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L’angolo
delle sentenze
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Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7517 del 15
luglio 2006 - Deve ritenersi illegittima la previsione di un Capitolato
Speciale d’Appalto relativo ad un appalto di forniture ((il d. l.vo
358/92 è stato oggetto di abrogazione da parte dell’art. 256 del d. l.vo
163/2006, con la decorrenza stabilita nell’art. 257 dello stesso decreto
legislativo), di punti 10 per la voce esperienze, desunte dal
fatturato dell’ultimo triennio, e di punti 5 per la voce certificazione di
qualità ISO, poiché si tratta, chiaramente, di elementi soggettivi,
concernenti la capacità tecnica delle concorrenti, illegittimamente
inseriti tra i criteri oggettivi di valutazione della fornitura da prestare,
da tener presenti ai fini dell’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sotto i profili del prezzo e della qualità.
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Giurisprudenza
correlata
Consiglio di Stato, sentenza
n. 1434 del 31 marzo 2005 - Nella fase dell’aggiudicazione
non possono essere inseriti criteri attinenti all’individuazione della
capacità tecnica dell’impresa e , nella lettera di invito, non possono
essere modificati i requisiti di partecipazione, in quanto, espletata la
prequalificazione, sono ormai noti gli aspiranti concorrenti e i relativi
requisiti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5094 del
14 luglio 2004 - La modificabilità soggettiva di un’impresa durante
l’iter del procedimento concorsuale delle pubbliche gare ( procedimento di
tipo pubblicistico e garantista, vòlto ad individuare, tràmite la più
ampia partecipazione delle imprese interessate, il soggetto più qualificato
) deve ritenersi consentita, ma sempre che venga verificato, da parte
dell’Amministrazione, il mantenimento dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e quindi per l’aggiudicazione.
Consiglio Giustizia
Amministrativa della Regione Siciliana, sentenza n. 456 del 28 luglio 2006 -
Una fideiussione è valida anche se dalla
documentazione prodotta non risulta pagato il relativo premio in quanto
stipulata a beneficio dell’amministrazione appaltante: non è così nelle
polizze di responsabilità civile terzi il cui scopo è invece quello di
tutelare il patrimonio dell’assicurato. -
Giurisprudenza correlata
Consiglio di Stato,
sentenza n 5437 del 3 agosto
2004 - La volontà delle parti espressa con una specifica pattuizione
speciale era, quindi, ad avviso del Collegio univoca nell’escludere che
dovesse aver rilievo il pagamento del premio prima della presentazione
dell’offerta e con essa della polizza fideiussoria.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2725 del 4 maggio 2004 - La possibilità che l’art. 15, del
D.Lgs. n. 358/92 e l’art. 16 del D.Lgs n. 157/95 pone a carico delle
amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del
criterio del giusto procedimento introdotto dell’art. 3 della legge n.
241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica
di un comportamento –non necessariamente in mala fede-
dell’amministrazione che, in luogo di valutare l’esistenza delle
effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha
ritenuto fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i
requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere
parimenti la ricorrente alla gara, in ossequio alla regola di maggior
concorrenzialità.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 5656 del 30 agosto 2004 - Polizza provvisoria di importo
inferiore a quello richiesto nel bando: viene considerato errore scusabile
se, effettivamente il premio risulta conteggiato sul corretto importo.
Tar Abruzzo, Pescara, sentenza
n. 696 dell' 8 luglio 2004 - Le clausole contenute nelle condizioni
generali di contratto di assicurazione (polizza cauzioni) non possono non
essere utilizzate al fine di desumere la durata della garanzia esterna:il
periodo di durata stabilito nel frontespizio della polizza ha rilievo solo
con riferimento alla determinazione del premio spettante alla società
assicuratrice.
Tar Veneto, Venezia, sentenza
n. 1325 del 13 aprile 2002 - Non è ammissibile l’accettazione da
parte della Stazione appaltante di una polizza di per sé non coerente con
il dettato legislativo ma solamente rappresentativa dell’avvenuta
stipulazione di un contratto assicurativo civilisticamente valido inter
partes né tanto meno debba considerarsi vigente l’obbligo da pare della
pa, di innescare procedimenti induttivi volti a far rinnovare la validità
dell’atto stesso in ragione solamente del premio assicurativo
corrisposto.
Tar Lazio, Roma,
sentenza n. 6911 del 31 luglio
2006 - L’istituto della variante di cui all’art. 25, L. 11 febbraio
1994, n. 109 è strutturato quale rimedio di cui l’Amministrazione
può disporre per sopperire a carenze progettuali che emergano per la prima
volta nel corso dei lavori.
Tar Lazio, Roma, sentenza
n. 6914 del 31 luglio 2006 - La finalità della
disposizione secondo la quale la stipulazione del contratto di appalto deve
aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione, è quella di evitare
che i procedimenti di gara siano indebitamente protratti dalle stazioni
appaltanti.
Tar Toscana, Firenze, sentenza
n. 3227 del 25 luglio 2006 - A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004, l'ambito
della giurisdizione esclusiva dei Tar (e in appello del Consiglio di Stato)
in materia di servizi pubblici è stato ridimensionato: pertanto le
controversie, attinenti a crediti di prestazioni assistenziali rese in forza
di convenzione, vanno ricondotte nella giurisdizione ordinaria, non
essendovi cointestazione di atti autoritativi suscettibili di configurare la
sussistenza della giurisdizione amministrativa.
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La
quantificazione del danno negli appalti
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Tar Toscana, Firenze, sentenza
n. 441 del 17 febbraio 2006 - Il parametro che fissa
al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel
caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per
inadempimento del concedente, nonchè all’analogo criterio fissato dal DPR
554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da
parte della P.A) va oggettivamente ridotto (si ritiene congruo il 5% del
valore dell’offerta) ove l’impresa non dimostri di non aver potuto
impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della
prestazione in controversia e quindi non sia in grado di quantificare
la patita perdita della chance di altri profitti
Giurisprudenza richiamata e correlata:
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6302 del 27 settembre 2004 - Anche nei servizi: la
giurisprudenza riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di
impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non
aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per
l’espletamento di altri servizi: ove tale dimostrazione non sia
stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente
riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori
o di servizi o di forniture (anche per servizi e forniture essendo ritenuti
estensibili i criteri ora detti), così vedendo in parte ridotta la propria
perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in
via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 2962 dell’11 maggio 2004 -
Non risulta legittimo presentare due offerte alternative: doverosa
l’esclusione dell’aggiudicataria e conseguente affidamento alla seconda:
il diritto al risarcimento del danno deriva dalla illegittima ammissione che
comporta una mancata aggiudicazione se vengono comprovati quindi il
carattere colposo dell’agire della Stazione appaltante e il danno
economico valutato equitativamente.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 3796 dell’ 8 luglio 2002 - E’ pacifica la natura di debito di
valore dell’importo del risarcimento del danno da responsabilità extra
contrattuale, e quindi il relativo credito va maggiorato degli accessori
destinati a conservarne la consistenza.
Consiglio di Stato, sentenza
n. 6393 del 18 novembre 2002 - Il criterio forfetario di cui al’art.345
della legge n.2248 del 1865,all.F e all’art.122 del dpr n.544 del
21.12.1999, non è utilizzabile per il solo fatto che l’aggiudicazione è
stata annullata: soccorre in quanto non si riesca a determinare in modo
attendibile un danno per la cui quantificazione deve comunque essere offerto
qualche principio di prova in ordine alle opportunità alternative
alle quali l’impresa i questione ha dovuto rinunciare.
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