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La
lex specialis di gara va aggiornata con un nuovo requisito generale non
contemplato, ancora, nell’articolo 38 del dl 163/2006
Nuova causa di esclusione per la partecipazione
a procedure ad evidenza pubblica (con conseguente escussione della cauzione
provvisoria in caso di “mancata” verifica) relativa alla perdita della
capacità giuridica a sottoscrivere i contratti con la pa: le
amministrazioni devono prevedere nella lex specialis di gara l’obbligo di
dichiarazione da parte delle ditte partecipanti a non essere state,
nell’ultimo biennio, sottoposte al provvedimento interdittivo di cui alla Circolare Ministero delle infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 -
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448 (rectius: 248), recante:
"Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro"
L’amministrazione
straordinaria non è causa di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura ad evidenza pubblica
Per il codice dei contratti se una impresa si
trova in amministrazione straordinaria, può partecipare agli appalti in
quanto l’autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività economica
deve consentire loro un'effettiva presenza sul mercato.
Giurisprudenza correlata
Consiglio di Stato , sentenza n. 4241 del 6
agosto 2001 - Impresa in amministrazione straordinaria: l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio, rilasciata dall’autorità amministrativa
sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale condotta alla stregua di
criteri economici, sociali e di affidabilità, che è finalizzata alla
conservazione dell’impresa, considerata suscettibile di risanamento, deve
consentire all’impresa autorizzata una effettiva presenza sul mercato,
subordinata, ovviamente, alla sussistenza dei prescritti requisiti
sostanziali – o di altri equipollenti -, ma prescindendo da quelli che
l’impresa in amministrazione straordinaria., proprio perché in tale
condizione, non può avere.
Se la ditta
richiede la restituzione della provvisoria…
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 2980 del 9
novembre 2006 - Se un’impresa richiede alla stazione
appaltante la restituzione della cauzione provvisoria, non può
successivamente proporre alcun ricorso davanti al Tar per la stessa
procedura pubblica.
La competenza
territoriale dei Tar
Consiglio di Stato, sentenza n. 6729 del 17
novembre 2006 - La competenza di ogni singolo Tar riguarda le controversie
relative ad atti e provvedimenti emessi dagli enti territoriali la cui sede
è nella propria circoscrizione.
Si può
valorizzare la capacità del partecipante in ragione dell’esperienza
pregressa maturata nello svolgimento di servizi analoghi
Consiglio di Stato, sentenza n. 6682 del 14
novembre 2006 - La giurisprudenza del Consiglio di Stato è
concorde nell’ammettere la possibilità di prevedere requisiti di
partecipabilità più rigorosi di quelli indicati nell’art. 14 D.Lgs. 17
marzo 1995 n. 157 purché non discriminanti, illogici e sproporzionati
rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto e congrui
rispetto alle regole proprie del settore.
Deve essere
l’amministrazione a provare l’esistenza di un errore scusabile
Consiglio di Stato, sentenza n. 6608 del 9
novembre 2006 - In tema di responsabilità civile
extracontrattuale della pa è compito dell ’amministrazione dimostrare che
si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti
giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione
incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del
fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di
illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata: si deve, peraltro, tenere
presente che molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità
dell'errore sono questioni di interpretazione ed applicazione delle norme
giuridiche, inerenti la difficoltà interpretativa che ha causato la
violazione; in simili casi il profilo probatorio resta in larga parte
assorbito dalla questio iuris, che il giudice risolve autonomamente con i
propri strumenti di cognizione in base al principio iura novit curia.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 3981 del 23
giugno 2006 - L’ errore scusabile è configurabile, in caso di
contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di
formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante
complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri
soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata: si deve, peraltro, tenere
presente che molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità
dell'errore sono questioni di interpretazione ed applicazione delle norme
giuridiche, inerenti la difficoltà interpretativa che ha causato la
violazione.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3981 del 23
giugno 2006 - Mentre per la
responsabilità della pubblica amministrazione è sufficiente la colpa,
anche lieve, dell’apparato, i pubblici dipendenti sono chiamati a
rispondere, anche nell’azione diretta del terzo danneggiato, solo a titolo
di colpa grave, come esplicitato dall’art. 23 del T.U. n. 3/1957,
richiamato anche per gli altri settori del pubblico impiego, in cui la
responsabilità verso i terzi dei dipendenti è limitata alle violazioni
commesse con dolo o colpa grave.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5860 del 24 ottobre 2002 - L’eventuale utile d’impresa, normalmente quantificabile nel 10%
del prezzo offerto, potrebbe essere riconosciuto spettante nella sua
interezza se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto
utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di
altri servizi: qualora una tale dimostrazione non venga offerta, è da
ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e
manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in
parte ridotta la propria perdita di utilità.. In questa situazione, sembra
potersi equitativamente riconoscere spettante un compenso per una
percentuale globale del 5% dell’offerta dalla stessa appellante formulata.
In tema di onere
della prova in capo al danneggiato
Consiglio di Stato, sentenza n. 6680 del 14
novembre 2006 - E’ sull’impresa che richiedere il
risarcimento del danno che grava l’onere di provarne la consistenza senza
tale attività possa essere demandata all’adito giudice amministrativo
Giurisprudenza richiamata
Consiglio di Stato, sentenza n. 5500 del 10
agosto 2004 - La comune ascrizione dell’illecito commesso
dall’amministrazione nell’esercizio dell’attività provvedimentale allo schema della responsabilità extracontrattuale
implica, innanzitutto, che incombe al ricorrente (presunto danneggiato)
l’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale, la sua
riconducibilità eziologia all’adozione del provvedimento illegittimo e la
sua misura: ne consegue che il ricorrente non potrà limitarsi ad addurre
l’illegittimità dell’atto, valendosi, ai fini della sua
quantificazione, del principio dispositivo con metodo acquisitivo e, quindi,
della sufficienza dell’allegazione di un principio di prova, ma dovrà
compiere l’ulteriore sforzo probatorio di documentare il pregiudizio
patrimoniale del quale chiede il ristoro nel suo esatto ammontare (pur con i
limiti ontologici dell’assolvimento di tale onere).
Il giudice
amministrativo ben può avvalersi di un consulente esterno
Consiglio di Stato, sentenza n. 6608 del 9
novembre 2006 - La correttezza delle operazioni tecniche
effettuate dalle amministrazioni pubbliche può essere verificata dal
giudice amministrativo anche avvalendosi di una Consulenza Tecnica di
Ufficio.
Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, delibera n. 17 del
13 ottobre 2006
Le società a totale partecipazione pubblica
totalitaria o maggioritaria costituite da un ente territoriale per lo
svolgimento di alcuni compiti e funzioni pubbliche mantengono la natura di
ente pubblico ove, per il raggiungimento dello scopo per il quale sono state
istituite, utilizzino risorse pubbliche in misura superiore a quelle
private: in tale caso, inoltre, trattandosi di enti pubblici, i loro
risultati, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro
consolidamento con i risultati dell’ente pubblico costitutore, debbono
essere conteggiati insieme a quest’ultimo al fine di calcolare le
grandezze di finanza pubblica relative al Patto di stabilità interno,
cosicché se la società durante la sua attività genera debito non può che
trattarsi di debito pubblico.
Ricorso
all’indebitamento per finanziare un debito fuori bilancio: riconosciuta
una sanzione pecuniaria, a favore dello stato, per illecito amministrativo
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana, sentenza n. 3198 del 7 novembre 2006 - Il giudizio per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 30,
comma 15, della legge 289/2002, intesa quale una fattispecie sanzionatoria
volta a reprimere un particolare illecito amministrativo rappresentato dal
ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di
investimento, non è assimilabile ad un ordinario giudizio di responsabilità
amministrativa e, conseguentemente, non è vincolato al rispetto di
quei passaggi procedurali imposti dall'art. 5 della Legge 19/1994 ovvero
risulta dalla ricorrenza dell'elemento soggettivo connotato in termini
di gravità della colpa.
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