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Le norme imperative valgono anche se non
espressamente riportate nella lex specialis di gara
Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2121 del 3 novembre 2006 - Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di
invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore
imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio
valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando
costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere
comunque applicate, benché non espressamente richiamate.
Modalità di presentazione della cauzione
provvisoria in caso di Ati
Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 1744 del 22 novembre 2006
- La prescrizione del bando che recita:<in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione deve essere costituita
per conto delle imprese raggruppate nominativamente indicate> significa
che risulta sufficiente una garanzia nella quale il contraente è
identificato nell’Ati composta da una capogruppo e dalla sue mandanti,
senza che ciascuna impresa debba munirsi di autonoma garanzia in quanto tale
onere aggiuntivo contrasterebbero con l’interesse pubblico alla più ampia
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
L’Ente pubblico non può pagare il premio di
una polizza a copertura della responsabilità amministrativa contabile dei
propri amministratori, dirigenti e dipendenti
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n.
3054 del 25 0ttobre 2006 - Del tutto fuori
sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare
rilevante l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici,
poiché il vaglio di costoro non esonera dalla responsabilità per
l'assunzione di delibera illegittima), dell'onere della tutela assicurativa
dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità
amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di
spesa al principio di responsabilità personale cui all'articolo 28 della
Costituzione, tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di
responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza verso
dipendenti ed amministratori, che ne costituisce contenuto essenziale
accanto a quello risarcitorio (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 371 del
20.11.1998: "…combinazione di elementi restitutori e di deterrenza
che connotano l'istituto…" ): ammesse invece lei coperture
assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi.
Giurisprudenza richiamata e collegata
Corte Costituzionale, sentenza n. 371 del 20 novembre 1998
- Nella
combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano
l’istituto della responsabilità amministrativa , la disposizione di
imputazione solo per dolo o colpa grave, ha la finalità di determinare
quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e
quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale
da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della
responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
sentenza n. 942 del 9 maggio 2002 - Il primo sinistro? Il premio di
polizza!!!!!!
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione siciliana,
sentenza n. 3471 dell’ 11 novembre 2005 - Dalla contrattazione collettiva,
sia generale, sia in particolare quella relativa al comparto
“Regioni-Autonomie locali”, non si evince alcuna disposizione che possa
giustificare una copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, dei
rischi da responsabilità amministrativo-contabile incombenti sul dirigente
o, comunque, sul dipendente incaricato di funzioni di responsabilità;
nessuna norma, inoltre, prevede che i dipendenti possano fruire di coperture
assicurative, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, per
rischi da responsabilità amministrativo-contabile: condannato un segretario
comunale per danno erariale dalla Corte dei Conti della Sicilia.
Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 519 del 19
luglio 2005 - Se in una polizza, sottoscritta e pagata da
un’amministrazione pubblica, compare la clausola secondo cui “l'Ente di
appartenenza o comunque la Pubblica Amministrazione sono considerati terzi
limitatamente ai danni conseguenti a fatti colposi connessi a responsabilità
di tipo amministrativo/contabile” la copertura comprende la fattispecie di
responsabilità amministrativa: il denaro pubblico utilizzato per
pagare il premio non è stato ben <amministrato>, quindi, il danno
erariale fa sorgere un sinistro! (non appare rilevante l'essersi
avvalsi del broker né l'aver acquisito il parere dell'Anci).
Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia,
sentenza n. 95 del 7 febbraio 2004 - Nulla quaestio sul pagamento del
premio da parte dell’Ente di polizza di responsabilità civile terzi a
copertura di responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i
terzi e per i danni che il pubblico dipendente abbia causato
all’amministrazione medesima per colpa lieve, quindi quelli da
responsabilità civile della P.A., che comportano pregiudizi economici
conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi: Illegittimo risulta
, invece, essere la seguente delimitazione del rischio assicurato:
<<l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile
personale derivante agli assicurati, sotto il profilo della correttezza
amministrativa, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi, compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica amministrazione
nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di legge>>
Il sorteggio dei requisiti riguarda solo quelli
speciali
Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza n. 3063 del 21 novembre 2006 -
Il sorteggio di cui all’articolo 10 comma 1 quater della
Legge Merloni (ora articolo 48 del decreto legislativo 163/2006) riguarda
unicamente la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale non anche
quelli di ordine morale.
Non basta la semplice rimozione degli elementi
materiali comuni per escludere il collegamento fra due imprese che
partecipano alla stessa gara
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 12736 del 20 novembre 2006 - L’esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una
medesima gara non costituisce prova certa della violazione delle regole
poste a tutela della correttezza della procedura, perfino in presenza
di un gruppo societario deve affermarsi l’indipendenza e l’autonomia sul
piano giuridico di ciascuna società, poiché ogni impresa mantiene la sua
soggettività e l’esistenza del gruppo non implica il formarsi di una
soggettività distinta, di contro, la connessa violazione dei principi di
serietà, autonomia e segretezza delle offerte è da ritenersi condizione
sufficiente per estromettere dalla gara i concorrenti collegati, anche se
l’esclusione comporta un restringimento del numero dei partecipanti, poiché
l’interesse alla regolarità della gara prevale sull’interesse ad avere
un’ampia partecipazione alla stessa.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 6212 del 19 ottobre 2006 - Le
finalità pubblicistiche a cui è preordinata l’ esigenza di
individuazione del “giusto” contraente, implica che al loro rispetto non
è vincolata soltanto la pubblica amministrazione, bensì anche coloro che
intendono partecipare alla gara: su questi ultimi incombe, infatti,
l’obbligo di presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico -
economico (specifico oggetto della valutazione di merito da parte della
stazione appaltante), devono avere le caratteristiche della compiutezza,
della completezza, della serietà, della indipendenza e della segretezza, le
quali soltanto assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero
confronto attraverso cui giungere all’individuazione del miglior
contraente possibile.
L’osservanza della normativa a salvaguardia del lavoro delle persone
disabili
Consiglio di Stato, sentenza n. 6794 del 21 novembre 2006 - La prevalente giurisprudenza ha ritenuto che l’adempimento
previsto dall’art. 17 della L. n. 68/99 si configura come requisito di
partecipazione alla gara e non come condizione dell’aggiudicazione e che,
pertanto, la relativa certificazione deve essere prodotta al momento della
presentazione della domanda.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 8139 del
10 dicembre 2003 - L’attestazione va presentata con la
domanda di partecipazione alla gara, quale requisito di idoneità morale,
per evitare il pericolo di regolazione successiva all’aggiudicazione.
L’orario di scadenza per l’arrivo della
documentazione di gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 6797 del 21 novembre 2006 - Legittima l’esclusione di un’ offerta pervenuta 30 minuti dopo
la scadenza : in relazione alla libertà di forme lasciata ai partecipanti
per quanto riguarda le modalità di trasmissione e al fatto che le offerte
dovessero “pervenire “ all’ufficio destinatario entro un’ora
determinata, la prescrizione di gara non può che intendersi nel senso che,
entro tale termine, le offerte dovessero essere nella materiale disponibilità
dell’ufficio e che il rischio relativo alla tempestività dell’arrivo
non dovesse che ricadere sul mittente.
Legittima la clausola di sbarramento
Consiglio di Stato, sentenza n. 6835 del 22 novembre 2006 - Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare
importanza preminente al profilo tecnico – qualitativo rispetto a quello
economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l’appalto
ad un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non
sia apprezzabile sotto il profilo tecnico: in tale logica, non si può
escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento,
vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per
l’aspetto tecnico – qualitativo, al di sotto della quale le offerte non
saranno valutate.
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 1040 del 3 marzo 2004 -
Il Consiglio giudica legittima la disciplina di gara per l’aggiudicazione
del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b, D. L.vo 17.3.1995 n. 157) che,
prevedendo l’attribuzione di punti 40/100 per la qualità e punti 60/100
per il prezzo, stabilisce che, al fine di poter essere ammesse alla fase di
valutazione del prezzo offerto, le ditte partecipanti dovevano ottenere
nella qualità almeno il punteggio di 21/40. Trattasi di clausola espressiva
del legittimo esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta
all’Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza
dei singoli elementi dell’offerta per la scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, analoga, per certi aspetti, ad una clausola
che prevedesse l’esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili. In
tale contesto può assumere senz’altro importanza preminente il criterio
qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l’aggiudicazione
del servizio, salva l’illogicità dei criteri prescelti in relazione alla
specifica gara. Né in applicazione di tale clausola di sbarramento
l’impresa esclusa avrebbe dovuto essere preventivamente sentita in
contraddittorio, non trovando applicazione per tale fattispecie il diverso
istituto della verifica dell’anomalia, di cui all’art. 25 D.L.vo n.
157/1995, che attiene esclusivamente all’aspetto economico del servizio
offerto.
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