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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 3 maggio 2006

 

 


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Il problema delle società di intermediazione finanziaria

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Codice dei contratti – Società di intermediazione finanziaria  - Non vi è alcun dubbio che, anche per quanto riguarda l’articolo 75 comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, l’autorizzazione di cui debbono essere muniti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, sia quello del D.p.r. 115/2004: poiché questa ultima legge fa riferimento soltanto all’articolo 30 della (abroganda) Legge Merloni, meglio sarebbe, onde evitare controversie, che le Stazioni Appaltanti, lo indichino chiaramente nel bando.


Consiglio di Stato, sentenza n. 44 dell’ 11 gennaio 2006 - L’ apertura anche agli Intermediari Finanziari della possibilità di essere garanti negli appalti pubblici di lavori, deve essere contemplata dalla lex specialis della gara in quanto riconducibile direttamente al dettato normativo primario.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n.  988 del 28 dicembre 2005 - L’autorizzazione di cui al D.p.r. 115/2004 si riferisce ai soli intermediari finanziari già iscritti  all’art. 107 del  d. lgs. 385/93. 


Tar Puglia, Bari, sentenza n. 3526 del 27 luglio 2005 - La validità della cauzione fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari è subordinata al possesso  dell’autorizzazione da parte del competente Ministero del tesoro (ed ora dell’economia e delle finanze)


Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 3853 del 26 luglio 2005 - Gli intermediari finanziari, devono avere due caratteristiche: l’ iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. n° 385/1993 e l’autorizzazione come da dpr 115/2004. 


Consiglio di Stato, sentenza n. 819 del 24 febbraio 2005 - Anche se , al  momento della gara, nessun intermediario finanziario risulta  munito dell’autorizzazione di cui al D.p.r 115/2004, tale circostanza non puo’  implicare l’obbligo per le stazioni appaltanti di accettarne la garanzia, non potendosi imporre alle stesse un’interpretazione della legge che si risolve in una violazione della stessa. 


Consiglio di Stato,  sentenza n. 5360  del 5 ottobre  2005  - Società di Intermediazione Finanziaria inglese che non risulta iscritta nello speciale registro previsto dall’articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, legittima l’esclusione della ditta partecipante.


Tar Puglia, Bari, sentenza n. 5466 del 7 dicembre 2005 - L’autentica notarile apposta in calce alla sottoscrizione dell’agente assicuratore della garanzia provvisoria al termine della polizza è idonea a garantire anche l’autenticità della identica sottoscrizione contestualmente apposta in calce all’ “appendice”.


Tar Puglia, Bari, sentenza n. 703 del 7 marzo 2006 - Nell’eventuale incertezza, contraddittorietà e oscurità delle prescrizioni della lex specialis della gara non può non assegnarsi prevalenza a quelle principali, intese in via diretta a fissare le prescrizioni cogenti. 


Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 1587  del 31 marzo 2006  - L’incameramento della cauzione si presenta come atto meramente esecutivo, ai sensi dell’art. 10 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Giurisprudenza richiamata: Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6742  del  2002  - Anche negli appalti di servizi, la provvisoria copre il mancato possesso dei requisiti speciali.


Consiglio di Stato, sentenza n. 2370 del 27 aprile 2006  - Ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l’offerta, la giurisprudenza ha ribadito la valutazione dell’offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica - Giurisprudenza richiamata: Consiglio di Stato, sentenza n. 1427 del 18 marzo 2004 -  Bisogna distinguere  tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche.


Consiglio di Stato, sentenza n. 2373 del 27 aprile 2006  - Esclusione da una procedura ad evidenza pubblica  ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, spetta all’Amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato provoca, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale.