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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 25 luglio 2006

 

 


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La polizza dei progettisti esecutivi potrebbe non essere valida…

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Con la  sentenza n. 13659 del 13 giugno 2006, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione permettono ad un danneggiato (persona giuridica o fisica) di richiedere il risarcimento del danno nei confronti della pa, senza obbligatoriamente chiedere anche l’annullamento del provvedimento illecito :attenzione alle ripercussioni in caso di appalto di lavori,sull’operatività della polizza del progettista esecutivo,sia dipendente della Stazione appaltante che libero professionista. Questa considerazione resta comunque valida anche dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti il quale, pur prevedendo a 60 gg dal 1 luglio 2006 (sic! Prima dell’emanazione del relativo nuovo regolamento di attuazione) un’attivazione governativa per la redazione dei nuovi testi di fideiussioni e polizze, puo’ tuttavia permettere, ma solo per polizza car e quella dei progettisti esecutivi, che le amministrazioni accettino i testi come da dm 123/2004


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In House Providing

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Consiglio di Stato, sentenza n. 4440 del 13 luglio 2006 - Impossibilità di derogare alla regola dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario o affidatario dell’appalto del servizio pubblico in ossequio ai principi di diritto comunitario qualora un Comune detenga soltanto il 51% del capitale sociale della SpA  ed inoltre anche i poteri del consiglio di amministrazione non risultano in alcun modo limitati o correlati a qualche forma di controllo da parte dell’Ente, salvi i poteri spettanti alla maggioranza dei soci secondo il diritto comune.


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Sulla L. 241/90

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Consiglio di Stato, sentenza n. 4609 del 20  luglio 2006 - Il proprietario confinante con un immobile, ove è stato realizzato un abuso edilizio, ha un interesse alla conclusione del procedimento di condono entro i termini previsti dalla legge.


Consiglio di Stato, sentenza n. 4603 del 20  luglio 2006 - Il decreto ministeriale di annullamento della autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dall’avviso del procedimento.


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L’angolo delle sentenze

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Tar Lazio, Latina, sentenza n. 429  del 5 luglio  2006  - La Scheda tipo 1.1 e la Scheda Tecnica 1.1 di cui al DM 123/2004  – eterointegrative della lex specialis del bando ed espressione di norme imperative inderogabili – abilitano i concorrenti a presentare alla stazione appaltante i (soli) relativi modelli (Scheda tecnica) debitamente compilati e sottoscritti per accettazione incondizionata delle condizioni previste nello Schema tipo.


Tar Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 67 del 20 febbraio 2006 - In materia d’appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure d’affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono  origine dall’esecuzione del contratto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.


Tar Veneto, Venezia, sentenza n. 1933 del 29 giugno 2006 - Se, invero, sotto un profilo generale, ha rilievo, sotto più aspetti, la forza maggiore al fine di sottrarre il soggetto obbligato dalle conseguenze dell’inadempimento, deve dirsi che ciò non può affermarsi con riguardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia (fideiussione, cauzione per le quali si applica la disciplina concernente la fideiussione  ex artt. 1936 ss. del codice civile) per di più allorquando si tratti di fideiussione bancaria o polizza assicurativa “a prima richiesta.


Tar Lazio, Roma, sentenza n. 5766  del 12 luglio 2006 - Nei contratti della pubblica amministrazione, anche ad intervenuta aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, non sia precluso all’amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione stessa.

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6931 del 22 ottobre 2004 - In puntuale applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, postulati dall’articolo 97 della Costituzione, un’amministrazione che abbia ricevuto un esposto relativamente a presunte irregolarità in corso di gara, ha il dovere di verificarne la fondatezza.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6281 del 13 novembre  2002 - Viene negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera , sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche.


Tar Campania, Napoli, sentenza n.7610 del 14 luglio 2006La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta all’aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all'amministrazione di imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento: la richiesta puo’ essere fatta anche via fax  in quanto ciò che rileva è l'effettiva cognizione che l'interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione. 

Giurisprudenza richiamata: Tar del Lazio, Sez III di Roma, sentenza n. 2589 del 19 marzo 2004 - Può giustificarsi la mancanza di cognizione della richiesta di documentazione, anche successivamente alla riparazione dello stesso fax, del documento spedito dalla stazione appaltante, non stampato proprio a causa della avvenuta perdita di memoria del fax causata dallo stesso guasto ovvero dai lavori di riparazione posti in essere sulla macchina.


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Il parere della Corte dei Conti

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Corte  dei  Conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione Basilicata, sentenza n. 159 del  5 giugno 2006 - Poiché la colpa grave presuppone la macroscopica violazione di norme e l'assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso, non vanno ritenuti responsabili il Revisore dei Conti e il responsabile dell’Ufficio Finanziario di un Comune che, a fronte di una sentenza che ““Dichiara altresì compensate le spese di giudizio”, hanno rimborsato ad alcuni amministratori le spese legali da questi sostenuti in due giudizi davanti alla Corte dei Conti (ultima sentenza assolutoria per mancanza di colpa grave): la nascita del diritto al rimborso delle spese, la legge parla solo di “definitivo proscioglimento” e non c'è dubbio che tale è una sentenza di assoluzione anche se solo per difetto di gravità della colpa.