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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 19 aprile 2006

 

 


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Consiglio di Stato, sentenza n. 2023  dell’ 11 aprile 2006 - Differenza fra contraddittorio anticipato e contraddittorio successivo per la verifica dell’anomalia di un’offerta: l’amministrazione aggiudicatrice deve garantire una effettiva fase di valutazione dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte.


Consiglio di Stato, sentenza n. 2021 dell’11 aprile 2006 - In sede di verifica della congruità dell’offerta presentata in una gara d’appalto di lavori pubblici, il principio del contraddittorio successivo  mira a consentire un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine e quindi incontra un limite nel divieto – immanente al sistema – di trasformazione dell’offerta originaria in un quid sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni.


Consiglio di Stato, sentenza n.1893  del 7 aprile  2006 - Per l’affidamento dei servizi pubblici locali, tra i quali rientra pacificamente quello diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei cimiteri, l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente, senza che vi sia necessità di nessuna altra specifica disposizione,dalle norme contenute nel R.D.18 novembre 1923, segnatamente dagli articoli 3 e 6, e nel R. D. 23 maggio 1924 n. 827, in particolare dall’articolo 41, norme che impongono, per ogni attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle Amministrazioni stesse.


Consiglio di Stato, sentenza n. 2010 dell’ 11 aprile  2006 - Alla luce del diritto comunitario si deve consentire la partecipazione alle gare di appalto sia di lavori, che di servizi, non solo delle a.t.i. già costituite, ma anche di quelle che si costituiranno solo in caso di aggiudicazione, e che al momento della partecipazione alla gara abbiano manifestato tale intenzione, ed inoltre deve essere consentita la partecipazione dei consorzi stabili non solo ai pubblici appalti di lavori, ma anche a quelli di servizi. - Alla luce della direttiva comunitaria n. 92/50 relativa agli appalti di servizi pubblici, e direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, un operatore economico, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, può avvalersi dei requisiti di altri soggetti, purché provi di poter disporre delle risorse di altri soggetti. Un consorzio può avvalersi dei requisiti dei consorziati .


Consiglio di Stato, sentenza n. 356 del 25 gennaio 2003 - in materia di obbligazione sottoscritta dal fideiussiore quando si tratta di Ati.


Consiglio di Stato, sentenza n. 5309 del 18 settembre  2003   Vanno ritenute legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate e che resta del tutto irrilevante, la circostanza che, nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata, la costituzione dell’a.t.i. sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione.


Consiglio di Stato, sentenza n.1903 del 7 aprile 2006 - Le ATI non possono in alcun modo variare la loro composizione rispetto “a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”.


Consiglio di Stato, sentenza n. 2006 dell’ 11 aprile 2006 - E’ legittimo un bando che preveda, oltre all’attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, comprovante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, l’ulteriore requisito del possesso degli elementi del sistema di qualità aziendale (qualora non obbligatoria): esiste infatti il potere della stazione appaltante di richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, requisiti ulteriori a quelli normativamente previsti.


Consiglio di Stato, sentenza n. 699 del 20 febbraio  2006 - Anche se non è ancora stato sottoscritto il contratto, ma l’amministrazione ha già provveduto, per motivi d’ urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, la controversia relativa ad effettive o supposte inadempienze della impresa deve essere sottoposta al giudice civile e non a quello amministrativo, anche riguardo all’escussione della garanzia provvisoria.


Tar Toscana, Sezione II di Firenze, sentenza n. 6467 del 20 dicembre 2004 - Appare del tutto legittima l’escussione della garanzia provvisoria a seguito di revoca dell’aggiudicazione per mancata consegna  (ancorché anticipata) dei lavori.