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Differenze fra la
responsabilità della pa intesa come apparato e la responsabilità dei
singoli dipendenti
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Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza
n. 3981 del 23 giugno 2006 -
Mentre per la responsabilità della pubblica amministrazione è
sufficiente la colpa, anche lieve, dell’apparato (art. 2043 cc), i
pubblici dipendenti sono chiamati a rispondere, anche nell’azione diretta
del terzo danneggiato, solo a titolo di colpa grave, come esplicitato
dall’art. 23 del T.U. n. 3/1957, richiamato anche per gli altri settori
del pubblico impiego, in cui la responsabilità verso i terzi dei dipendenti
è limitata alle violazioni commesse con dolo o colpa grave.
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Sulle
modifiche al codice dei contratti il quadro si fa confuso…
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Nozione di
errore scusabile “ammessa l’esenzione da colpa solo in presenza di un
quadro normativo confuso e privo di chiarezza;”: l’ emendamento al
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 votato positivamente al Senato (ora
deve, ovviamente andare alla Camera) in data 28 giugno 2006 fa
(ulteriormente) slittare alcuni istituti del codice degli appalti (dal 1
gennaio 2007 al 1 febbraio 2007)
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza
n. 3981 del 23 giugno 2006 -
L’ errore scusabile è configurabile, in caso di contrasti
giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione
incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del
fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di
illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata
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L’angolo
delle ultime sentenze del Consiglio di Stato
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Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 4223 del 28 giugno 2006 - Esclusione illogica di una ditta da
parte di un RUP: il Consiglio di Stato decide di segnalare l’intera
vicenda alla Procura Regionale presso la competente Sezione Giurisdizionale
Regionale della Corte dei Conti per l’eventuale imputazione soggettiva dei
singoli responsabili (art. 28 della Costituzione).
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 4201 del 28 giugno 2006 - Appalti di servizi: l’Amministrazione aggiudicatrice ha il
potere di fissare particolari requisiti di partecipazione da essa
autonomamente individuati, diversi da quelli previsti dalla legge, e
può, pertanto, pretenderne l’attestazione: detto potere discrezionale
costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 della
Costituzione.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 4222 del 28 giugno 2006 - Il ricorso alle regole
dell’interpretazione fissate dal codice civile (art. 1363, che impone di
attribuire alle clausole contrattuali il senso che risulta dal complesso
dell’atto) .può ammettersi quando vi siano delle incertezze circa il
senso da attribuire a una determinata espressione o clausola, ma non quando
il testo offra una significato inequivoco..
Giurisprudenza
richiamata: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 364 del 4 febbraio 2004 - Qualora la mancanza della sottoscrizione
riguardi un elemento fondamentale incidente sulla individuazione stessa
della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto
dichiarante, non è errore scusabile.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 246 del 22 gennaio 2003 - La necessità di assicurare la parità di
condizioni dei concorrenti, esclude poteri correttivi del responsabile del
procedimento nel chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza
n. 82 del 13 gennaio 2005 - In caso di clausole equivoche o di dubbio
significato deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima
partecipazione alla gara.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza
n. 4012 del 23 giugno 2006 - Il collegamento
<<sostanziale>> che giustifica l’esclusione dalla gara delle
imprese collegate sussiste quando da una serie di elementi univoci risulta
che le offerte presentate sono riconducibili ad un unico centro di
interesse, e, dunque, ad un unico centro decisionale.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza
n. 4050 del 24 giugno 2006 - La procedura di verifica della c.d.
“anomalia” dell’offerta prevista dall’art. 19, commi 2, 3 e 4, del
D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, in tema di appalti pubblici di forniture, non
si applica al caso di aggiudicazione della fornitura mediante il sistema
della trattativa privata, quale previsto dall’art. 9, commi 1, lett. d) e
4, dello stesso D.lgs.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza
n. 3989 del 23 giugno 2006 - Non può essere negato il potere
dell'amministrazione di procedere, in via di autotutela, all'annullamento
del bando e delle operazioni di gara, quando i relativi criteri di selezione
si manifestino suscettibili di generare effetti indesiderati o comunque
illogici
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