del 3.10.1994 della Questura di Foggia;
nonché del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico del 9.1.1995 inoltrato al Ministero dell’Interno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la propria Ordinanza n.686/95 del 25 luglio 1995;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 12.1.2006, il Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Ilde Follieri su delega dell’Avv. Enrico Follieri e l’Avv. Stato Massimo Francesco Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Prefetto della Provincia di Foggia sospendeva a tempo indeterminato la licenza rilasciata a Parente Remo dall’UTE di Foggia in data 26.2.1969 attestante la idoneità al mestiere di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali,
che il provvedimento veniva adottato dal Prefetto di Foggia su segnalazione della Questura di Foggia che riteneva opportuno sospendere o revocare la suddetta autorizzazione, non essendo più il Parente in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per il corretto svolgimento di tale attività essendo stato rinvenuto nell’autocarro di sua proprietà adibito a trasporto esplosivi, fuochi pirotenici in misura nettamente superiore all’autorizzazione rilasciatagli;
che malgrado le ragioni spiegate dal Parente e la occasionalità dell’evento collegato a una festa patronale, il Prefetto comminava la sospensione a tempo indeterminato della suddetta licenza con provvedimento del 26.11.1994, impugnato tempestivamente dal ricorrente che deduceva violazione del Reg. Es. al TULPS, modificato dal DPR n.145 del 12.1.1973 in relazione all’art.10; violazione dell’art.10 TULPS e dell’art.3, l. 241/1990.
Ritenuto, conformemente al giudizio espresso in sede cautelare, che la irrogazione del provvedimento di sospensione senza la indicazione di un termine finale determina la illegittimità del provvedimento di sospensione, atteso che la predeterminazione dell’arco temporale entro il quale il provvedimento di sospensione deve esaurire i suoi effetti è conseguenziale alla funzione cautelare che esso svolge ed è espressione sintomatica della reversibilità del provvedimento stesso, con la conseguenza che la mancata previsione di un termine finale certo nella sospensione rende illegittimo il provvedimento in quanto determina gli stessi effetti della revoca che è provvedimento notoriamente distinto (cfr. per tutte, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n.10679);
Considerato che la fondatezza di tale orientamento giurisprudenziale consolidato è avvalorata dal recepimento nel diritto positivo che di recente ha espressamente previsto che “il termine di sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone” (art.21 quater, co.2, l. 241/90 come integrata dalla l. 15/2005);
Considerato, inoltre, che la sospensione, in quanto provvedimento riduttivo e limitativo di una posizione giuridica dell’interessato, deve contenere adeguata motivazione in ordine alle ragioni che nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi in gioco abbiano indotto l’amministrazione a ritenere prevalenti quelli pubblici;
Valutata la insufficienza e inadeguatezza della motivazione nel caso di specie a fronte, tra l’altro, della occasionalità dell’episodio nell’esercizio trentennale della licenza rilasciata al ricorrente;
Ritenuto per le ragioni esposte, assorbito ogni ulteriore motivo, di dover accogliere il ricorso con condanna dell’amministrazione al pagamento di spese e competenze di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di Parente Remo delle spese e competenze di giudizio che vengono liquidate in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.1.2006, con l’intervento dei Magistrati,
Giancarlo Giambartolomei - Presidente
Doris Durante - Consigliere est.
Giuseppina
Adamo - Consigliere.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 13 febbraio 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)