N.  366  REG.RIC.

ANNO  2005

N. 28 REG.SENT.

ANNO  2006

   R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

   PER L’EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott.  Gaetano Cicciò Presidente 

Dott.  Umberto Giovannini Consigliere

Dott.  Italo Caso Consigliere  Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

   SENTENZA

ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241

sul ricorso n. 366 del 2005 proposto da Bruzzi Mauro, in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione;

   contro

il Comune di Bettola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Alessandra Pucilli, Segretario comunale, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione;

   per l’accesso

al “protocollo del Comune”;

   per l’annullamento

della nota in data 31 agosto 2005 (prot. n. 7095), a firma del Segretario comunale, con cui è stata respinta l’istanza di accesso al “protocollo del Comune”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bettola;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2006 il sig. Bruzzi e la dott.ssa Pucilli;

Considerato che il ricorrente, in qualità di consigliere comunale, presentava al Comune di Bettola, in data 3 agosto 2005, una domanda di accesso al “… protocollo del Comune per conoscere i documenti in entrata e in uscita …”;

     che, dopo una prima risposta interlocutoria del Sindaco (v. nota prot. n. 6892 del 22 agosto 2005), l’istanza veniva respinta con nota in data 31 agosto 2005 (prot. n. 7095), a firma del Segretario comunale, il quale giustificava il diniego con la considerazione che la richiesta “ … essendo generalizzata potrebbe pregiudicare la visione di dati coperti da riservatezza …” ed invitava il ricorrente a “… riformulare la richiesta previa identificazione degli oggetti che, nell’ambito del protocollo generale, … ha interesse a visionare per l’espletamento del mandato consiliare”;

     che, a seguito di ciò, il sig. Bruzzi ha esercitato l’actio ad exhibendum ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, imputando all’Amministrazione locale di avere provveduto a mezzo di un dirigente anziché del Sindaco – competente in materia –, e di avere in ogni caso ignorato il particolare status dei consiglieri comunali, i quali godono di un ampio diritto di accesso, a tutela delle funzioni loro assegnate dalla legge, e sono altresì tenuti al segreto – ove previsto –, sicché non avrebbe rilievo ostativo l’addotta esigenza di protezione della riservatezza dei terzi;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), i “consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”;

     che, come è stato rilevato in giurisprudenza (v., fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879), il diritto soggettivo pubblico codificato da tale disposizione è espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, onde i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale;

     che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito a tutti i cittadini, sì da costituire la finalizzazione dell’accesso all’espletamento del mandato, al tempo stesso, il presupposto legittimante l’accesso ed il fattore che ne delimita la portata, in relazione a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell’ente;

     che, conseguentemente, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l’ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell’Amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’ambito del controllo sul proprio operato;

     che, infine, il diritto di avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto;

     che, quanto in particolare, poi, al registro di protocollo generale dell’Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso (v. TAR Lombardia, Brescia, 20 aprile 2005 n. 362; TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100), nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l’onere di specificare in anticipo l’oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell’accesso (v. TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163);

Considerato che, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il diniego opposto al ricorrente si rivela illegittimo;

     che va ribadito come l’accesso al protocollo generale sia funzionale all’acquisizione di elementi di conoscenza circa l’attività dell’Amministrazione locale, difettando del resto qualsiasi riscontro di eventuali intenti emulativi o comunque di un abuso del diritto azionato;

     che, in assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l’istanza di accesso è evidentemente da intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell’istanza medesima e a valere per il futuro, con esclusione quindi della parte del protocollo anteriore al 3 agosto 2005;

     che naturalmente l’accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all’attività degli uffici, onde spetta all’Amministrazione determinare le giornate (almeno una al mese) e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l’esercizio del diritto del ricorrente;

Ritenuto, in conclusione, che va disposto l’annullamento del diniego, e ordinata al Comune di Bettola la fissazione delle modalità di accesso del ricorrente al protocollo generale dell’ente, in conformità di quanto suindicato;

     che a tanto l’Amministrazione provvederà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, previa segnalazione con congruo preavviso all’interessato del tempo e del luogo stabiliti per l’esame e l’eventuale estrazione di copia della documentazione;

     che non ha il Collegio da provvedere sulle spese di lite, essendosi il ricorrente difeso in proprio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annullato il provvedimento di diniego, ordina al Comune di Bettola di determinare le modalità di accesso del sig. Bruzzi al protocollo generale dell’ente, secondo quanto indicato in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2006.

f.to Gaetano Cicciò      Presidente

f.to Italo Caso     Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 26 gennaio 2006

f.to Eleonora Raffaele    Il Segretario

 
 
 

NRG. 366/2005



 
 

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