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Ci saranno
tante modifiche al codice dei contratti pubblici………
E’ Iniziata (giovedì 9 novembre 2006) presso
la Camera, VIII Commissione permanente (Ambiente), a seguito
dell’audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro (8
novembre 2006) sulle problematiche relative alla disciplina e
controllo del settore degli appalti, la discussione sulla richiesta di
parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo (Consiglio dei
ministri del 23.06.2006) concernente disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tale richiesta è
assegnata anche alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché
, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali
Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre
2006.
L’aver
stipulato una polizza facoltativa a copertura della propria responsabilità
civile facilita l’esercizio del potere riduttivo del giudice della Corte
dei Conti
Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale
centrale d’appello, sentenza n.
466 del 15 luglio 2005 - Un medico (come qualsiasi altro dipendente di
una pubblica amministrazione o di un Ente pubblico) che sottoscrive a
proprie spese una polizza di responsabilità civile terzi, dimostra, per il
giudice contabile, un chiaro impegno profuso volto a contribuire
all'attenuazione del danno erariale: tale comportamento concretizzatisi
nell'esborso alla parte lesa, a mezzo della propria assicurazione privata,
stipulata, fra l'altro, per una copertura assicurativa superiore a quella
prevista nel contratto di assicurazione della Asl, non può non essere
suscettibile di una particolare valorizzazione sul piano dell’accettazione
della riduzione dell’addebito, facendo quindi esercitare all’adito
giudice il potere riduttivo.
I contratti
pubblici non possono essere rinnovati
Consiglio di Stato, sentenza n. 6459 del 31
ottobre 2006 - All’eliminazione della possibilità di
provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con
l’art.23 l. n.62/05, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata
preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni
dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto
di rinnovazione dei contratti pubblici: la natura imperativa ed inderogabile
della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto
generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni
implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e
contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non
tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali
(attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).
Ancora in tema
di controllo sostanziale fra imprese
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 12108 dell’8
novembre 2006 - I seguenti elementi sono idonei a comprovare la
riferibilità ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima società
delle decisioni formalmente attribuibili alle due diverse entità:a) polizze fideiussorie rilasciate dalla medesima compagnia di
assicurazioni, a firma del medesimo procuratore di agenzia e autenticate
nello stesso giorno dal medesimo notaio, nonché presentano numerazione
progressiva successiva; b) entrambe le imprese hanno presentato sia la
dichiarazione sostitutiva dei punti 3) e 4) del bando di gara utilizzando i
modelli predisposti dal Comune di Milano che le copie conformi dei
certificati dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti autenticati dai
rispettivi legali rappresentanti ai sensi del dpr 445/2000; c) entrambe le
imprese hanno presentato il certificato rilasciato dalla Camera di
commercio, non richiesto dal bando; d) entrambe le imprese sono state
ammesse con riserva nella seduta del 30.11.2005(con l’impegno) di
presentare i certificati ISO, presentati in sede di gara; e) dall’esame
delle integrazioni si è potuto accertare che i certificati di qualità sono
stati autenticati lo stesso giorno presso il Comune di Salerno e gli
originali risultano essere stati esibiti dalla medesima persona f)
sussistono evidenti e stretti rapporti di parentela tra i soci delle due
imprese.
I principi
matematici non possono essere applicati per analogia
Consiglio di Stato, sentenza n. 6561 del 7
novembre 2006 - Qualora una clausola della lex specialis di gara
preveda un certo metodo di conteggio (regola dell’arrotondamento alla
seconda cifra decimale) per quanto concerne la valutazione del ribasso delle
offerte, non è assolutamente scontato che lo stesso criterio, nel silenzio
della norma, debba essere applicato anche al calcolo delle offerte anomale.
Le ragioni di
opportunità da sole non giustificano il potere di annullamento: ci vuole
l’illegittimità dell’atto
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6560 del 7 novembre 2006 - Affinché l’amministrazione possa esercitare il potere di
autotutela di annullamento di una procedura ad evidenza pubblica, non basta
la motivazione (sufficiente e congrua) che in assenza dei “requisiti
eccessivamente restrittivi”, la partecipazione alla gara “sarebbe stata
certamente più ampia” ma ci vuole un’attenta analisi che porti il
giudice, inequivocabilmente, a decidere per la presenza di vizi di
legittimità della procedura stessa, il cui accertamento appunto possa
giustificarne l’annullamento: tanto più che l’esito della gara che ha
visto la ammissione di un numero (7) di imprese partecipanti, superiore alla
soglia minima di cinque, prevista dall’art. 22 del D. Lgs. n. 157/1995,
comma 2.
In caso di
annullamento di un’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve
essere avvisato
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6456 del 31 ottobre 2006 - Non può non rilevarsi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale
consolidato, benché nei contratti della Pubblica Amministrazione
l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di scelta del
contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della
pubblica amministrazione di concludere il contratto e della volontà del
provato manifestata con l'offerta ritenuta migliore (con la conseguenza che
da tale momento sorge il diritto soggettivo dell'aggiudicatario nei
confronti della stessa pubblica amministrazione), non è precluso
all'amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché
adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse
pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione:
in caso di aggiudicazione definitiva sussiste in capo all’Amministrazione
l’obbligo di inviare la comunicazione di avvio del procedimento di
autotutela.
Non si può
regolarizzare una cauzione provvisoria intestata alla sola capogruppo
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3660 del 19 giugno 2006 - La necessità dell’intestazione della polizza fideiussoria anche
alle imprese mandanti della costituenda ati deriva dall’esigenza di
coprire i rischi attinenti ai casi in cui l’inadempimento sia ascrivibile
a queste ultime e, quindi, di evitare che la stazione appaltante resti
sprovvista di adeguata garanzia nell’ipotesi in cui la violazione degli
obblighi connessi alla partecipazione alla gara (ivi compresa la
sottoscrizione del contratto) risulti addebitabile ad una o più imprese
mandanti.
Il fideiussore
deve sapere che sta garantendo un’Ati e non solo la mandataria
Tar Sardegna, Cagliari, sentenza n. 1460 del 14
luglio 2006 - E’ legittima una cauzione provvisoria che ,
sebbene richiesta dalla sola mandataria, sia prestata anche in relazione al
fatto delle mandanti : tale obbligo è osservato nel caso in cui il il
fidejussore (una società d’assicurazione) espressamente dichiari che la
presente polizza è prestata su mandato irrevocabile dalla Capogruppo in
nome e per conto della mandante – ai sensi dell’art. 109 D.P.R.
554/99” ovviamente specificando i nominativi delle ditte obbligate.
Giurisprudenza correlata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 356 del 25
gennaio 2003 - Il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado
considerando legittima e sufficiente la provvisoria intestata
all’associazione temporanea di imprese: la società assicuratrice si è
assunta formalmente l’obbligo di garantire nei confronti
dell’amministrazione l’intero raggruppamento di imprese non ancora
costituito.
Il secondo
classificato può ricorrere avverso dichiarazioni o alla documentazione
dell’aggiudicatario senza incontrare il limite di inammissibilità
collegato alla soglia di anomalia
Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1349 del 26
ottobre 2006 - Nel caso in cui l’aggiudicatario non
riesca a dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando,
l’aggiudicazione va al secondo in graduatoria che ben può quindi
proporre ricorso anche facendo valere censure riferite alle dichiarazioni o
alla documentazione primo senza incontrare il limite di inammissibilità
collegato alla soglia di anomalia.
In quali casi
l’operato di un ente estraneo alla pa può essere sottoposto al giudice
amministrativo?
Consiglio di Stato, sentenza n. 6537 del 7
novembre 2006 - Sia alla strega della legge sui lavori pubblici,
sia a norma di quella sulle pubbliche forniture, l’attività dell’ente
estraneo alla pubblica amministrazione acquisisce la connotazione
pubblicistica idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo
se l’iniziativa si realizza con il contributo di pubbliche risorse in
misura superiore al 50%.
Il parere
della Corte dei Conti
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della
Toscana, sentenza n. 505 del 12 settembre 2006 - E’ illegittimo
e fonte di danno erariale l’incarico conferito da un Comune ad un soggetto
esterno per la redazione delle denunce di sinistro alle assicurazioni,
l’accertamento delle circostanze, collaborazione con il personale interno
e rapporti diretti con l'utenza esterna, non trattandosi di mansioni che
necessitano dell’elevata professionalità richiesta dalla legge ma di
attività del tutto prevedibili della vita di un Comune (che le ha
soddisfatte attraverso i propri uffici sia prima che dopo il rapporto col
consulente esterno) senza alcun carattere di novità; tanto più laddove
l’attività di assistenza svolta dall’incaricato non differisca da
quella già demandati dal Comune ad una società di brokeraggio
assicurativo.
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