..
Attenzione all’inosservanza dei principi
comunitari, anche l’art. 1 della legge 241/90! Ne parla la Corte dei Conti
ma anche la Finanziaria 2007 all’art. 181
..
Il danno alla concorrenza nella responsabilità
erariale.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
regionale per la Lombardia, sentenza
n. 447 del 14.7.2006 con nota di Massimo Perin magistrato della Corte dei
Conti (fonte www.amcorteconti.it)
- Sussiste il danno alla concorrenza da parte di un’amministrazione per la
violazione dei parametri di imparzialità e buon andamento sussumibili nel
principio di concorrenza che deve presiedere le scelte dell'amministrazione
medesima aventi ad oggetto qualsiasi commessa pubblica di lavori, forniture
e servizi, tenuto conto che tutti gli operatori di diritto e massimamente
gli organi giurisdizionali debbano contribuire ad inverare nella prassi
amministrativa i principi dell'ordinamento comunitario ai quali esso si
ispira e che costituiscono principi dell'ordinamento nazionale, secondo
l'interpretazione autentica fornita dall'art. 1 della legge n. 241/1990,
come attualmente modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.
Giurisprudenza
correlata:
Consiglio di Stato, sentenza
n. 5996 del 27 ottobre 2005 - Affinché sussistano i presupposti
dell’impellente urgenza che giustifichino i ricorso alla trattativa
privata (intesa come individuazione non concorrenziale del privato
contraente) è necessario che nessun addebito su eventuali ritardi di
attivazione possa essere imputato a comportamenti dell’amministrazione
aggiudicatrice ovvero tale forma di appalto non viene ammessa allorché
l’urgenza che la giustificherebbe si deve far risalire ad inerzia o
responsabilità della stessa P.A.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6368 del 15 novembre 2005 - Anche quando un soggetto pubblico non è
direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la
scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e
55 del trattato C.E.), nonché dei principi generali che governano la
materia dei contratti pubblici impone all'amministrazione procedente
di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e
la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure
competitive selettive.
Tar Campania, Napoli, sentenza
n. 3143 del 23 marzo 2006 - Né può ritenersi valida l’argomentazione
per cui, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia
comunitaria, l’amministrazione sarebbe stata del tutto svincolata dai
principi di evidenza pubblica: al riguardo, è sufficiente ricordare
che ai principi di concorrenza e par condicio di derivazione europea
devono pur sempre informarsi gli ordinamenti nazionali, anche per gli
affidamenti di importo sottosoglia; in ogni caso, anche per la normativa
nazionale di settore l’affidamento diretto di un pubblico appalto resta
pur sempre circoscritto a specifiche ipotesi eccezionali, che devono altresì
essere adeguatamente giustificate.
Misure per assicurare l’adempimento degli
obblighi comunitari ed internazionali: art.
181 del disegno di Legge Finanziaria 2007
Al fine di prevenire l’instaurazione delle
procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato
istitutivo dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali,
gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura
necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Lo Stato esercita nei confronti di questi
soggetti, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione
alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri
sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti
dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131
Le controversie relative all’esercizio del
diritto di rivalsa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti ai
sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Le stazioni appaltanti devono rispettare
i principi fondamentali del Trattato CEE
Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche
comunitarie n. 8756 del 6 giugno 2002 - Anche per gli appalti di modesto
rilievo economico, valgono alcune regole “etiche” europee: le
inosservanze delle regole comunitarie potrebbero
rendere lo Stato italiano destinatario di procedure di
infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di
consequenziali provvedimenti.
Ati, Consorzio e Società consortile: gli
obblighi sono diversi
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 7128 dell’8 agosto 2006
- La disciplina da
applicare ai Consorzi vale anche per la Società consortile, posto che in
entrambe le forme associative l’unione delle imprese è strumentale alla
partecipazione alle gare pubbliche per maggiori possibilità di successo e
più efficiente capacità organizzativa, come pure analoghi sono i principi
giuridici che regolano l’attività operativa dei due soggetti.
Appalti di lavori inferiori ai 150.000:
dimostrazione dei lavori svolti
Tar Basilicata, Potenza
sentenza n. 514 del 18 agosto 2006 - Laddove l’art. 28 del D.p.r. 34/2000 (cd
decreto Bargone) stabilisce che le imprese “possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da
stipulare” si deve intendere che l’importo richiesto (la cui
dimostrazione deve essere fornita) è quello a base d’asta altrimenti non
si capirebbe la ratio del sorteggio di cui all’articolo 10 comma 1 quater
(ora art 48 del decreto legislativo 163/2006) che deve avvenire prima
dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Anche
per soli 60 euro in meno, la provvisoria non può essere né accetta né
integrata
Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza
n. 424 del 5 settembre 2006 - Importo di una garanzia fideiussoria
provvisoria pari a € 1.500,00 contro gli € 1.560,00 richiesti:
legittima l’esclusione e la mancata possibilità di integrazione.
Modalità di presentazione della provvisoria in
caso di Ati
Tar Calabria, Catanzaro, sentenza
n. 971 del 7 agosto 2006 - In caso di Ati, la cauzione provvisoria deve
essere intestata sia alla capogruppo che alle mandanti senza necessità di
sottoscrizione da parte di tutti i componenti del raggruppamento.
Giurisprudenza
richiamata:
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza
n. 8 del 4 ottobre 2005 - La cauzione provvisoria, con la possibilità
del suo incameramento da parte della stazione appaltante, può assolvere una
duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, dall'altro una
funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti
procedimentali del concorrente.
Annullamento degli atti di gara prima
dell’aggiudicazione
Tar Piemonte, Torino, sentenza
n. 2265 del 12 giugno 2006 - Le norme in materia di anomalia
dell’offerta e della sua verifica intendono evitare che la fase
dell’esecuzione contrattuale sia contrassegnata da interruzioni dei
lavori, varianti in aumento dell’importo economico dei lavori etc. che
neanche la garanzia fideiussoria definitiva può compensare a fronte
dell’interesse pubblico ad una tempestiva ed efficiente realizzazione dei
lavori commissionati.
Anche
il progettista/direttore dei lavori ((o il collaudatore), è soggetto alla
Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione
Trentino Alto Adige, sentenza n.28 del
12 aprile 2006 (fonte: www.amcorteconti.it)
- Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del
progettista/direttore dei lavori in quanto - indipendentemente dalla natura
di organo "indiretto" o "straordinario" che il medesimo
riveste, nell’assumere l’incarico con investitura di funzioni
autoritative nell’interesse dell’Amministrazione preponente - la
circostanza che si tratta di un interno all’Amministrazione appaltante fa
sì che le prestazioni d’opera professionale rese quale progettista
vengano assorbite nel normale rapporto di servizio ed i suoi errori
progettuali non sono, perciò, assimilabili a quelli del libero
professionista.
|