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Violazione del
principio di garanzia della “segretezza” delle offerte:
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 11617 del 2
novembre 2006 - Violazione del principio di garanzia di
segretezza delle offerte (sussistente l’azione di un “unico centro
decisionale) l’aver affidato la predisposizione della documentazione
di gara ad un apposito “centro Servizi” non è di per sé indice di
collegamento sostanziale ma diventa comportamento illegittimo nel momento in
cui l’Amministrazione scopre l’ esistenza di errori di identico tenore
nella dicitura contenente la indicazione dei lavori e dei loro lotti, nonchè
la utilizzazione di analoga modulistica mediante copie fotostatiche nonchè
di spedizione mediante una stessa Agenzia che le ha recapitate lo stesso
giorno, ed inoltre venga posta in rilievo l’ esistenza di indicazioni
grafiche delle varie offerte (stessa grafia e tipo di inchiostro) compilate
da una stessa persona che ha mostrato di aver avuto una diretta cognizione
di già adottate decisione in ordine ad offerte che invece avrebbero dovuto
essere singolarmente decise.
Le conseguenze
della mancata dimostrazione dei requisiti speciali
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9246 del 30 ottobre 2006 - Stante l’ampiezza della categoria OG1 (“Edifici civili e
industriali”) ben può un’amministrazione pubblica, attraverso la
richiesta di importi di lavori “analoghi” a quello oggetto
dell’appalto in corso, delimitare la possibilità di dimostrazione dei
requisiti tecnici solo, ad esempio, ai lavori necessari a rendere
un edificio strutturalmente esistente anche funzionalmente operante
dotandolo, con i necessari interventi manutentivi, degli impianti
tecnici, escludendo nel contempo i lavori di costruzione di edifici civili e
industriali: la mancata dimostrazione dei requisiti speciali richiesti
legittima l’esclusione dalla procedura e la richiesta di escussione della
garanzia provvisoria.
I diversi
svincoli di provvisoria e definitiva
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 11184 del 30 ottobre
2006 - I dubbi emergenti dall’interpretazione della
lex specialis debbano essere risolti secondo ragione e con riferimento al
contenuto sostanziale e non soltanto meramente formale di essi: il deposito
provvisorio, in quanto finalizzato alla stipulazione del contratto, deve
essere automaticamente svincolato al momento della sottoscrizione dello
stesso da parte dell’aggiudicatario mentre è per la liberazione di
quello definitivo che bisogna attendere la buona esecuzione del contratto.
I diversi
termini contemplati nella norma relativa al sorteggio dei requisiti di
ordine speciale (ex art. 10 comma 1 quater della L. 109/94 smi ora art. 48
del dl 163/2006)
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9248 del 30
ottobre 2006 - Al fine di poter ottenere una proroga al termine
perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione attestante
il reale possesso dei requisiti di ordine speciale, l’impresa sorteggiata
deve dimostrare una situazione di scusabilità ovvero provare l’esistenza
di un fatto oggettivo, e non soggettivo, che abbia dato ragione al ritardo.
Giurisprudenza richiamata e collegata
Consiglio di Stato, sentenza n. 6003 del
27 Ottobre 2005 - L’art. 10, comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due
momenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel
bando di gara: uno perentorio per i sorteggiati, l’altro, solo,
sollecitatorio nei riguardi dell’aggiudicatario ed al concorrente che
segue, a meno che diversamente non disponga la lex specialis di gara.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2780 del
18 maggio 2001 - Sebbene la perentorietà del termine di cui alla norma sul
sorteggio, non sia espressamente affermata, è agevole rilevare, da un lato,
che trattasi di termine posto a garanzia del corretto e, dunque, rapido
svolgimento della gara; dall’altro, che la norma stessa prevede che la
richiesta documentale sia inviata ad un certo numero di offerenti in un
momento ben determinato della procedura concorsuale, e cioè “prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate”: la
qualificazione del termine come meramente sollecitatorio appare
incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica, che
richiedono che i provvedimenti di esclusione siano adottati con immediatezza
(basti pensare agli effetti di ogni esclusione sulla determinazione della
soglia di anomalia.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3066 del 6
giugno 2001 - Tra le eventuali motivazione per richiedere una proroga
al termine sul sorteggio. è da escludere che la mera insufficienza del
termine di dieci giorni per ottenere la documentazione necessaria integri
giusta causa, rientrando, nella normale diligenza di ciascuna impresa
partecipante l’onere di provvedere sin dal momento della lettura del bando
di gara a procurarsi tutti gli opportuni documenti (anche presso le
pubbliche amministrazioni se, non giovando l’autocertificazione, ciò sia
ancora in qualche caso necessario), per poterli poi esibire per tempo ove,
dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta in tal senso dell’ente
aggiudicatore.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2714 del
15 maggio 2001 - Lo stato di salute dell’amministratore della società
rappresentante dell’ATI non può essere una valida ragione per ritardare
l’invio della documentazione di cui all’articolo 10 comma 1 quater
della L. 109/94 s.m.i in quanto l’impresa, nell’ambito della propria
organizzazione, deve prevedere un sostituto che possa supplire in caso di
impedimenti dell’amministratore, e se non provvede in tal senso non può
far gravare sui terzi le proprie disfunzioni organizzative.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2295 del 30
aprile 2002 - La mancata presentazione del bilancio da parte di un’impresa
sorteggiata, non può essere considerata una causa oggettiva, del tutto
estranee al comportamento dell’impresa interessata: risulta pertanto
legittima la richiesta da parte dell’Amministrazione dell’incameramento
della cauzione provvisoria.
E’ opportuno
indicare in cifre e non solo in percentuale il valore da garantire con la
cauzione provvisoria
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 369 del 21
marzo 2003 - Attenzione ad indicare esattamente l’importo
della cauzione provvisoria: determinare infatti solo la percentuale da
riferire al prezzo a base d’asta può generare confusione e creare errori
di calcolo, meglio quindi “imporre” direttamente l’esatta cifra che
deve essere garantita.
Errore del
fideiussore nell’indicare l’importo della cauzione provvisoria: deve
essere sempre garantita la massima partecipazione possibile
Tar Marche, Ancona, sentenza n. 20 del 20
gennaio 2003 - Importo della cauzione provvisoria di
L.63.310.000, anziché L.69.310.000: una tale fideiussione risulta comunque
idonea a svolgere la propria funzione di garanzia dell’obbligo assunto ad
addivenire alla stipula del contratto, né era leso il principio della par
condicio (non attenendo l’irregolarità riscontrata all’offerta ma ad
una condizione di sua ammissibilità) in quanto, pur in presenza di una
clausola di comminatoria d’esclusione, sussistevano le condizioni per
l’applicazione del generale principio di diritto secondo cui gli errori di
agenti terzi, che in qualche misura sono partecipi di una funzione pubblica
o la cui attività si riverbera nel procedimento, non possono ridondare in
danno di altri soggetti.
Qualsiasi
modalità di presentazione della cauzione provvisoria l’offerente abbia
scelto, deve sempre esserci l’impegno di un fideiussiore ad emettere la
garanzia definitiva
Consiglio di Stato, sentenza n. 3183 del 15
giugno 2001 - L'onere dell'impegno alla cauzione definitiva
non viene meno solo perché l'impresa risultata aggiudicataria ha prodotto,
a titolo di cauzione provvisoria, un assegno circolare e non un atto di
fidejussione. Le modalità di prestazione dell'una (provvisoria) non
influenzano gli obblighi previsti per l'altra (definitiva), svolgendo esse
funzioni distinte ma dovendo essere prestate contestualmente.
Presentazione
di una cauzione provvisoria per altra gara: legittima l’esclusione
Tar Lazio, Roma , sentenza n. 5414 del 2003 - Non è errore sanabile, aver presentato una provvisoria
riguardante altra contestuale gara, anche se indetta dalla stessa
Stazione Appaltante.
La cauzione
provvisoria deve prevedere tutte le clausole speciali richieste
Tar Puglia, Bari,
sentenza n. 4443 del 15 novembre 2000 - Legittima l’esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria
preveda “che la garanzia non opera a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, e non esclude la decadenza di cui all’art. 1957 del
cod. civ” come invece richiesto dalla lex specialis di gara.
Anche la
cauzione definitiva deve essere presentata a norma di legge
Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sentenza n.
104 del 22 marzo 2003 - Fideiussione non valida se invece di
operatività “entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante” contiene “….entro 15 giorni dalla denuncia di
inadempimento”: la mancata presentazione della garanzia definitiva
non conforme alla legge e alla normativa di gara: comporta la revoca
dell’aggiudicazione e l’ escussione della cauzione provvisoria.
Legittima la
richiesta di reintegrare l’autentica notarile per le cauzioni
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7587 del 28
settembre 2006 - Risulta la legittimità dell’intervento di
integrazione documentale disposto da una stazione appaltante per
effetto dell’insufficienza delle attestazioni notarili relativi al
possesso di pieni poteri di sottoscrizione in capo agli agenti
sottoscrittori delle polizze, in quanto viene accertata la discrasia tra le
previsione di bando (che imponevano di presentare una polizza fideiussoria
corredata da apposita dichiarazione notarile che accertasse non solo
l’identità della sottoscrittore della garanzia, ma anche l’esistenza in
capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza della società
assicuratrice a rilasciare la tipologia di polizza richiesta) e le
attestazioni notarili presentate dalla cinque ditte ammesse alla gara,
contenenti dichiarazioni non del tutto univoche.
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