REPUBBLICA ITALIANA    N. 868/06 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 2688 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2005 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2688 del 2005 proposto dal sig. Leonardo MACALUSO quale titolare dell’impresa di pulizie “TRINACRIA” rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Vignoli, Cristina Patrizi e Aldo Creta e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 61,

contro

la Provincia di Forlì - Cesena, non costituita in giudizio,

e nei confronti

della Cooperativa Sociale “L’Alveare”, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza n. 498 in data 8 aprile 2004 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna - Sezione Seconda

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Nessuno comparso alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame è impugnata la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna - Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per ottenere l’annullamento del provvedimento in data 8 agosto 1995 con il quale la Giunta Provinciale di Forlì - Cesena ha stabilito, ai sensi dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724, di non rinnovare il contratto n. 24555 del 27 novembre 1992 tra di essi intercorrente e relativo al servizio di pulizie presso un Istituto tecnico provinciale.

L’appellante contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda, della quale chiede la riforma, e ripropone, sostanzialmente, il motivo di censura già formulato in primo grado concernente la violazione dell’art. 44 sopra citato, quanto al termine in esso di tre mesi indicato.

Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 28 ottobre 2005, nessuno comparso per le parti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La controversia, nei limiti in cui è pervenuta a questa sede d’appello, si risolve nel quesito su quale sia l’interpretazione più corretta da dare all’espressione “entro tre mesi dalla scadenza dei contratti”, contenuta nel testo dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724.

La disposizione, com’è noto, stabilisce: “È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”

Nel caso di specie, facendo applicazione di tale disposto normativo ad un contratto destinato a scadere il 31 agosto 1995, l’Amministrazione in data 21 giugno 1995 ha invitato l’impresa ricorrente ad esplicitare le condizioni per l’eventuale rinnovo del contratto; l’8 agosto seguente ha deciso di non rinnovarlo e con nota del 4 settembre 1995 ha informato di tanto l’interessata.

Questa sostiene che, alla stregua del citato art. 44, il diniego di rinnovo sarebbe dovuto esserle comunicato non oltre il 31 maggio 1995, riguardando la norma contratti in corso da rinnovare prima della loro scadenza e dovendosi intendere la proposizione “entro” nel senso di “prima di”.

L’assunto merita di essere condiviso.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr. Cons. Stato, SEz. V, 7 febbraio 2002 n. 727) che la locuzione “entro tre mesi dalla scadenza dei contratti” non può essere intesa nel senso di tre mesi dopo la scadenza del contratto, ostandovi una semplice ragione sistematica espressa dalla sua collocazione nel testo dell’articolo. Essa, invero, segue la norma che, sancendo il divieto di rinnovo tacito, non consente neppure che il rapporto possa proseguire dopo la sua scadenza senza essere stato espressamente rinnovato.

Si richiede, quindi, per un verso, che la conferma del rapporto sia espressa, secondo i principi generali in materia di contratti della pubblica Amministrazione; per altro verso, che la scelta di derogare, oppure no, alla regola generale del ricorso al libero mercato attraverso una procedura concorsuale di evidenza pubblica sia, non solo preventiva e ponderata, ma anche adottata in tempo utile per provvedere, se del caso, all’esperimento della gara. Tempo che il legislatore ha ritenuto congruo fissare non più tardi di tre mesi prima che il precedente contratto venga a scadere, al fine di evitare soluzione di continuità nell’erogazione del servizio.

Deve aggiungersi, peraltro, che la norma non prescrive soltanto che la determinazione sia adottata nel termine in questione, ma che nello stesso termine sia anche comunicata alla controparte contrattuale del rapporto in corso.

Dalla lettera della disposizione (le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione) sembrerebbe che la comunicazione debba intervenire soltanto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione verifichi la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione del contratto.

Deve ritenersi, peraltro, che tale obbligo di comunicazione sussista e nello stesso termine, a maggior ragione, quando si tratti di rendere nota la volontà contraria.

Se è vero, infatti, che, sancendo il divieto di rinnovo tacito, la norma rafforza la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale alla scadenza prestabilita, la stessa norma, tuttavia, non esclude totalmente l’eventualità del rinnovo, che rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione in presenza dei presupposti di legge. L’attribuzione di siffatta facoltà, pertanto, alimenta nella controparte privata un’aspettativa suscettibile di tutela attraverso il sindacato di legittimità sull’accertamento e sulla valutazione dei presupposti della decisione amministrativa.

Di qui l’obbligo dell’Amministrazione di tempestiva informazione dell’imprenditore titolare del rapporto in corso anche nel caso di risoluzione negativa, a tutela dell’interesse configurabile in capo a costui di essere messo in condizione di conoscere in tempo utile l’intendimento dell’Amministrazione ed organizzare adeguatamente le sue risorse in vista dell’ormai sicuro scioglimento del rapporto contrattuale. Si tratta, del resto, di obbligo che, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost), s’inquadra nel più ampio dovere dell’Amministrazione di clare loqui e di correttezza nell’ambito dei rapporti intersoggettivi, specialmente quando questi abbiano contenuto patrimoniale.

Per le ragioni fin qui esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, che ha considerato legittima la comunicazione del diniego di rinnovo dopo la scadenza del contratto, il ricorso di primo grado dev’essere accolto, con annullamento del provvedimento con esso impugnato.

Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Condanna la Provincia di Forlì - Cesena al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese e competenze di giudizio nella misura di € 4000,00 (quattromila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2005 con l’intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta -          Presidente

Giuseppe Farina -          Consigliere

Corrado Allegretta -       Consigliere rel. Est.

Marzio Branca -             Consigliere

Nicola Russo -               Consigliere  

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Corrado Allegretta    f.to Raffaele Iannotta 

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 febbraio 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL  DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

  N°. RIC. 2688/2005.

FDG