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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 7 agosto 2006

 

 


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L’angolo delle sentenze

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Tar Campania, Napoli,  sentenza n. 7517 del 15 luglio 2006 - Deve ritenersi illegittima la previsione di un  Capitolato Speciale d’Appalto relativo ad un appalto di  forniture ((il d. l.vo 358/92 è stato oggetto di abrogazione da parte dell’art. 256 del d. l.vo 163/2006, con la decorrenza stabilita nell’art. 257 dello stesso decreto legislativo),  di punti 10 per la voce esperienze, desunte dal fatturato dell’ultimo triennio, e di punti 5 per la voce certificazione di qualità ISO, poiché si tratta, chiaramente, di elementi soggettivi, concernenti la capacità tecnica delle concorrenti, illegittimamente inseriti tra i criteri oggettivi di valutazione della fornitura da prestare, da tener presenti ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto i profili del prezzo e della qualità. –

Giurisprudenza correlata

Consiglio di Stato, sentenza n.  1434  del 31 marzo 2005 - Nella fase dell’aggiudicazione non possono essere inseriti criteri attinenti all’individuazione della capacità tecnica dell’impresa e , nella lettera di invito, non possono essere modificati i requisiti di partecipazione, in quanto, espletata la prequalificazione, sono ormai noti gli aspiranti concorrenti e i relativi requisiti.

Consiglio di Stato,  sentenza n. 5094  del 14 luglio 2004 - La modificabilità soggettiva di un’impresa durante l’iter del procedimento concorsuale delle pubbliche gare ( procedimento di tipo pubblicistico e garantista, vòlto ad individuare, tràmite la più ampia partecipazione delle imprese interessate, il soggetto più qualificato ) deve ritenersi consentita, ma sempre che venga verificato, da parte dell’Amministrazione, il mantenimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e quindi per l’aggiudicazione.


Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sentenza n. 456 del 28 luglio 2006 - Una fideiussione è valida anche se dalla documentazione prodotta non risulta pagato il relativo premio in quanto stipulata a beneficio dell’amministrazione appaltante: non è così nelle polizze di responsabilità civile terzi il cui scopo è invece quello di tutelare il patrimonio dell’assicurato. -

Giurisprudenza correlata

Consiglio di Stato,  sentenza n 5437  del 3 agosto 2004 - La volontà delle parti espressa con una specifica pattuizione speciale era, quindi, ad avviso del Collegio univoca nell’escludere che dovesse aver rilievo il pagamento del premio prima della presentazione dell’offerta e con essa della polizza fideiussoria.

Consiglio di Stato, sentenza n.  2725 del 4 maggio 2004 - La possibilità che l’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e l’art. 16 del D.Lgs n. 157/95 pone a carico delle amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del criterio del giusto procedimento introdotto dell’art. 3 della legge n. 241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica di un comportamento –non necessariamente in mala fede- dell’amministrazione che, in luogo di valutare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha ritenuto fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere parimenti la ricorrente alla gara, in ossequio alla regola di maggior concorrenzialità.

Consiglio di Stato, sentenza n.  5656 del 30 agosto 2004 - Polizza provvisoria di importo inferiore a quello richiesto nel bando: viene considerato errore scusabile se, effettivamente il premio risulta conteggiato sul corretto importo.

Tar Abruzzo, Pescara, sentenza n. 696 dell' 8 luglio 2004 - Le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di assicurazione (polizza cauzioni) non possono non essere utilizzate al fine di desumere la durata della garanzia esterna:il periodo di durata stabilito nel frontespizio della polizza ha rilievo solo con riferimento alla determinazione del premio spettante alla società assicuratrice.

Tar Veneto, Venezia, sentenza n. 1325 del 13 aprile 2002 - Non è ammissibile l’accettazione da parte della Stazione appaltante di una polizza di per sé non coerente con il dettato legislativo ma solamente rappresentativa dell’avvenuta stipulazione di un contratto assicurativo civilisticamente valido inter partes né tanto meno debba considerarsi vigente l’obbligo da pare della pa, di innescare procedimenti induttivi volti a far rinnovare la validità dell’atto stesso in ragione solamente del  premio assicurativo corrisposto.


Tar Lazio, Roma,  sentenza n. 6911 del 31 luglio  2006 - L’istituto della variante di cui all’art. 25, L. 11 febbraio 1994, n. 109 è  strutturato quale rimedio di cui l’Amministrazione può disporre per sopperire a carenze progettuali che emergano per la prima volta nel corso dei lavori.


Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6914 del 31 luglio  2006 - La finalità della  disposizione secondo la quale la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione, è quella di evitare che i procedimenti di gara siano indebitamente protratti dalle stazioni appaltanti.     


Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 3227 del 25 luglio 2006 - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004, l'ambito della giurisdizione esclusiva dei Tar (e in appello del Consiglio di Stato) in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato: pertanto le controversie, attinenti a crediti di prestazioni assistenziali rese in forza di convenzione, vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non essendovi cointestazione di atti autoritativi suscettibili di configurare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.


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La quantificazione del danno negli appalti

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Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 441 del 17 febbraio 2006 - Il parametro che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonchè all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A) va oggettivamente ridotto (si ritiene congruo il 5% del valore dell’offerta) ove  l’impresa non dimostri di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione  in controversia e quindi non sia in grado di quantificare la patita perdita della chance di altri profitti

Giurisprudenza richiamata e correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 6302 del 27 settembre 2004  - Anche nei servizi: la giurisprudenza riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi: ove tale dimostrazione non  sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture (anche per servizi e forniture essendo ritenuti estensibili i criteri ora detti), così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2962 dell’11 maggio 2004  - Non risulta legittimo presentare due offerte alternative: doverosa l’esclusione dell’aggiudicataria e conseguente affidamento alla seconda: il diritto al risarcimento del danno deriva dalla illegittima ammissione che comporta una mancata aggiudicazione se vengono comprovati quindi il carattere colposo dell’agire della Stazione appaltante e il danno economico valutato equitativamente.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3796 dell’ 8 luglio 2002 - E’ pacifica la natura di debito di valore dell’importo del risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale, e quindi il relativo credito va maggiorato degli accessori destinati a conservarne la consistenza.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6393 del 18 novembre 2002 - Il criterio forfetario di cui al’art.345 della legge n.2248 del 1865,all.F e all’art.122 del dpr n.544 del 21.12.1999, non è utilizzabile per il solo fatto che l’aggiudicazione è stata annullata: soccorre in quanto non si riesca a determinare in modo attendibile un danno per la cui quantificazione deve comunque essere offerto qualche principio  di prova in ordine alle opportunità alternative alle quali l’impresa i questione ha dovuto rinunciare.