n. 2296/06 Reg.
Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai
Signori:
Dott. Francesco
Guerriero
- Presidente
Dott.
Leonardo Pasanisi
- Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela
Caminiti - Referendario
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5063/2001
Reg. Gen., proposto da
Ericsson
Telecomunicazioni s.p.a.
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco
Alesi, Gennaro Contardi e Massimo Bonifacio, nello studio del quale ultimo è
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Sant’Arcangelo a Baiano n.
19;
contro
Il Comune di San
Vitaliano (Na), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato Pietro Mauro Piccirillo, con il quale è elettivamente
domiciliato in Napoli, alla via Cilea n. 39, presso lo studio dell’avv. Loredana
Avino;
per l’annullamento,
previa sospensione:
<<della nota
del 9 febbraio 2001 protocollo n. 1154/R, con cui l'ingegnere capo dell'ufficio
tecnico comunale ha negato l'autorizzazione edilizia richiesta dalla Ericsson
TLC s.p.a. con l'istanza protocollo n. 11554 [1154] del 7 febbraio 2001, per la
installazione di una stazione radio base a servizio della rete di telefonia
cellulare sul territorio del comune di San Vitaliano (NA) in quanto contrastante
con quanto disposto dell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 53 del 29
settembre 2000, che si impugna con il presente ricorso e anche autonomamente,
avente ad oggetto "regolamentazione degli impianti e/o sistemi di
telecomunicazioni radiotelevisivi e delle procedure di controllo degli
esistenti”, nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e
conseguenziali, comunque connessi ancorché incogniti>>;
nonché per la
condanna
<<del comune di San
Vitaliano (NA) in persona del Sindaco pro tempore e dell'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico comunale dottor ingegnere Pellegrino Pacchiano, al
risarcimento dei danni subiti e subendi>>.
VISTO il ricorso ed
i relativi allegati;
VISTO l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano (Na);
VISTI gli atti tutti
di causa;
VISTO l’art. 26
comma 4^, della legge n. 1034/71;
SENTITI, alla
pubblica udienza del 25 gennaio 2006, relatore il consigliere dr. Leonardo
Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;
RILEVATO
che:
- con l'impugnata nota del 9 febbraio
2001 protocollo n. 1154/R, il comune di San Vitaliano, pur riconoscendo che la
richiesta di autorizzazione per l'installazione di antenne per telefonia
cellulare presentata dalla società ricorrente in data 7 febbraio 2001
protocollo n. 1154, <<risulta corredata di tutti gli atti richiesti e
quindi nulla-osta dal punto di vista tecnico>>, perviene alla
conclusione di non poterla autorizzare in quanto contrastante con le
previsioni di cui ai punti 6 e 7 dell'atto deliberativo del consiglio comunale
n. 53 del 29 settembre 2000 (parimenti impugnato), secondo cui,
rispettivamente, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale è invitato
<<a sospendere, nelle more dell'approvazione del regolamento, il
rilascio di qualsiasi concessione edilizia o autorizzazione>>, ed
<<è ferma volontà del consiglio comunale di evitare ulteriori
installazioni di impianti di telecomunicazioni ai fini della salvaguardia e
della tutela della salute dei cittadini ed evitare eventuali turbative nella
popolazione>>;
- la società ricorrente ha impugnato il
suindicato provvedimento, deducendone l’illegittimità con 11 motivi,
essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere sotto vari profili, che possono sinteticamente così di
seguito riassumersi: la competenza a stabilire i valori limite e la fissazione
dei criteri per la tutela della popolazione dell'inquinamento elettromagnetico
spetterebbe allo Stato; non sarebbe stata effettuata alcuna
comunicazione di avvio del procedimento; sarebbe comunque configurabile
una discriminazione rispetto ad altri impianti elettromagnetici; l'impugnata
delibera comunale avrebbe valore meramente programmatico e non cogente;
- l’intimato comune si è costituito in
giudizio in data 23 maggio 2001, rilevando l'inammissibilità del ricorso, per
tardività, relativamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29
settembre 2000 (pubblicata all’Albo Pretorio in data 9 ottobre 2000 per
quindici giorni consecutivi) e comunque la sua infondatezza nel merito,
chiedendone quindi la reiezione;
- con ordinanza n. 2849 del 13 giugno
2001, la Prima Sezione di questo Tribunale ha accolto la domanda
cautelare;
- alla pubblica udienza del 25 gennaio
2006 il procuratore del comune ha dichiarato che l'impianto in questione è
stato realizzato ed è regolarmente funzionante, come da nota dello stesso
comune di San Vitaliano contestualmente depositata in giudizio; il ricorso è
stato quindi introitato in decisione;
CONSIDERATO
preliminarmente che:
- non sussiste l’eccepita
inammissibilità del ricorso, per tardività, in relazione alla supposta
delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29 settembre 2000, trattandosi
evidentemente di atto di natura generale e regolamentare che diviene lesivo
nel momento stesso in cui l'amministrazione decide di farne applicazione in
relazione ad un caso concreto;
- pertanto, ritualmente e
tempestivamente la ricorrente società ha impugnato la suddetta delibera, in
quanto atto generale, in sede di impugnazione del diniego di autorizzazione,
quale atto applicativo;
RITENUTO, in
relazione al merito, quanto segue:
- deve essere condiviso quanto dedotto
con i primi quattro motivi di ricorso, dal momento che (come del resto già
rilevato da questo Tribunale in sede cautelare), i valori-limite fissati dal
decreto n. 381/98 non possono essere messi in discussione dal Comune;
- come infatti chiarito dalla
giurisprudenza formatasi sul punto, <<in tema di localizzazione di
impianti di telecomunicazioni, sia prima che dopo l'entrata in vigore della l.
22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le
competenze attribuite ai Comuni>> (fattispecie in cui è stato dichiarato
illegittimo un regolamento comunale contenente limiti di esposizione più
ristretti di quelli introdotti a livello nazionale nel settore degli apparati
per la telefonia mobile: Consiglio Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095);
cfr. altresì T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 613, secondo cui
<<la normativa comunale di carattere regolamentare sulla installazione
degli impianti per telefonia mobile deve attenersi a quella nazionale, in
particolare per quello che riguarda i limiti di esposizione (ossia i valori di
campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, definiti ai
fini di tutela della salute da effetti acuti e da effetti a lungo termine:
vedi gli art. 3 e 4 d.m. 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana")>>;
- inoltre, come già affermato in altre
occasioni, il Comune non può bloccare sine die la realizzazione degli
impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che
disciplini le installazioni in questione, dal momento che dalla normativa di
cui agli artt. 87 ed 88 del decreto legislativo n. 259/03 non solo non si
evince un tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del
legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti (cfr. TAR
Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; Sez. VII, n. 9371/2005; cfr.,
altresì, Corte Cost. n. 336 del 27 luglio 2005, che ha ribadito che il rapido
sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche, che vede
ciascun impianto costituire parte integrante di una complessa ed unitaria rete
nazionale, costituisce specifica finalità perseguita dalle direttive
comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale dal Codice delle
comunicazioni, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003);
- non può invece essere accolta la
richiesta di risarcimento danni, sia in quanto generica e non provata, sia
perché la tutela cautelare immediatamente concessa in favore della ricorrente
ha escluso, in radice, l’ipotizzabilità di qualsiasi ragione di danno (come
confermato dalla circostanza rappresentata in udienza dal procuratore del
Comune resistente, non contestata dalla società ricorrente, secondo cui
<<l'impianto risulta realizzato ed apparentemente funzionante e
l'amministrazione comunale non ha assunto alcun ulteriore provvedimento in
merito>>);
RITENUTO pertanto,
conclusivamente, che:
- il ricorso in esame è fondato e deve
essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza, mentre
deve invece essere respinta la richiesta di risarcimento danni;
- le spese di giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione Settima, accoglie, nei sensi di cui in
motivazione, il ricorso in epigrafe (n. 5063/2001 R.G.), e per l'effetto annulla
l'impugnata ordinanza.
Condanna il Comune
resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle
competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma
di euro 750,00 (settecentocinquanta).
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli,
nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2006.
Il
Presidente
Il Consigliere est.
(dott. Francesco
Guerriero)
(dott. Leonardo Pasanisi)