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La
dimostrazione dei requisiti speciali
Consiglio di Stato, sentenza n. 5324 del 14
settembre 2006 - Sorteggio dei requisiti di ordine speciale: la
legge non richiede il mendacio doloso in quanto non ha importanza
l’elemento psicologico dell’inadempimento.
Giurisprudenza
richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 2482 dell’ 8
maggio 2002 - Art 10 comma 1 quater della Legge Merloni: le tre
conseguenze sono parallele ed autonome: non c’è differenza tra
inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale
(mancanza dei requisiti per partecipare alla gara).
Se
il bando nulla dice…
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 8493 del 15
settembre 2006 - Sorteggio dei requisiti speciali (ora art. 48 dl
163/2006) : qualora né il bando di gara né il relativo disciplinare
contengano alcuna indicazione circa i documenti da presentare a riprova dei
requisiti dichiarati, l’Amministrazione è tenuta a consentire alla
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, attraverso documenti con
efficacia probatoria certa anche in assenza dei documenti contabili
istituzionalmente chiamati a fornire la prova purchè la documentazione
presentata risultasse comunque idonea a dimostrare l’esistenza dei
suddetti requisiti.
Principio di autotutela per l’annullamento degli atti di gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 5328 del 14
settembre 2006 - La coerenza dell’azione amministrativa è un
valore perseguito dall’ordinamento e pertanto al fine di tutelare tale
valore è ammissibile l’uso dei poteri di autotutela al fine di rimuovere
atti viziati per contraddittorietà.
Elementi che devono essere noti sin dalla partecipazione
Consiglio di Stato, sentenza n. 5323 del 14
settembre 2006 - Offerta economicamente più vantaggiosa: è
fatto obbligo alle stazioni appaltanti di enunciare nel capitolato d’oneri
o nel bando di gara i criteri che intendono applicare per assicurare che i
partecipanti alla gara d’appalto conoscano, attraverso la lettura del
bando di gara, in base a quali parametri verrà effettuata la valutazione,
in modo da conoscere sin dalla partecipazione gli elementi che possono
influenzare l’offerta.
Illegittima inserzione di una clausola che attribuisce valore
nettamente preponderante a servizi gratuiti complementari rispetto a quelli
principali, oggetto del contratto
Consiglio di Stato, sentenza n. 5192 del 7
settembre 2006 - Servizi gratuiti complementari: non è
censurabile ex se la circostanza che una lettera d’invito abbia
facultato gli istituti partecipanti a presentare un progetto tecnico con
offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato
d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o
“aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base di
gara, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità che
detti servizi, per così dire, accessori non snaturino l’oggetto
della gara acquisendo un valore preponderante in seno ai criteri di
valutazione.
Obbligo di immediata impugnazione di quelle clausole che
rappresentano una lesione concreta ed attuale.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5185 del 7
settembre 2006 - Le clausole di un bando di gara che
effettivamente potrebbero impedire la partecipazione, nel cui ambito
ordinariamente si collocano quella che stabiliscono il possesso di requisiti
di ammissione, devono essere immediatamente impugnate; mentre se il
ricorso attiene ai criteri dell’aggiudicazione (sugli elementi
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) , l’impresa per fare
valere i propri diritti, deve prima presentare domanda di partecipazione.
Termini e modalità di
presentazione dei ricorsi
Consiglio di Stato, sentenza n. 5191 del 7
settembre 2006 - L’ammissione di un concorrente non lede
immediatamente un altro partecipante alla selezione, ma lo pregiudica
soltanto nel momento in cui, in conseguenza di tale ammissione, egli non
consegua l’utilità sperata, ovvero la definitiva aggiudicazione: è
dunque dalla conoscenza di questa che inizia a decorrere il termine per far
valere i vizi del procedimento, attraverso l’impugnazione del
provvedimento conclusivo.
Mercato dei prodotti informatici: l’indice di diffusione di un determinato prodotto è un buon elemento per saggiarne la qualità
Consiglio di Stato, sentenza n. 5191 del 7
settembre 2006 file - Gara per l’affidamento della fornitura,
installazione, attivazione e manutenzione di “personal computer”: è
ragionevole ed ammissibile che l’Amministrazione – nell’attribuzione
dei punteggi ai fini della selezione dell’offerta più vantaggiosa - -
stabilisca un griglia di valutazione in base alla “quota di mercato dei PC
forniti” in quanto in un mercato sofisticato e soggetto ad una evoluzione
tecnologica molto rapida, il criterio di una presenza consistente e
verificabile sul mercato non è affatto arbitrario.
Non c’è obbligo
per il giudice amministrativo di avvalersi di un CTU
Consiglio di Stato, sentenza n. 5251 dell’11
settembre 2006 - Per decidere sugli apprezzamenti tecnici della
p.a., il giudice amministrativo ha la facoltà e non l’obbligo di
avvalersi di consulenti.
Le
condizioni di accettazione di un ricorso
Consiglio di Stato, sentenza n. 5144 del 6
settembre 2006 - E’ mancante di interesse a ricorrere e
in ogni caso da rigettare il ricorso proposto in tema di selezione per la
scelta dell’altro contraente, quando a priori risulti con certezza che il
ricorrente, anche in caso di annullamento degli atti impugnati, non potrebbe
risultare vincitore, stante la mancata dimostrazione del c.d. superamento
della prova di resistenza e di prova della marginalità dei punteggi.
La
pa deve sempre verificare l’affidabilità dell’altro contraente
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della
Regione Toscana, sentenza n. 468 dell’ 1 agosto 2006 - La Corte dei Conti afferma la responsabilità amministrativa per
danno erariale a carico di alcuni amministratori comunali nonché del
segretario (quale garante della legalità e correttezza amministrativa ),
per aver deliberato l' affidamento di un servizio televisivo ad una ditta,
nonché l' assunzione a carico dell' Ente delle spese di ospitalità
per la troupe e per l' allestimento degli esterni necessari alle riprese,
tutto ciò in assenza di alcuna verifica sulla credibilità della proposta,
dimostratasi infatti truffaldina.
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