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Parere del
Consiglio di Stato sulle modifiche al codice dei contratti pubblici
Parere Consiglio di Stato Sezione Consultiva per
gli Atti Normativi 28/9/2006 n. 3641
In particolare si ribadisce che nei contratti al
di sotto della soglia comunitaria compete allo Stato la fissazione di comuni
principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la
legittimità dell’applicabilità alle Regioni dei principi desumibili
dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là
dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale
obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla
violazione dell’obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte
cost. n. 345 del 2004).
In ogni caso, appare opportuno soprassedere ad
eventuali modificazioni dell’art. 4 del codice, come pure del successivo
art. 5, in attesa di conoscere le decisioni della Corte costituzionale sui
ricorsi di legittimità costituzionale che, in relazione a dette norme, sono
stati recentemente proposti dalle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo
Codice dei
contratti pubblici: la riduzione delle cauzioni (50% in caso di
certificazione di qualità) in un appalto di servizi o di forniture
Nel codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo 163/2006), per quanto concerne gli appalti di lavori, non ci
sono problemi da parte dell’amministrazione ad accettare una cauzione
definitiva (e ovviamente quella provvisoria, come da art. 75 comma 7, anche
in assenza di menzione nella lex specialis di gara) ridotta al 50% in
presenza della certificazione di qualità (facente parte della Soa per
importi di lavori superiori ai 150.000 euro), in quanto tale possibilità è
esplicitamente prevista dall’articolo 40, non è così negli appalti di
servizi e forniture in quanto nell’articolo 113 non si fa alcuna menzione
a tale beneficio.
Giurisprudenza collegata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 2466 del 3
maggio 2006 - Bando di gara pubblicato nel marzo 2004 che richiede
espressamente l’attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di
lavori pubblici devono essere in possesso a decorrere dal 2003: legittima
l’esclusione di una ditta in possesso di un’attestazione Soa emessa in
data 22.10.2001 e valida fino al 22.10.2004 in quanto non contenente la
dichiarazione relativa al possesso della qualità.
Consiglio di Stato, sentenza n. 231 del 31
gennaio 2005 - Corretta appare l’ esclusione di una ditta che,
pur avendo presentato una cauzione di importo insufficiente rispetto a
quello stabilito dal disciplinare di gara, non si è contestualmente
premurata di allegare all’offerta l’unica documentazione, prevista dal
bando a pena di esclusione, atta a giustificare la riduzione della cauzione
stessa ai sensi dell’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 (ora
art. 40 del decreto legislativo 163/2006).
Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza n. 2710
del 22 dicembre 2003 - Non può essere condiviso il principio secondo
il quale si pretenderebbe di equiparare le due diverse posizioni della
certificazione di qualità e della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità anche ai fini
della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria,
trattandosi di situazione obiettivamente diverse che possono essere
equiparate soltanto in presenza di una esplicita scelta legislativa in tal
senso.
Problematiche relative alle polizze provvisorie
prestate in favore delle Ati e possesso della certificazione di qualità.
Consiglio di Stato, sentenza n. 435 del 14
febbraio 2005 - Le certificazioni di qualità sono volte ad assicurare che
l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni
accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi
delineati a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione
complessiva dell’attività e l’intero svolgimento delle diverse fasi;
secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono
un requisito tecnico di carattere soggettivo, e devono essere possedute da
ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che essi siano
incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni eseguibili
da alcune soltanto delle imprese associate.
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 668 del 29
marzo 2006 - e Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7802 del 20 aprile
2005 - Ai fini dell’ammissione alla gara, qualora le imprese partecipanti
intendano avvalersi del beneficio del versamento della cauzione in forma
ridotta devono provare, necessariamente, il possesso della certificazione,
esclusivamente, attraverso le attestazioni SOA.: non è sufficiente che il
concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di
qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall’organismo di
certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante
l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta
accreditato allo svolgimento della propria attività.
Le cauzioni negli
appalti di servizi e forniture
Tar Sardegna, Cagliari, sentenza n. 2119
del 16 ottobre 2006 - È da ritenersi non praticabile la strada
della trasposizione della disciplina dei lavori pubblici alla materia dei
servizi se non con riguardo alle disposizioni che costituiscono espressione
di principi generali applicabili a tutte le gare pubbliche
Giurisprudenza collegata:
Consiglio di Stato, sentenza n 882 del 28
febbraio 2006 - Per essere ammessi ad un appalto di forniture con una
cauzione dimezzata per la presenza della certificazione di qualità, non
basta evocare le norme della Merloni ma tale beneficio deve essere
espressamente previsto nel bando di gara, altrimenti è legittima
l’esclusione né può essere accettata l’integrazione della garanzia in
quanto si violerebbe la par condicio.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3051 del
23 maggio 2006 - Appalto di servizi: è lecito presentare una cauzione
provvisoria i cui riferimenti di Legge siano quelli di un appalto di lavori
(mero errore materiale l’improprio richiamo alla legge Merloni) semprechè
sia esplicito e palese il fatto che la garanzia si riferisca al preciso
oggetto dell’appalto al quale l’impresa intende partecipare, anche se
tali precisazioni sono contenute in un’appendice di polizza: Attenzione
agli obblighi nel nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo
163/2006) in quanto diversi dalla Merloni!
Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 346 del 15
gennaio 2005 e Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 3793 del 14 ottobre
2005 - Nel caso in cui l’Amministrazione voglia estendere la normativa
degli appalti pubblici di lavori, anche agli appalti di forniture o di
servizi, tale volontà deve trovare esplicita espressione nel bando di gara,
altrimenti le norme della Merloni non possono essere estese per analogia.
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 291
dell’ 1 febbraio 2006 - Appalto di servizi: la clausola del bando che
prescrive, per la partecipazione ad una gara per l’affidamento del
servizio di pulizia degli edifici comunali, la produzione
dell’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia a copertura di
eventuali mancati pagamenti di stipendi e contributi per i propri
dipendenti, e la clausola del capitolato speciale d’appalto che impone
l’obbligo della costituzione della predetta garanzia fideiussoria in capo
al soggetto riuscito aggiudicatario dell’appalto, è legittima ed è
fondata sulla distinzione che esiste fra il rischio coperto con una polizza
di responsabilità civile terzi (responsabilità civile extracontrattuale) e
una polizza cauzione (responsabilità civile contrattuale).
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 14358 del
dicembre 2005 - Appalto di forniture: la mancata conformità dei campioni
forniti alle specifiche di gara, non essendo ammesse varianti, né proroghe
al termine di consegna dì prototipi di fornitura, né consegne parziali dei
prototipi, comporta per l'Amministrazione comunale di dover disporre
l’esclusione dell’offerta risultata non conforme alle specifiche di gara
e pertanto, in presenza di un’aggiudicazione illegittima, la conseguenza
è l’escussione della garanzia provvisoria.
Mancata
sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario
Tar Sardegna, Cagliari, sentenza n. 2221 del 16
ottobre 2006 - Indubbiamente il rischio coperto dalla
cauzione provvisoria è quello della mancata sottoscrizione del contratto da
parte dell’aggiudicataria: anche se nella lex specialis di gara, tale
circostanza non viene espressamente prevista è sufficiente che la la
fideiussione venga data “a garanzia degli obblighi inerenti alla
partecipazione a gara d’appalto”.
I requisiti
richiesti in caso di Ati
Consiglio di Stato, sentenza n. 6144 del
16 ottobre 2006 - E’ corretto il comportamento
della Amministrazione appaltante che fissa per le mandanti un limite minimo
di possesso dei requisiti previsti nel bando (nel caso di specie del 25%)
per evitare che un servizio in cui ha rilievo particolare la gestione
unitaria possa essere svolto da un numero eccessivo di soggetti in
associazione di impresa.
Possibilità di
indire annualmente il servizio di trasporto scolastico
Consiglio di Stato, sentenza n. 6151 del 16
ottobre 2006 - La giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene
che un impresa sia legittimata ad impugnare il provvedimento di affidamento
a trattativa privata di un servizio , al quale essa può aspirare, mediante
partecipazione alla gara che l’amministrazione potrebbe indire.
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Dal
Sole 24 Ore del 23 ottobre: Contratti.
Il costo può essere calcolato annualmente Lo scuolabus è «frazionabile»
Se vengono
smarriti dei documenti…
Consiglio di Stato, sentenza n. 6190 del 17
ottobre 2006 - L’applicazione dei principi di tutela
dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in una con
la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel
suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa
della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto
partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura.
L’esistenza
del conflitto di interessi preclude al beneficio del rimborso delle spese
legali
Consiglio di Stato, sentenza n. 5986 del 9
ottobre 2006 - Qualora un'amministrazione si sia costituita
parte civile in un procedimento penale nei confronti di un
dipendente e penda a carico del medesimo un procedimento davanti alla Corte
dei conti per gli stessi fatti, legittimamente la medesima amministrazione
nega il rimborso delle spese legali al dipendente (poi assolto dalla corte
di appello), per la sussistenza del conflitto di interessi di cui all'art.
67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 e ciò indipendentemente da ogni
valutazione attinente all’esito del procedimento penale ed
all’accertamento della responsabilità contabile del dipendente.
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