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Legittima una procedura ristretta riservata
a ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata in alcune regioni
specifiche
Consiglio di Stato, sentenza n. 5377 del 15
settembre 2006 - L’interesse pubblico sotteso al rispetto del
principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare
pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, deve
necessariamente coordinarsi con la tutela delle specifiche esigenze della
stazione appaltante, anche di quelle connesse alle modalità di svolgimento
dei controlli e delle risorse finanziarie a disposizione e alla necessità
di ottimizzare le risorse personali a disposizione: è quindi legittima
una clausola territoriale che limita la partecipazione alla gara a
ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata in alcune regioni.
Responsabilità della pa intesa come apparato solo
per colpa grave. Conflitto di interesse nella pa
Consiglio di Stato, sentenza n. 5444 del 19
settembre 2006 - Poiché non c’è colpa grave, non c’è
risarcimento. Le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito
dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere
rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di
imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano
contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le
funzioni che gli vengono attribuite: non è quindi corretto che partecipi in
Ati , ad una procedura pubblica, una Società che risulta essere socio di
minoranza di una S.r.l., a cui la stessa amministrazione appaltante ha
affidato consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione del bando e
assistenza tecnica nella verifica della gestione - garantita per tutta la
durata del contratto
Giurisprudenza
richiamata e correlata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 32 del 10
gennaio 2005 - Il consiglio di Stato (n. 32/2005) sancisce una
svolta nel criterio della colpa (solo grave) della pa come apparato ( e
quindi non solo del singolo dipendente norma del dpr n. 3/1957 a seguito di
attività materiale) nella responsabilità civile terzi per perdite
patrimoniali (lesione di interessi legittimi a seguito di attività
provvedimentale illegittima) Responsabilità civile extracontrattuale della
pa per attività provvedimentale: inevitabile giudizio di colpevolezza nella
violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua
portata vincolante ovvero esclusione per colpa lieve!
Consiglio di Stato, sentenza n. 478 del 15
febbraio 2005 - Il supremo giudice amministrativo stabilisce i criteri
per l’accertamento del requisito dell’elemento soggettivo, nella
fattispecie di responsabilità dell’amministrazione, per attività
provvedimentale illegittima: dolo e colpa grave! Esistono due modelli di
tutela risarcitoria: reintegrazione in forma specifica e risarcimento per
equivalente (forma “surrogatoria”) ; quest’ultima soluzione varia a
seconda che il criterio di aggiudicazione sia stato quello del prezzo più
basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Codice
dei contratti pubblici : il fideiussore della definitiva può essere diverso
dal garante della provvisoria
Il decreto
legislativo, all’articolo 75, comma 8, prevede che la cauzione provvisoria
debba essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore (la Merloni
parlava “del fideiussore” mentre successivamente solo il regolamento(dpr
554/99), all’articolo 100 menzionava l’impegno del fideiussore),
in caso di aggiudicazione, a rilasciare la cauzione definitiva: questa
scelta legislativa implica due considerazioni, primo che tutte le modalità
di presentazione della provvisoria obbligatoriamente prevedono di essere
accompagnate dal citato impegno, e secondo che non necessariamente, il
garante che emette la provvisoria debba corrispondere a quello che si
impegna per la definitiva.
L’impegno
di un fideiussore a garantire l’aggiudicatario non può essere
condizionato
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1850 del 28
agosto 2006 - Negli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi la cauzione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del dl
163/2006, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore,
in caso di aggiudicazione, ad emettere anche la cauzione definitiva: un tale
impegno non puo’ (e non deve) essere condizionato e quindi non può essere
accettata la clausola per la quale il fideiussore potrebbe
rifiutare l’emissione della cauzione definitiva “qualora si siano
verificate a carico del contraente le seguenti ipotesi: “Protesti,
escussioni di garanzia a seguito di mancato adempimento contrattuale,
liquidazione volontaria o sottoposizione a procedure concorsuali ed il
mancato pagamento dei compensi di proroga riferiti ad altri atti”..
Giurisprudenza
richiamata e correlata:
Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 3066
del 25 maggio 2006 - Appalto di servizi: risulta legittima
l’esclusione di un’impresa per mancanza dell’impegno, in allegato a
una ricevuta bancaria di versamento della cauzione provvisoria, di un
fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
nonché alla rinuncia da parte del garante alla preventiva escussione del
debitore principale.
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 951
del 6 giugno 2005 - Nel caso in cui la formulazione sulle disposizioni
tassative circa le modalità con cui deve essere prestata la garanzia
provvisoria, il cui scopo è fornire un'adeguata tutela delle ragioni
della stazione appaltante, sia chiara, l’offerente non ha alcun margine di
opinabilità, né all'Amministrazione appaltante viene lasciato alcun
margine di discrezionalità, nel senso che una fideiussione o polizza priva
dei requisiti (sostanziali e temporali) voluti dalla legge non può
costituire adempimento dell'onere posto a carico del partecipante alla gara
di corredare la propria offerta con una specifica garanzia.
Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, sentenza n.
1293 del 24 marzo 2005 - Legittima esclusione per carenza della
documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all’omessa
presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e
dichiarazione d’impegno per la cauzione definitiva, il tutto in
applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4642 del 9
settembre 2005 - Il Consiglio di Stato, in contrasto con il giudice di
prime cure, annulla un’aggiudicazione di una ditta la cui cauzione
provvisoria non era accompagnata da valida dichiarazione di impegno, da
parte del fideiussore, a sottoscrivere la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione: riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente nella
misura del cinque per cento della base d’asta al netto del ribasso.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5403 del 12
ottobre 2001 - Si ritiene sufficiente a soddisfare l’onere
previsto dalle disposizioni normative, ribadito nella clausola del bando, la
prestazione di garanzia con riferimento agli “obblighi e gli oneri
derivanti dalla partecipazione della Ditta obbligata alla gara di appalto
indetta dall’Ente”.
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n.
8432 del 27
dicembre 2005 - Richiesta di impegno ad emettere la garanzia definitiva in
caso di non obbligatorietà di presentazione della provvisoria: le norme di
legge aventi valore imperativo sono sempre e comunque valide, anche se
l’amministrazione si dimentica di indicarne il contenuto nella lex
specialis di gara; in caso comunque di dubbio, deve essere garantita la
massima partecipazione senza timore di violare la par condicio.
Annullamento
di una procedura di gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 5374 del 15
settembre 2006 - L’osservanza degli obblighi di correttezza e
trasparenza dell’attività amministrativa, legittimano l’annullamento di
una procedura di gara, nel caso di riscontrata inadeguatezza dei criteri
selettivi adottati, che hanno portato ad una assoluta parità delle offerte
tra tutti i concorrenti, nonché alla impossibilità di individuare adeguati
criteri di aggiudicazione suppletivi.
La
Corte dei Conti condanna per danno all’immagine
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Per La
Regione Liguria, sentenza n. 677 del 28 luglio 2006 - Il danno
all’immagine risentito da un Consorzio pubblico a seguito di concussione,
corruzione, truffa e falso in atto pubblico, dall’intervenuto pagamento di
tangenti per un valore complessivo di circa mezzo miliardo di lire, nonché
dalla diffusione a mezzo stampa delle notizie attinenti al procedimento
penale, viene quantificato in 200.000 euro dalla Corte dei Conti e richiesto
al dipendente colpevole.
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