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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 13 novembre 2006

 

 


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Le norme imperative valgono anche se non espressamente riportate nella lex specialis di gara

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2121 del 3 novembre 2006 - Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate.


Modalità di presentazione della cauzione provvisoria in caso di Ati

Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 1744 del 22 novembre 2006 - La prescrizione del bando che recita:<in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione deve essere costituita per conto delle imprese raggruppate nominativamente indicate> significa che risulta sufficiente una garanzia nella quale il contraente è identificato nell’Ati composta da una capogruppo e dalla sue mandanti, senza che ciascuna impresa debba munirsi di autonoma garanzia in quanto tale onere aggiuntivo contrasterebbero con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.


L’Ente pubblico non può pagare il premio di una polizza a copertura della responsabilità amministrativa contabile dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 3054 del  25  0ttobre 2006 - Del tutto fuori sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare rilevante l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici, poiché il vaglio di costoro non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera illegittima), dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale cui all'articolo 28 della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 371 del 20.11.1998: "…combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l'istituto…" ): ammesse invece lei coperture assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi.

Giurisprudenza richiamata e collegata

Corte Costituzionale, sentenza n. 371 del 20 novembre 1998 - Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto della responsabilità amministrativa , la disposizione di imputazione solo per dolo o colpa grave, ha la finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo. 

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 942 del 9 maggio 2002 - Il primo sinistro? Il premio di polizza!!!!!! 

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sentenza n. 3471 dell’ 11 novembre 2005 - Dalla contrattazione collettiva, sia generale, sia in particolare quella relativa al comparto “Regioni-Autonomie locali”, non si evince alcuna disposizione che possa giustificare una copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, dei rischi da responsabilità amministrativo-contabile incombenti sul dirigente o, comunque, sul dipendente incaricato di funzioni di responsabilità; nessuna norma, inoltre, prevede che i dipendenti possano fruire di coperture assicurative, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, per rischi da responsabilità amministrativo-contabile: condannato un segretario comunale  per danno erariale dalla Corte dei Conti della Sicilia. 

Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 519 del 19 luglio 2005 - Se in una polizza, sottoscritta e pagata da un’amministrazione pubblica, compare la clausola secondo cui “l'Ente di appartenenza o comunque la Pubblica Amministrazione sono considerati terzi limitatamente ai danni conseguenti a fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo/contabile” la copertura comprende la fattispecie di responsabilità amministrativa: il  denaro pubblico utilizzato per pagare il premio non è stato ben <amministrato>, quindi, il danno erariale fa sorgere un sinistro! (non appare rilevante  l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito il parere dell'Anci). 

Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 95  del 7 febbraio 2004 - Nulla quaestio sul pagamento del premio da parte dell’Ente di polizza di responsabilità civile terzi a copertura di responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e per i danni che il pubblico dipendente abbia causato all’amministrazione medesima per colpa lieve, quindi quelli da responsabilità civile della P.A., che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi: Illegittimo risulta , invece, essere la seguente delimitazione del rischio assicurato: <<l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile personale derivante agli assicurati, sotto il profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica amministrazione nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di legge>>


Il sorteggio dei requisiti riguarda solo quelli speciali  

Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza n. 3063 del 21 novembre 2006 - Il sorteggio di cui all’articolo 10 comma 1 quater della Legge Merloni (ora articolo 48 del decreto legislativo 163/2006) riguarda unicamente la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale non anche quelli di ordine morale. 


Non basta la semplice rimozione degli elementi materiali comuni per escludere il collegamento fra due imprese che partecipano alla stessa gara

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 12736 del 20 novembre 2006 - L’esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una medesima gara non costituisce prova certa della violazione delle regole poste a tutela della correttezza della procedura,  perfino in presenza di un gruppo societario deve affermarsi l’indipendenza e l’autonomia sul piano giuridico di ciascuna società, poiché ogni impresa mantiene la sua soggettività e l’esistenza del gruppo non implica il formarsi di una soggettività distinta, di contro, la connessa violazione dei principi di serietà, autonomia e segretezza delle offerte è da ritenersi condizione sufficiente per estromettere dalla gara i concorrenti collegati, anche se l’esclusione comporta un restringimento del numero dei partecipanti, poiché l’interesse alla regolarità della gara prevale sull’interesse ad avere un’ampia partecipazione alla stessa.

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 6212 del 19 ottobre 2006 - Le finalità pubblicistiche a cui è  preordinata l’ esigenza di individuazione del “giusto” contraente, implica che al loro rispetto non è vincolata soltanto la pubblica amministrazione, bensì anche coloro che intendono partecipare alla gara: su questi ultimi incombe, infatti, l’obbligo di presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico - economico (specifico oggetto della valutazione di merito da parte della stazione appaltante), devono avere le caratteristiche della compiutezza, della completezza, della serietà, della indipendenza e della segretezza, le quali soltanto assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui giungere all’individuazione del miglior contraente possibile. 


L’osservanza della normativa a salvaguardia del lavoro delle persone disabili

Consiglio di Stato, sentenza n. 6794 del 21 novembre 2006 - La prevalente giurisprudenza ha ritenuto che l’adempimento previsto dall’art. 17 della L. n. 68/99 si configura come requisito di partecipazione alla gara e non come condizione dell’aggiudicazione e che, pertanto, la relativa certificazione deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda.

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 8139  del 10 dicembre  2003 - L’attestazione va presentata con la domanda di partecipazione alla gara, quale requisito di idoneità morale, per evitare il pericolo di regolazione successiva all’aggiudicazione. 


L’orario di scadenza per l’arrivo della documentazione di gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 6797 del 21 novembre 2006 - Legittima l’esclusione di un’ offerta pervenuta 30 minuti dopo la scadenza : in relazione alla libertà di forme lasciata ai partecipanti per quanto riguarda le modalità di trasmissione e al fatto che le offerte dovessero “pervenire “ all’ufficio destinatario entro un’ora determinata, la prescrizione di gara non può che intendersi nel senso che, entro tale termine, le offerte dovessero essere nella materiale disponibilità dell’ufficio e che il rischio relativo alla tempestività dell’arrivo non dovesse che ricadere sul mittente.


Legittima la clausola di sbarramento

Consiglio di Stato, sentenza n. 6835 del 22 novembre 2006 - Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico – qualitativo rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l’appalto ad un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico: in tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l’aspetto tecnico – qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. 

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 1040  del 3 marzo 2004  - Il Consiglio giudica legittima la disciplina di gara per l’aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b, D. L.vo 17.3.1995 n. 157) che, prevedendo l’attribuzione di punti 40/100 per la qualità e punti 60/100 per il prezzo, stabilisce che, al fine di poter essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto, le ditte partecipanti dovevano ottenere nella qualità almeno il punteggio di 21/40. Trattasi di clausola espressiva del legittimo esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, analoga, per certi aspetti, ad una clausola che prevedesse l’esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili. In tale contesto può assumere senz’altro importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l’aggiudicazione del servizio, salva l’illogicità dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara. Né in applicazione di tale clausola di sbarramento l’impresa esclusa avrebbe dovuto essere preventivamente sentita in contraddittorio, non trovando applicazione per tale fattispecie il diverso istituto della verifica dell’anomalia, di cui all’art. 25 D.L.vo n. 157/1995, che attiene esclusivamente all’aspetto economico del servizio offerto.