REPUBBLICA ITALIANA    N.  694/06  REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 2890 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 2890/1997, proposto dai Sigg.ri Osvaldo Ciufo e Lamberto Dalmazio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Frataccia e Alfredo Zaza D’Aulisio, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Orazio, n. 31,

CONTRO

il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Lucchetti, ed elettivamente domiciliato in Roma Piazza Carpegna n. 41, presso l’Avv. Fulvio Tecca Martini;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina, del 7.6.1996, n. 557;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3.5.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avv.ti Lucchetti e Buccellano per delega di Frataccia, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I Sigg. Osvaldo Ciufo e Lamberto Dalmazio, dirigenti del Comune di Formia, hanno impugnato al T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, la deliberazione della Giunta Municipale del 18.3.1995, n. 195, con la quale l’ente di appartenenza ha stabilito di rideterminare la indennità di dirigenza per l’anno 1994.

Il Comune di Formia si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina, con la sentenza del 7.6.1996, n. 557, ha respinto il ricorso.

I Sigg. Ciufo e Dalmazio appellano la sentenza denunciandone la erroneità e domandandone la riforma.

Il Comune di Formia resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 3.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

I Sigg. Osvaldo Ciufo e Lamberto Dalmazio, dirigenti del Comune di Formia, appellano la sentenza del 7.6.1996, n. 557, con la quale la Sezione di Latina del T.A.R. del Lazio ha respinto il loro ricorso per l’annullamento della deliberazione del 18.3.1995, n. 195. Con tale deliberazione, l’ente di appartenenza degli appellanti ha fissato la indennità di funzione per l’anno 1994, riducendone la misura rispetto a quanto corrisposto per il 1993, ed ha stabilito gli acconti da erogare per l’anno 1995, in base all’indennità stabilita per il 1994.

L’appello è infondato.

Il D.P.R. 3.8.1990, n. 333, all’art. 38 introduce, per quanto interessa la presente controversia, la corresponsione per i dirigenti comunali di una indennità, cd. indennità di funzione, connessa con l’esercizio delle funzioni dirigenziali e graduata secondo vari parametri stabiliti dalla stessa norma, da commisurasi allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

Le amministrazioni, con propri provvedimenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per l’individuazione dei coefficienti da attribuire alle diverse funzioni.

La norma in esame stabilisce, come elementi di valutazione per la determinazione dei coefficienti: a) il coordinamento delle attività di direzione; b) la direzione di struttura; c) la direzione di progetto; d) l’attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi istituzionali; e) il carico di lavoro relativo all’incarico conferito.

Gli appellanti, rispettivamente direttore del Settore Polizia Municipale e vice segretario generale, sostengono, con la loro tesi principale,  che l’indennità di funzione,  una volta stabilita dall’amministrazione, è immodificabile per tutta la durata del contratto approvato con il D.P.R. n. 333 del 1990, giacché l’art. 38 di tale decreto testualmente dispone che l’indennità in parola deve essere stabilita “in via preventiva”. Inoltre, poiché la indennità in parola è correlata alla posizione funzionale rivestita nella organizzazione dell’ente, essa non potrebbe essere modificata se non a seguito del cambiamento delle funzioni affidate al dirigente.

Secondo gli appellanti, supportano la tesi da essi sostenuta alcuni principi affermati in giurisprudenza e cioè che: a) l’indennità ha i caratteri della continuità, fissità e generalità; b) è un corrispettivo della funzione svolta dal dirigente e forma parte integrante della retribuzione; c) è interamente pensionabile, secondo l’importo effettivamente corrisposto in servizio; d) deve essere inclusa nel computo della tredicesima mensilità.

La tesi propugnata dai Sigg. Ciufo e Dalmazio è destituita di ogni fondamento.

Seguendo gli appellanti, l’amministrazione, anche nei casi in cui fosse incorsa in errore nella valutazione di alcune posizioni dirigenziali, non potrebbe più porvi rimedio.

L’amministrazione non potrebbe intervenire sulle precedenti valutazioni neppure se, pur rimanendo inalterati sotto il profilo formale i parametri ai quali commisurare i coefficienti di valutazione delle funzioni dirigenziali, le relative funzioni per sopravvenuti mutamenti dei presupposti in base ai quali sono state precedentemente valutate, si sono sostanzialmente modificate acquisendo un nuovo livello di responsabilità, maggiore o minore che sia rispetto a quello precedente.

I principi giurisprudenziali sopra ricordati dagli appellanti, inoltre, non sono di alcun sostegno alla loro tesi.

Essi si riferiscono (in genere per affermarne l’inserimento nel computo della base pensionabile) alle caratteristiche dell’indennità di funzione già percepita dagli interessati (in una misura, cioè, già determinata dall’amministrazione), e non indicano affatto criteri ai quali l’amministrazione debba attenersi nella sua determinazione e tanto meno prevede preclusioni alla sua modificabilità.

Nella specie, il Comune di Formia, dovendo fissare l’indennità di funzione per i suoi dirigenti per l’anno 1994 e seguenti, in quanto l’indennità era stata stabilita  con una precedente deliberazione soltanto per l’anno 1993, con la deliberazione del 13.6.1993, n. 550,  ha ritenuto di dover rideterminare i coefficienti ai quali commisurarla in base uno studio, effettuato dal segretario generale dell’ente, e che tenesse conto dell’effettiva incidenza sulle funzioni dirigenziali delle attività indicate dai singoli sottocoefficienti di valutazione stabiliti dall’art. 38.

Ciò anche perché, con la precedente deliberazione relativa all’anno 1993, l’indennità in parola era stata assegnata senza alcuna differenziazione tra le varie posizioni dirigenziali, ma assegnandosi il coefficiente 1 al vice segretario generale, e il coefficiente 0,98 indiscriminatamente a tutti gli altri dirigenti del Comune.

La pronuncia appellata ha evidenziato come, nella deliberazione relativa all’anno 1993, si fossero stabiliti sottocoefficienti massimi per ogni posizione dirigenziale, con lievi variazioni dello 0,1 o 0,2, calcolati in modo da assegnare a ciascuna posizione il coefficiente di 0,98 (oltre che il massimo coefficiente di 1 per il vice segretario generale).

La Sezione ritiene, quindi, che non essendovi alcuna preclusione nella normativa istitutiva e tanto meno ragioni impeditive di ordine logico alla modificabilità dell’indennità di funzione, il Comune di Formia ben poteva, con la deliberazione oggetto della presente controversia, dare una nuova regolamentazione dell’indennità di funzione da erogare alla sua dirigenza.

Le ragioni indicate dagli appellanti, che individuano nella immodificabilità dell’indennità un accrescimento dell’autonomia degli organi burocratici rispetto agli organi politici non è concludente, in quanto non emergono dal sistema, che anzi affida agli organi deliberativi dell’ente (per quanto qui interessa), e quindi, non burocratici, la determinazione dell’indennità allorché dispone che le amministrazioni provvedono a tale determinazione “con propri provvedimenti”.

L’espressione “in via preventiva” contenuta nell’art. 38, non ha il significato di imporre una determinazione “fissa e immodificabile” della indennità in parola, ma sta a significare che l’amministrazione debba determinare i parametri di valutazione delle varie posizioni dirigenziali in anticipo e in via generale ed astratta e non di volta in volta all’atto della sua concreta erogazione.

Sono poi da respingere le deduzioni con le quali gli appellanti contestano le valutazioni operate dall’amministrazione nella fissazione del valore dei singoli sottocefficienti.

Gli appellanti, infatti, contestano tali valutazioni perché sono diverse da quelle operate in precedenza, limitandosi a riproporre in ordine a ciascun sottocoefficiente la loro tesi sulla immodificabilità della indennità, già confutata dalla Sezione.

Solo per completezza si rileva che tali nuove determinazioni si rivelano congrue e indenni dalle contestazioni che ad esse sono indirizzate dagli appellanti.

E’ evidente, infatti, dall’esame del coefficiente sul quale maggiormente indirizzano le loro critiche gli appellanti, che il coordinamento dell’attività di direzione è diverso se il dirigente è chiamato coordinare un solo capo sezione oppure tre capi sezione ovvero non abbia alcun capo sezione da coordinare.

Eppure gli appellanti contestano il criterio che assegna un coefficiente maggiore al dirigente chiamato a coordinare tre capi sezione rispetto agli altri.

In ogni caso, in relazione al coefficiente ora esaminato e agli altri, che non vale la pena confutare singolarmente, le deduzioni degli appellanti oppongono proprie valutazioni di merito a quelle operate dall’ente di appartenenza e pertanto, devono dichiararsi inammissibili.

Quanto, infine, alla circostanza che, sulla riduzione operata relativamente all’anno 1994, per quanto concerne la riduzione del coefficiente assegnato al vice segretario generale, avrebbero influito ragioni di acredine personale, determinate dal fatto che il segretario generale, autore della proposta,  è stato sottoposto a procedimento penale a seguito di denuncia proveniente da uno degli appellanti, deve rilevarsi che, a tacer d’altro, il provvedimento è stato elaborato dal segretario generale su incarico della Giunta Municipale e che la Giunta Municipale ne ha poi approvato il contenuto, facendolo quindi proprio,  con la deliberazione del 18.3.1995, n. 195.

L’appello, in conclusione, va rigettato.

Le spese giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento in solido in favore del Comune di Formia delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 4000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 3.5.2005, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta               Presidente

Raffaele Carboni               Consigliere

Goffredo Zaccardi             Consigliere

Claudio Marchitiello         Consigliere est.

Nicola Russo                     Consigliere 
 

    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

    Claudio Marchitiello      Raffaele Iannotta 

    IL SEGRETARIO

    Gaetano Navarra 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20 febbraio 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

  N°. RIC. 2890/97

cdp