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Consiglio di Stato, sentenza n.
2023 dell’ 11 aprile 2006 - Differenza fra contraddittorio
anticipato e contraddittorio successivo per la verifica dell’anomalia di
un’offerta: l’amministrazione aggiudicatrice deve garantire una
effettiva fase di valutazione dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in
contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente,
successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle
giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte.
Consiglio di Stato, sentenza n.
2021 dell’11 aprile 2006 - In sede di verifica della congruità
dell’offerta presentata in una gara d’appalto di lavori pubblici, il
principio del contraddittorio successivo
mira a consentire un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti
in origine e quindi incontra un limite nel divieto – immanente al sistema
– di trasformazione dell’offerta originaria in un quid sostanzialmente
nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni.
Consiglio di Stato, sentenza
n.1893 del 7 aprile 2006
- Per l’affidamento dei servizi pubblici locali, tra i quali rientra
pacificamente quello diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei
cimiteri, l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende
direttamente, senza che vi sia necessità di nessuna altra specifica
disposizione,dalle norme contenute nel R.D.18 novembre 1923, segnatamente
dagli articoli 3 e 6, e nel R. D. 23 maggio 1924 n. 827, in particolare
dall’articolo 41, norme che impongono, per ogni attività contrattuale
della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai
soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per
fornire beni alle Amministrazioni stesse.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2010 dell’ 11 aprile
2006 - Alla luce del diritto
comunitario si deve consentire la partecipazione alle gare di appalto
sia di lavori, che di servizi, non solo delle a.t.i. già costituite, ma
anche di quelle che si costituiranno solo in caso di aggiudicazione, e che
al momento della partecipazione alla gara abbiano manifestato tale
intenzione, ed inoltre deve essere consentita la partecipazione dei consorzi
stabili non solo ai pubblici appalti di lavori, ma anche a quelli di
servizi. - Alla luce della direttiva
comunitaria n. 92/50 relativa agli appalti di servizi pubblici, e
direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, un operatore
economico, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, può avvalersi dei
requisiti di altri soggetti, purché provi di poter disporre delle risorse
di altri soggetti. Un consorzio può avvalersi dei requisiti dei consorziati
.
Consiglio di Stato, sentenza n. 356
del 25 gennaio 2003 - in materia di obbligazione sottoscritta dal
fideiussiore quando si tratta di Ati.
Consiglio di Stato, sentenza n.
5309 del 18 settembre 2003
– Vanno ritenute
legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e
tempestivamente raggruppate e che resta del tutto irrilevante, la
circostanza che, nelle procedure indette con il metodo della licitazione
privata, la costituzione dell’a.t.i. sia intervenuta dopo la fase di
prequalificazione.
Consiglio di Stato, sentenza
n.1903 del 7 aprile 2006 - Le ATI non possono in alcun modo variare la
loro composizione rispetto “a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta”.
Consiglio di Stato, sentenza n.
2006 dell’ 11 aprile 2006 - E’ legittimo un bando che preveda, oltre
all’attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, comprovante il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, l’ulteriore requisito del possesso degli elementi del sistema di
qualità aziendale (qualora non obbligatoria): esiste infatti il potere
della stazione appaltante di richiedere, ai fini della partecipazione alla
procedura di gara, requisiti ulteriori a quelli normativamente previsti.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 699 del 20 febbraio 2006
- Anche se non è ancora stato sottoscritto il contratto, ma
l’amministrazione ha già provveduto, per motivi d’ urgenza, alla
consegna anticipata dei lavori, la controversia relativa ad effettive o
supposte inadempienze della impresa deve essere sottoposta al giudice civile
e non a quello amministrativo, anche riguardo all’escussione della
garanzia provvisoria.
Tar Toscana, Sezione II di Firenze, sentenza
n. 6467 del 20 dicembre 2004 - Appare del tutto legittima l’escussione
della garanzia provvisoria a seguito di revoca dell’aggiudicazione per
mancata consegna (ancorché
anticipata) dei lavori.
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