REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.26/2006

Reg.Dec.

N.3145-4234Reg.Ric.

ANNO   2005

Disp.vo 550/2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello riuniti proposti da:

1) n. 3145/2005

ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. in persona del Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Pinnaro' con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n. 78;

contro

GIA.FI. COSTRUZIONI S.P.A. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., ATI - CLIMIT IMPIANTI S.R.L. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Riccardo Barberis con domicilio eletto in Roma via Antonio Pollaiolo n. 3;

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE TRASPORTI PER LA LOMBARDIA E LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito; 

2) n. 4234/2005

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE TRASPORTI PER LA LOMBARDIA E LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

GIA.FI. COSTRUZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Barberis con domicilio eletto in Roma via Antonio Pollaiolo n. 3;

e nei confronti di

ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Pinnarò con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n. 78;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano Sez. III n. 628/2005;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di GIA.FI. COSTRUZIONI S.P.A. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., ATI - CLIMIT IMPIANTI S.R.L., ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005, relatore il Consigliere Sabino Luce ed uditi, altresì, l’Avv. Romei per delega dell’Avv. Pinnarò, l’Avv. Barberis e l’Avv. dello Stato Cossì; 

FATTO

     1. Con sentenza n. 628/2005, del 17 febbraio-3 marzo 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglieva, con riferimento ai proposti motivi aggiunti, il ricorso (R.G. n. 4426/2004) proposto dalla GIA.FI Costruzioni s.p.a., in proprio ed in quanto mandataria della Climt impianti s.r.l., contro il Ministero delle infrastrutture e trasporti-Servizi integrati infrastrutture e trasporti per la Lombardia  ed annullava la deliberazione D.D. n. 8887, del 4 ottobre 2004, con la quale l’amministrazione aveva disposto l’annullamento della procedura di gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri “Montebello” sita in Milano indetta con bando del 15 giugno 2004. Con la medesima sentenza e con riferimento al medesimo ricorso, il Tribunale amministrativo regionale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale, come inizialmente proposta dal raggruppamento ricorrente ed intesa all’annullamento della revoca dell’aggiudicazione provvisoria in suo favore e della sua esclusione dalla gara per mancato possesso del requisito relativo al “nulla osta” per la sicurezza, nonché la richiesta dello stesso raggruppamento di risarcimento dei danni; e respingeva il ricorso incidentale proposto, nel corso del relativo giudizio, dalla controinteressata società Italiana costruzioni s.p.a., seconda graduata, inteso ad ottenere l’annullamento della determinazione di cui al verbale del 21 settembre 2004 nella parte in cui non aveva disposto l’esclusione dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario per irregolarità della domanda di partecipazione alla gara. Infine, il Tribunale amministrativo regionale, sempre con la sentenza n. 628/2005, dichiarava improcedibile la parte principale  e respingeva i motivi aggiunti del ricorso (R.G. n. 5186/2004), che era stato al primo riunito e che era stato proposto dall’Italiana Costruzione spa per l’annullamento della determinazione (già impugnata dalla GIA.FI con i motivi Aggiunti nel precedente ricorso) DD n. 887, del 4 ottobre 2004 di annullamento della procedura di gara, del decreto n. 10922, del 30 novembre 2004 con il quale era stata annullata la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori ad essa ATI ricorrente e del provvedimento n. 11617, del 7 dicembre 2004, con cui era stato disposto di adempiere a quanto indicato nella nota provvedimentale n. 6823, del 22 luglio 2004.

     Contro l’indicata sentenza hanno proposto appello il Ministero infrastrutture e Trasporti ed l’Italiana Costruzioni spa; e nelle resistenze della GIA.FI spa il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

     I ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

     2. Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2004, il Ministero delle infrastrutture-Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, indiceva un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto di lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri “Montebello” sita in Milano, per il complessivo importo di euro 20.513.443,25. Il progetto (sia definitivo che esecutivo) era stato redatto dall’Ufficio tecnico del Provveditorato regionale, recependo le linee guida del documento preliminare concordato con il locale Comando generale dei Carabinieri sulla base di un quadro delle relative esigenze specificamente rappresentate. Tra l’altro, il  Comitato tecnico amministrativo istituito presso il Provveditorato, nell’esprimere il parere che il progetto esecutivo posto in gara era meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica, con “voto” del 12 febbraio 2004, aveva dato atto della conformità urbanistico- edilizia delle opere che avrebbero dovuto eseguirsi.

     3. Espletata la procedura di gara, cui avevano partecipato tredici concorrenti, con verbale del 21 luglio 2004, prot. n. 5045, la commissione procedente aggiudicava provvisoriamente l’appalto al raggruppamento costituito tra le imprese GIA.FI costruzioni s.p.a. e Climt impianti s.r.l., la cui offerta, comportante una rata  annuale di euro 16.272.000,00, era risultata la più conveniente per l’amministrazione. Con determinazione n. 8511, del 21settembre 2004, tuttavia, la stazione appaltante disponeva la revoca dell’aggiudicazione, essendo, nel frattempo, emerso che la GIA.FI costruzioni s.p.a., come variata in data 5 settembre 2001, non era in possesso del nulla-osta per la sicurezza (N.O.S.) previsto dal bando di gara a pena di esclusione dalla stessa.

     4. L’indicato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione era impugnato dalla GIA.FI costruzione s.p.a. in proprio e dell’indicata qualità al Tribunale amministrativo regionale per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione degli artt. 43, 71 e 74 del D.P.R. n. 554/1999, travisamento e contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento di revoca. Nel procedimento che ne era seguito (iscritto al R.G. al n. 4426/2004)- avendo nelle more l’amministrazione appaltante disposto, con determinazione n. 8887, del 4 ottobre 2004, l’annullamento dell’intera procedura di gara- il raggruppamento ricorrente, con motivi aggiunti, notificati l’11 febbraio 1995 e relativi a svariati ulteriori profili di eccesso di potere, estendeva la richiesta di annullamento anche dell’ atto adottato in autotutela. Nel corso del procedimento medesimo, si costituiva l’amministrazione appaltante per resistere al ricorso; inoltre, si costituiva la società Italiana costruzioni s.p.a., partecipante anch’essa alla gara e risultata seconda graduata, chiedendo che venisse dichiarata l’improcedibilità e comunque fosse rigettata la domanda del raggruppamento aggiudicatario e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con impugnazione dell’indicata determinazione della commissione di gara del 21 luglio 2004, nella parte in cui l’offerta  del raggruppamento aggiudicatario non era stata esclusa per mancata allegazione alla domanda di tutta la prescritta certificazione. Successivamente, la società Italiana costruzioni s.p.a., con ulteriore ricorso (iscritto al R.G. con n. 5186/2004), adiva lo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, impugnando anch’essa la determinazione n. 8887, del 4 ottobre 2004, di annullamento in autotutela della gara (già oggetto di gravame dei motivi aggiunti del raggruppamento aggiudicatario nel precedente ricorso) e per il risarcimento dei danni, nonché, con successivi motivi aggiunti, il decreto n. 10922, del 30 novembre 2004, con il quale l’amministrazione aveva annullato anche la revoca dell’aggiudicazione della gara disposta in favore del raggruppamento GIA.FI/Climt e dell’atto n. 11617, del 7 dicembre 2004 con cui il direttore del servizio aveva autorizzato la consegna dei lavori all’indicato raggruppamento aggiudicatario.

     5. Come già rilevato nelle premesse di fatto, con l’impugnata sentenza, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto, in sintesi, che l’amministrazione avesse illegittimamente annullato in autotutela la procedura di gara; inoltre, i giudici di primo grado hanno dichiarato l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento GIA.FI-Climt, dato che lo stesso era in possesso del prescritto nulla osta per la sicurezza. Infine, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla Italiana costruzioni s.p.a. inteso all’annullamento del verbale della commissione di gara nella parte in cui non aveva escluso l’offerta dell’ATI aggiudicataria per una motivazione ulteriore e diversa da quella concernente il mancato possesso del requisito del n.o.s.. I due indicati capi della decisione sono oggetto di gravame dell’amministrazione appaltante e dell’Italiana Costruzioni s.p.a.. La prima (ricorso n. 4234/2005) ribadisce la legittimità del disposto annullamento in autotutela della procedura di gara; la seconda (ricorso n. 3146/2005) insiste, invece, per l’annullamento della decisione della commissione di gara anche per la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per irregolarità della domanda.   

     6. Così ricostruiti i termini del giudizio e passando all’esame delle impugnazioni proposte, va, innanzitutto, respinta quella dell’amministrazione ricorrente.

     Sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, va ritenuto che l’amministrazione appaltante,  una volta indetta ed espletata una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, non è per ciò solo vincolata alla stipulazione ed  approvazione del contratto ed alla consegna definitiva dei lavori. Anche nei procedimenti riguardanti i pubblici appalti vige, infatti, il principio generale cosiddetto dell’autotutela decisoria, che consente ai pubblici poteri, in ogni tempo, di rettificare o annullare gli atti invalidi, ovvero di riconsiderare l’opportunità di quelli validi, in relazione ad eventuali sopravvenute nuove circostanze. E tale potere di autotutela può essere esercitato, come è avvenuto nel caso in esame, anche successivamente all’aggiudicazione dell’appalto ed all’anticipata provvisoria consegna dei lavori: l’equiparazione dell’aggiudicazione al contratto, di cui all’art. 16 del R.D. n. 2440/23- anche ammesso che la norma non sia stata implicitamente abrogata dalle successive disposizioni di cui alla legge–quadro n. 109/1994 e relativo regolamento di attuazione n. 554/1999- non è, infatti, sufficiente a far ritenere definitivamente sottratta la gestione del rapporto, fino alla stipulazione ed alla approvazione del contratto, alla potestà autoritativa della stazione appaltante.

     7. E’, tuttavia, altrettanto pacifico nella stessa giurisprudenza amministrativa l’ulteriore principio, derivante dalla necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, secondo cui l’autotutela decisoria è subordinata: a) all’obbligo di adeguata motivazione; b) alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili al mero ripristino della legalità violata; c) alla valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame; d) al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) ad adeguata istruttoria. Ed ove a tali principi l’amministrazione non si attenga, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali- nelle procedure relative agli affidamenti degli appalti pubblici di lavori- oltre all’illegittimità dell’atto adottato, è configurabile, ricorrendone gli ulteriori presupposti, anche un’ipotesi di illecito precontrattuale implicante l’obbligazione dell’amministrazione al risarcimento del danno.     

     8. Nel caso in esame, come già rilevato nelle indicate premesse, con DD. N. 887, del 4 ottobre 2004, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della gara con tutti gli atti ad essa correlati e/o consequenziali. La formale giustificazione del provvedimento è stata rappresentata dalla ritenuta necessità, per ragioni di pubblico interesse, di adeguare il progetto posto a base della gara alle nuove esigenze manifestate dall’ente “usuario”, con necessità di rielaborare la progettazione per la quale occorreva procedere alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 7 della legge n. 109/1994 e s.m. Inoltre, secondo la stazione appaltante occorreva procedere a rielaborare la progettazione e provvedere all’affidamento dei lavori con gara informale ex art. 82 del D.P.R. n. 554/99, così come richiesto dall’amministrazione “usuaria”, per gli aspetti di sicurezza, segretezza e per la protezione degli interessi essenziali dello Stato, compromessi dalla procedura adottata la quale non assicurava la necessaria riservatezza. Infine, sempre secondo l’amministrazione appaltante, era necessario prevedere nel bando di gara che gli oneri finanziari erano ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, in conformità alla nota del Ministero  del 16 luglio 2004, al fine di non incorrere nella fattispecie del danno erariale, destinando la somma individuata per il finanziamento di maggiori lavori. Oltre che alle indicate ragioni, la stazione appaltante ha fatto riferimento nell’appello alla mancata disposta verifica dell’anomalia delle offerte e ad una difformità del progetto rispetto alle prescrizioni di tipo urbanistico- ambientali.

     9. L’indicata giustificazione del disposto annullamento ha costituito, tuttavia- ad avviso del collegio- una motivazione meramente formale ed apparente, dal momento che, come ben ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, per nessuno degli addotti motivi è dato rinvenire un obiettivo riscontro negli atti di causa, né è ravvisabile alcuna valida ragione che giustificasse la decisione di annullare l’intera procedura espletata senza utilizzarne gli atti validamente compiuti; e tanto malgrado il dichiarato permanere dell’interesse all’esecuzione dei lavori che si volevano, tuttavia, successivamente affidare a trattativa privata. Come evidenziato dal Tribunale amministrativo regionale, nessuna specifica nuova esigenza dell’amministrazione dell’Arma risultava rappresentata alla stazione appaltante in aggiunta a quelle (di cui alla nota, richiamata nel provvedimento impugnato, del 30 settembre 2001) già valutate in occasione della redazione del progetto (sia definitivo che esecutivo) dall’Ufficio tecnico del locale Provveditorato regionale. Oggettivamente inspiegabile e comunque contraddittoria appariva, inoltre, la manifestata intenzione di fare ricorso per esigenze di segretezza- dopo, tuttavia, che vi era stata, con la gara, una piena pubblicizzazione dei progetti- alla procedura (peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, facoltativa e non obbligatoria) di secretazione dei lavori di cui all’art. 82 del D.P.R. n. 554/1999, da affidare per tale ragione a trattativa privata; senza per giunta tenere conto che si trattava di lavori di mera ristrutturazione di un edificio preesistente e che per i profili concernenti la sicurezza il bando di gara aveva già imposto il possesso da parte delle imprese concorrenti del prescritto nulla osta (NOS). Allo stesso modo, obiettivamente pretestuosa appariva la manifestata esigenza di specificare che gli oneri finanziari dovessero intendersi posti a carico dell’impresa aggiudicatrice; tali oneri, infatti- come risulta dallo stesso provvedimento adottato in autotutela- erano già indicati nel bando di gara separatamente all’importo dei lavori e per essi il bando, al punto E, già ne faceva espresso carico all’impresa aggiudicataria. Come si evince, poi, dal bando, il progetto posto a base della gara, in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 6 della legge n. 109/1994, era stato sottoposto, anche ai fini urbanistici, a verifica ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 554/1999 ed il Comitato tecnico amministrativo operante presso il locale Provveditorato alle OO.PP. lo aveva considerato meritevole di approvazione in linea tecnica oltre che economica. Con la considerazione, infine, che alla mancata verifica dell’anomalia delle offerte, la stazione appaltante avrebbe potuto rimediare procedendo al relativo adempimento prima dell’aggiudicazione definitiva dei lavori.

     10. Consegue da quanto precede l’illegittimità del disposto annullamento in autotutela dell’intera espletata procedura di cui, pertanto, l’amministrazione avrebbe potuto utilizzare gli atti validi senza ulteriori aggravi economici e senza esposizione a rischi di dover provvedere al risarcimento di danni alle imprese che in buona fede vi avevano partecipato. Di modo che l’impugnato capo della decisione del Tribunale va confermato con reiezione dell’appello dell’amministrazione ricorrente.

     11. Come poi già rilevato precedentemente, nel corso del giudizio (n. 4426/2004) introdotto dal raggruppamento facente capo alla GIA.FI s.p.a., con ricorso incidentale, notificato il 29 ottobre 2004, la società Italiana costruzioni s.p.a., seconda graduata, aveva impugnato il verbale del Provveditorato alle OO.PP. della Lombardia- ufficio contratti del 21 luglio 2004 nella parte in cui la stazione appaltante non aveva escluso l’offerta dell’ati GIA.FI-Climt, cui anzi era stata aggiudicata provvisoriamente la gara. Inoltre, la stessa Italiana costruzioni s.p.a., con motivi aggiunti notificati in data 11 febbraio 2005, impugnava anche la determinazione n. 10922, del 30 novembre 2004, di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’indicato raggruppamento, in quanto non se ne era, nel contempo, dichiarata l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara nonostante la stessa non fosse stata accompagnata dalle prescritte certificazioni sostitutive di certificazioni previste nel bando di gara. Al riguardo, il Tribunale amministrativo regionale- disattendendo un’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti- rigettava tuttavia, il proposto ricorso incidentale, ritenendo che le certificazioni prodotte dal raggruppamento aggiudicatario fossero sufficienti a legittimarne la partecipazione alla gara. Il capo della sentenza è censurato dalla società appellante; ed il raggruppamento resistente  eccepisce l’inammissibilità dell’appello in quanto, come dedotto in primo grado, i motivi aggiunti introduttivi dell’avanzata pretesa erano stati tardivi perché proposti avverso un atto che era attuativo di un provvedimento (del 3 novembre 2004 n. 7139) già depositato in giudizio, nell’udienza della camera di consiglio del 4 novembre 2004, e pertanto, già noto alla società ricorrente. In ogni caso, sempre secondo il raggruppamento resistente, i motivi aggiunti era stati proposti dopo il decorso di 60 giorni dall’avvenuta (il 30 novembre 2004) consegna dei lavori.

     12. Sennonché, con la richiamata nota del 3 novembre 2004, n. 7139, asseritamene depositata nella camera di consiglio tenuta dal Tribunale amministrativo regionale il 4 novembre 2004, l’Amministrazione aveva soltanto informato dell’intento di provvedere, con futuro provvedimento, all’annullamento del DD n. 8511, del 21 settembre 2004; di modo che da tale data non poteva decorrere alcune termine per proporre ricorso atteso che si trattava di provvedimento soltanto annunciato, anche se poi successivamente  adottato il 30 novembre 2004. A ciò si aggiunge che l’indicato provvedimento di annullamento della revoca dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento GIA.FI –Climit non risulta sia stato mai notificato all’Italia costruzioni, che ne ha avuto, pertanto, legale conoscenza dopo il suo deposito nel giudizio di primo grado (avvenuto il 5 febbraio 2005) e cioè in una data rispetto alla quale la proposta impugnazione non poteva essere considerata decaduta. Allo stesso modo il termine per proporre l’impugnazione non poteva farsi decorrere dall’asserita avvenuta (il 30 novembre 2004) consegna dei lavori al raggruppamento aggiudicatario dal momento che non vi è prova che di tale consegna- peraltro meramente provvisoria perché conseguente ad aggiudicazione provvisoria- sia stata data comunicazione ufficiale all’impresa controinteressata.

     L’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Italiana costruzioni s.p.a. va conseguentemente respinta.

     13. Quanto al merito dell’appello medesimo, va rilevato che il bando di gara prescriveva (punto AA) che la domanda di partecipazione alla procedura dovesse essere accompagnata da una dichiarazione contenente (punto n. 24) l’elenco delle altre imprese nelle quali i legali rappresentanti delle istanti rivestivano cariche con poteri di rappresentanza, con l’indicazione, per ciascuna di esse, dell’esatta ragione sociale (e tale dichiarazione doveva essere prodotta anche se negativa). L’adempimento era specificamente imposto a pena di invalidazione dell’offerta e di esclusione della stessa dalla gara. Lo stesso bando di gara imponeva, inoltre, al punto indicato con il n. 2 della parte BB, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mm ed int. del certificato del casellario giudiziale, dalla quale doveva risultare che nei confronti del dichiarante non era stata pronunziata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ovvero sentenza di condanna con il beneficio della non menzione, ovvero di applicazione cella misura di sorveglianza speciale, ovvero, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. E tale dichiarazione doveva essere prodotta per le società commerciali e per le società cooperative, tra gli altri, dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché dalle persone fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nonché, in tutti i casi, dai procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici.

     14. Cionostante- come è pacifico in atti- alla domanda di partecipazione alla gara presentata dal raggruppamento facente capo alla GIA.FI-Climt non era stata allegata alcuna dichiarazione relativa ai dati della sig.ra Agnolini procuratore speciale e del cav. Carducci ex amministratore della GIA.FI s.p.a. di modo che la domanda medesima avrebbe dovuto essere esclusa. Né valgono i rilievi del Tribunale amministrativo regionale relativi al fatto che la Angiolini non aveva mai ricoperto alcuna carica all’interno della società e che il Carducci, pur essendolo stato sino al 7 febbraio 2003, non era più presidente del consiglio di amministrazione della GIA.FI s.p.a. Come già rilevato, ai sensi del punto n. 3 BB del bando di gara, dichiarazioni sostitutive dei certificati dei carichi pendenti dovevano essere presentati anche per i procuratori muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa anche se della stessa non erano amministratori. E dagli atti della Camera di commercio risultava che la Angiolini era procuratore speciale della GIA.FI s.p.a. senza alcun riferimento ai pretesi limiti di rappresentanza cui ha fatto riferimento il raggruppamento aggiudicatario nel giudizio id primo grado. Allo stesso modo era  irrilevante la circostanza secondo cui il cav. Carducci (su cui peraltro gravava un precedente penale) non rivestisse più l’incarico di amministratore della società: al punto 4 BB del bando era, infatti, previsto – in conformità, del resto, al disposto di cui all’art. 75, comma 1 lett. c) del d.P.R.n. 554/1999- il dovere dall’autodichiarazione anche per gli amministratori che erano stati tali nel triennio precedente la pubblicazione del bando (ed il Carducci lo era stato). Risultava, infine, violato il punto DD del bando che imponeva l’imposizione del sigillo e della controfirma in tutti i lembi della busta contenente l’offerta.

     Per le esposte considerazioni, si impone l’accoglimento dell’appello proposto dall’Italiana costruzioni s.p.a. e, con la riforma dell’impugnata decisione, l’annullamento del verbale del 21 luglio 2004 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla gara della domanda del raggruppamento GIA.FI s.p.a. e Climit s.r.l..

     L’amministrazione appaltante è tenuta, infine, a completare il procedimento avviato con il bando di gara sulla base degli atti validamente compiuti e, previa verifica dell’eventuale inesistenza dell’anomalia delle offerte, aggiudicare l’appalto, ove ne ricorra ancora l’esigenza, all’impresa risultata la migliore offerente.

     Per la complessità della lite si può procedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riuniti i ricorsi, respinge l’appello del Ministero delle infrastrutture ed accoglie nei limiti di cui in motivazione l’appello proposto dall’Italiana Costruzioni S.p.A..

      Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere Est.

Giuseppe ROMEO   Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS  Consigliere

Domenico CAFINI   Consigliere 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

SABINO LUCE      GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il..10/01/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

 

N.R.G. 3145-4234/2005


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