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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 13 novembre 2006

 

 


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Ci saranno tante modifiche al codice dei contratti pubblici………

E’ Iniziata (giovedì 9 novembre 2006) presso la Camera, VIII Commissione permanente (Ambiente), a seguito dell’audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro (8 novembre 2006)  sulle problematiche relative alla disciplina e controllo del settore degli appalti, la discussione sulla richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo (Consiglio dei ministri del 23.06.2006) concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tale richiesta è assegnata anche  alla V Commissione permanente (Bilancio)  nonché , alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre 2006.


L’aver stipulato una polizza facoltativa a copertura della propria responsabilità civile facilita l’esercizio del potere riduttivo del giudice della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’appello, sentenza  n. 466 del 15 luglio 2005 - Un medico (come qualsiasi altro dipendente di una pubblica amministrazione o di un Ente pubblico) che sottoscrive a proprie spese una polizza di responsabilità civile terzi, dimostra, per il giudice contabile, un chiaro impegno profuso volto a contribuire all'attenuazione del danno erariale: tale comportamento concretizzatisi nell'esborso alla parte lesa, a mezzo della propria assicurazione privata, stipulata, fra l'altro, per una copertura assicurativa superiore a quella prevista nel contratto di assicurazione della Asl, non può non essere suscettibile di una particolare valorizzazione sul piano dell’accettazione della riduzione dell’addebito, facendo quindi esercitare all’adito giudice il potere riduttivo.


I contratti pubblici non possono essere rinnovati

Consiglio di Stato, sentenza n. 6459 del 31 ottobre  2006 - All’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art.23 l. n.62/05, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti). 


Ancora in tema di controllo sostanziale fra imprese

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 12108 dell’8 novembre 2006 - I seguenti elementi sono idonei a comprovare la riferibilità ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima società delle decisioni formalmente attribuibili alle due diverse entità:a) polizze fideiussorie rilasciate dalla medesima compagnia di assicurazioni, a firma del medesimo procuratore di agenzia e autenticate nello stesso giorno dal medesimo notaio, nonché presentano numerazione progressiva successiva; b) entrambe le imprese hanno presentato sia la dichiarazione sostitutiva dei punti 3) e 4) del bando di gara utilizzando i modelli predisposti dal Comune di Milano che le copie conformi dei certificati dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti autenticati dai rispettivi legali rappresentanti ai sensi del dpr 445/2000; c) entrambe le imprese hanno presentato il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, non richiesto dal bando; d) entrambe le imprese sono state ammesse con riserva  nella seduta del 30.11.2005(con l’impegno) di presentare i certificati ISO, presentati in sede di gara; e) dall’esame delle integrazioni si è potuto accertare che i certificati di qualità sono stati autenticati lo stesso giorno presso il Comune di Salerno e gli originali risultano essere stati esibiti dalla medesima persona f) sussistono evidenti e stretti rapporti di parentela tra i soci delle due imprese


I principi matematici non possono essere applicati per analogia

Consiglio di Stato, sentenza n. 6561 del 7 novembre 2006 - Qualora una clausola della lex specialis di gara preveda un certo metodo di conteggio (regola dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale) per quanto concerne la valutazione del ribasso delle offerte, non è assolutamente scontato che lo stesso criterio, nel silenzio della norma, debba essere applicato anche al calcolo delle offerte anomale.


Le ragioni di opportunità da sole non giustificano il potere di annullamento: ci vuole l’illegittimità dell’atto

Consiglio di Stato, sentenza  n. 6560 del 7 novembre 2006 - Affinché l’amministrazione possa esercitare il potere di autotutela di annullamento di una procedura ad evidenza pubblica, non basta la motivazione (sufficiente e congrua) che in assenza dei “requisiti eccessivamente restrittivi”, la partecipazione alla gara “sarebbe stata certamente più ampia” ma ci vuole un’attenta analisi che porti il giudice, inequivocabilmente,  a decidere per la presenza di vizi di legittimità della procedura stessa, il cui accertamento appunto possa giustificarne l’annullamento: tanto più che l’esito della gara che ha visto la ammissione di un numero (7) di imprese partecipanti, superiore alla soglia minima di cinque, prevista dall’art. 22 del D. Lgs. n. 157/1995, comma 2. 


In caso di annullamento di un’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve essere avvisato

Consiglio di Stato, sentenza  n. 6456 del 31 ottobre  2006 - Non può non rilevarsi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, benché nei contratti della Pubblica Amministrazione l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della pubblica amministrazione di concludere il contratto e della volontà del provato manifestata con l'offerta ritenuta migliore (con la conseguenza che da tale momento sorge il diritto soggettivo dell'aggiudicatario nei confronti della stessa pubblica amministrazione), non è precluso all'amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione: in caso di aggiudicazione definitiva sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di inviare la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. 


Non si può regolarizzare una cauzione provvisoria intestata alla sola capogruppo

Consiglio di Stato, sentenza  n. 3660  del 19 giugno  2006 - La necessità dell’intestazione della polizza fideiussoria anche alle imprese mandanti della costituenda ati deriva dall’esigenza di coprire i rischi attinenti ai casi in cui l’inadempimento sia ascrivibile a queste ultime e, quindi, di evitare che la stazione appaltante resti sprovvista di adeguata garanzia nell’ipotesi in cui la violazione degli obblighi connessi alla partecipazione alla gara (ivi compresa la sottoscrizione del contratto) risulti addebitabile ad una o più imprese mandanti.


Il fideiussore deve sapere che sta garantendo un’Ati e non solo la mandataria

Tar Sardegna, Cagliari, sentenza n. 1460 del 14 luglio 2006 - E’ legittima una cauzione provvisoria che , sebbene richiesta dalla sola mandataria, sia prestata anche in relazione al fatto delle mandanti : tale obbligo è osservato nel caso in cui il il fidejussore (una società d’assicurazione) espressamente dichiari che la presente polizza è prestata su mandato irrevocabile dalla Capogruppo in nome  e per conto della mandante – ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 554/99” ovviamente specificando i nominativi delle ditte obbligate.

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 356 del 25 gennaio 2003 - Il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado considerando legittima e sufficiente la provvisoria intestata all’associazione temporanea di imprese: la società assicuratrice si è assunta formalmente l’obbligo di garantire nei confronti dell’amministrazione l’intero raggruppamento di imprese non ancora costituito. 


Il secondo classificato può ricorrere avverso dichiarazioni o alla documentazione dell’aggiudicatario senza incontrare il limite di inammissibilità collegato alla soglia di anomalia

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1349 del 26  ottobre 2006 - Nel caso in cui l’aggiudicatario non riesca a dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando, l’aggiudicazione va al secondo in graduatoria che ben  può quindi proporre ricorso anche facendo valere censure riferite alle dichiarazioni o alla documentazione primo senza incontrare il limite di inammissibilità collegato alla soglia di anomalia. 


In quali casi l’operato di un ente estraneo alla pa può essere sottoposto al giudice amministrativo?

Consiglio di Stato, sentenza n. 6537 del 7 novembre 2006 - Sia alla strega della legge sui lavori pubblici, sia a norma di quella sulle pubbliche forniture, l’attività dell’ente estraneo alla pubblica amministrazione acquisisce la connotazione pubblicistica idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo se l’iniziativa si realizza con il contributo di pubbliche risorse in misura superiore al 50%. 


Il parere della Corte dei Conti

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Toscana, sentenza n. 505 del 12 settembre 2006 - E’ illegittimo e fonte di danno erariale l’incarico conferito da un Comune ad un soggetto esterno per la redazione delle denunce di sinistro alle assicurazioni, l’accertamento delle circostanze, collaborazione con il personale interno e rapporti diretti con l'utenza esterna, non trattandosi di mansioni che necessitano dell’elevata professionalità richiesta dalla legge ma di attività del tutto prevedibili della vita di un Comune (che le ha soddisfatte attraverso i propri uffici sia prima che dopo il rapporto col consulente esterno) senza alcun carattere di novità; tanto più laddove l’attività di assistenza svolta dall’incaricato non differisca da quella già demandati dal Comune ad una società di brokeraggio assicurativo.