Primo Piano

 

Segretari

Enti-Associazioni

Gazzetta Ufficiale

Governo - Parlamento

Regioni – Enti Locali

Sindacati – Lavoro

Unione Europea

Approfondimenti

Convegni

Giurisprudenza

Quotidiani

Archivio News

AAAAAA

Home Page

 

Biblioteca

Forum

Italia in rete

Motore di ricerca

Rubrica

Segretari EL News

Segretari in Italia

Sistema Italia

UNSCP

Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 6 novembre 2006

 

 


.. 

Violazione del principio di garanzia della “segretezza” delle offerte:

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 11617 del 2 novembre  2006 - Violazione del principio di garanzia di segretezza delle offerte (sussistente l’azione di un “unico centro decisionale)  l’aver affidato la predisposizione della documentazione di gara ad un apposito “centro Servizi” non è di per sé indice di collegamento sostanziale ma diventa comportamento illegittimo nel momento in cui l’Amministrazione scopre l’ esistenza di errori di identico tenore nella dicitura contenente la indicazione dei lavori e dei loro lotti, nonchè la utilizzazione di analoga modulistica mediante copie fotostatiche nonchè di spedizione mediante una stessa Agenzia che le ha recapitate lo stesso giorno, ed inoltre venga posta in rilievo l’ esistenza di indicazioni grafiche delle varie offerte (stessa grafia e tipo di inchiostro) compilate da una stessa persona che ha mostrato di aver avuto una diretta cognizione di già adottate decisione in ordine ad offerte che invece avrebbero dovuto essere singolarmente decise.


Le conseguenze della mancata dimostrazione dei requisiti speciali

Tar Campania, Napoli,  sentenza n. 9246 del 30 ottobre 2006 - Stante l’ampiezza della categoria OG1 (“Edifici civili e industriali”) ben può un’amministrazione pubblica, attraverso la richiesta di importi di lavori “analoghi” a quello oggetto dell’appalto in corso, delimitare la possibilità di dimostrazione dei requisiti tecnici solo, ad esempio, ai  lavori necessari a rendere  un edificio strutturalmente esistente anche funzionalmente operante dotandolo, con i necessari  interventi manutentivi, degli impianti tecnici, escludendo nel contempo i lavori di costruzione di edifici civili e  industriali: la mancata dimostrazione dei requisiti speciali richiesti legittima l’esclusione dalla procedura e la richiesta di escussione della garanzia provvisoria.


I diversi svincoli di provvisoria e definitiva

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 11184 del 30 ottobre 2006 - I dubbi emergenti dall’interpretazione della lex specialis debbano essere risolti secondo ragione e con riferimento al contenuto sostanziale e non soltanto meramente formale di essi: il deposito provvisorio, in quanto finalizzato alla stipulazione del contratto, deve essere automaticamente svincolato al momento della sottoscrizione dello stesso da parte dell’aggiudicatario mentre è per la liberazione di  quello definitivo che bisogna attendere la buona esecuzione del contratto.


I diversi termini contemplati nella norma relativa al sorteggio dei requisiti di ordine speciale (ex art. 10 comma 1 quater della L. 109/94 smi ora art. 48 del dl 163/2006)

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9248 del 30 ottobre 2006 - Al fine di poter ottenere una proroga al termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione attestante il reale possesso dei requisiti di ordine speciale, l’impresa sorteggiata deve dimostrare una situazione di scusabilità ovvero provare l’esistenza di un fatto oggettivo, e non soggettivo, che abbia dato ragione al ritardo.

Giurisprudenza richiamata e collegata

Consiglio di Stato, sentenza n.  6003 del 27 Ottobre 2005 - L’art. 10, comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due momenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel bando di gara: uno perentorio per i sorteggiati, l’altro, solo, sollecitatorio nei riguardi dell’aggiudicatario ed al concorrente che segue, a meno che diversamente non disponga la lex specialis di gara.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2780  del 18 maggio 2001 - Sebbene la perentorietà del termine di cui alla norma sul sorteggio, non sia espressamente affermata, è agevole rilevare, da un lato, che trattasi di termine posto a garanzia del corretto e, dunque, rapido svolgimento della gara; dall’altro, che la norma stessa prevede che la richiesta documentale sia inviata ad un certo numero di offerenti in un momento ben determinato della procedura concorsuale, e cioè “prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate”: la qualificazione del termine come meramente sollecitatorio appare incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica, che richiedono che i provvedimenti di esclusione siano adottati con immediatezza (basti pensare agli effetti di ogni esclusione sulla determinazione della soglia di anomalia.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3066 del 6 giugno  2001 - Tra le eventuali motivazione per richiedere una proroga al termine sul sorteggio. è da escludere che la mera insufficienza del termine di dieci giorni per ottenere la documentazione necessaria integri giusta causa, rientrando, nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante l’onere di provvedere sin dal momento della lettura del bando di gara a procurarsi tutti gli opportuni documenti (anche presso le pubbliche amministrazioni se, non giovando l’autocertificazione, ciò sia ancora in qualche caso necessario), per poterli poi esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta in tal senso dell’ente aggiudicatore.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2714  del 15 maggio 2001 - Lo stato di salute dell’amministratore della società rappresentante dell’ATI non può essere una valida ragione per ritardare l’invio della documentazione di cui  all’articolo 10 comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i in quanto l’impresa, nell’ambito della propria organizzazione, deve prevedere un sostituto che possa supplire in caso di impedimenti dell’amministratore, e se non provvede in tal senso non può far gravare sui terzi le proprie disfunzioni organizzative. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 2295 del 30 aprile 2002 - La mancata presentazione del bilancio da parte di un’impresa sorteggiata, non può essere considerata una causa oggettiva, del tutto estranee al comportamento dell’impresa interessata: risulta pertanto legittima la richiesta da parte dell’Amministrazione dell’incameramento della cauzione provvisoria.


E’ opportuno indicare in cifre e non solo in percentuale il valore da garantire con la cauzione provvisoria

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 369 del 21 marzo  2003 - Attenzione ad indicare esattamente l’importo della cauzione provvisoria: determinare infatti solo la percentuale da riferire al prezzo a base d’asta può generare confusione e creare errori di calcolo, meglio quindi “imporre” direttamente l’esatta cifra che deve essere garantita.


Errore del fideiussore nell’indicare l’importo della cauzione provvisoria: deve essere sempre garantita la massima partecipazione possibile

Tar Marche, Ancona, sentenza n. 20 del 20 gennaio 2003 - Importo della cauzione provvisoria di L.63.310.000, anziché L.69.310.000: una tale fideiussione risulta comunque idonea a svolgere la propria funzione di garanzia dell’obbligo assunto ad addivenire alla stipula del contratto, né era leso il principio della par condicio (non attenendo l’irregolarità riscontrata all’offerta ma ad una condizione di sua ammissibilità) in quanto, pur in presenza di una clausola di comminatoria d’esclusione, sussistevano le condizioni per l’applicazione del generale principio di diritto secondo cui gli errori di agenti terzi, che in qualche misura sono partecipi di una funzione pubblica o la cui attività si riverbera nel procedimento, non possono ridondare in danno di altri soggetti.


Qualsiasi modalità di presentazione della cauzione provvisoria l’offerente abbia scelto, deve sempre esserci l’impegno di un fideiussiore ad emettere la garanzia definitiva

Consiglio di Stato, sentenza n. 3183 del 15 giugno 2001 - L'onere dell'impegno alla cauzione definitiva non viene meno solo perché l'impresa risultata aggiudicataria ha prodotto, a titolo di cauzione provvisoria, un assegno circolare e non un atto di fidejussione. Le modalità di prestazione dell'una (provvisoria) non influenzano gli obblighi previsti per l'altra (definitiva), svolgendo esse funzioni distinte ma dovendo essere prestate contestualmente.


Presentazione di una cauzione provvisoria per altra gara: legittima l’esclusione

Tar Lazio, Roma , sentenza n. 5414 del 2003 - Non è errore sanabile, aver presentato una  provvisoria riguardante altra contestuale gara, anche se  indetta dalla stessa Stazione Appaltante.


La cauzione provvisoria deve prevedere tutte le clausole speciali richieste

Tar Puglia,  Bari,  sentenza n. 4443 del 15 novembre 2000 - Legittima l’esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria preveda “che la garanzia non opera a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e non esclude la decadenza di cui all’art. 1957 del cod. civ” come invece richiesto dalla lex specialis di gara.


Anche la cauzione definitiva deve essere presentata a norma di legge

Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sentenza n. 104 del 22 marzo 2003 - Fideiussione non valida se invece di operatività “entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante” contiene “….entro 15 giorni dalla denuncia di inadempimento”: la  mancata presentazione della garanzia definitiva non conforme alla legge e alla normativa di gara: comporta la  revoca dell’aggiudicazione e l’ escussione della cauzione provvisoria.


Legittima la richiesta di reintegrare l’autentica notarile per le cauzioni

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7587 del 28 settembre 2006 - Risulta la legittimità dell’intervento di integrazione documentale disposto da  una stazione appaltante per effetto dell’insufficienza delle attestazioni notarili relativi al possesso di pieni poteri di sottoscrizione in capo agli agenti sottoscrittori delle polizze, in quanto viene accertata la discrasia tra le previsione di bando (che imponevano di presentare una polizza fideiussoria corredata da apposita dichiarazione notarile che accertasse non solo l’identità della sottoscrittore della garanzia, ma anche l’esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza della società assicuratrice a rilasciare la tipologia di polizza richiesta) e le attestazioni notarili presentate dalla cinque ditte ammesse alla gara, contenenti dichiarazioni non del tutto univoche.