REPUBBLICA  ITALIANA  Sent.  N. 149/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Giuseppe Caruso -  Presidente f.f., relatore / estensore

Daniele  Burzichelli - Primo Referendario

Caterina Criscenti - Primo Referendario

ha pronunciato la  seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1669/2003, proposto dai signori Vincenzo Saccà e Giuseppe Gelardi, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Parrello ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Domenico Timpani, via San Francesco da Paola n. 14/A;

C O N T R O

il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Infantino ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via S. Caterina, trav. privata, n. 21; e

N E I   C O N F R O N T I

del sig. Pasquale Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Puntillo ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Michele Scozzarra, via Cappuccinelli n. 20;

P E R   L’ A N N U L L A M E N T O

della deliberazione del Consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte n. 23 del 30 giugno 2003, avente ad oggetto: “Elezione rappresentante del Comune in seno alla Comunit  Montana ‘Versante Tirrenico Meridionale’ di Delianuova, a seguito delle dimissioni del consigliere comunale, sig. Pirrotta Carmelo”;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e quello del controinteressato sig. Napoli;

     Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 603 del 30 settembre 2003, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato, e quella del Consiglio di Stato, V, n. 5558 del 16 dicembre 2003, di rigetto dell’appello proposto dal Comune avverso la prima;

     Vista la memoria depositata dall’amministrazione resistente il 25 ottobre 2005, a sostegno della sua difesa;

     Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

     Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2005, l’avv. V. Parrello per i ricorrenti e l’avv. I. Arillotta, in sostituzione degli avv.ti R. Infantino e T. Puntillo, per l’amministrazione resistente ed il controinteressato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O   E   D I R I T T O

     Con atto notificato il 2 settembre 2003 e depositato il 12 settembre 2003, i signori Saccà e Gelardi – membri del Consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, appartenenti al gruppo d’opposizione “Tromba” -   impugnano la deliberazione consiliare n. 23 del 30 giugno 2003, con la quale il sig. Pasquale Napoli viene eletto rappresentante del Comune in seno alla Comunit  Montana “Versante Tirrenico Meridionale” di Delianuova.

     I ricorrenti fanno presente che, al momento, la minoranza consiliare risulta formata, oltre che da loro, dal sig. Napoli, aderente allo stesso gruppo “Tromba”, e dai sigg. Papalia e Ascrizzi, aderenti al gruppo misto di sinistra.

     Tale situazione è diversa da quella esistente all’esito delle elezioni, giacché:

     Proprio in relazione alla sua nuova collocazione politica, il consigliere Pirrotta – gi  eletto quale rappresentante del Comune, in quota alla minoranza, nella Comunit  montana Versante tirrenico meridionale – ha rassegnato le sue dimissioni da detta carica.

     La sostituzione del cons. Pirrotta è stata operata dal Consiglio comunale con l’impugnata deliberazione n. 23/2003, per l’adozione della quale il Presidente, ai sensi dell’art. 27 del D.Lg.vo n. 267/2000, ha ammesso a votare soltanto i consiglieri della minoranza “originaria”, cioè Saccà, Gelardi, Napoli, Pirrotta e Borrello. Più precisamente, a seguito dell’abbandono dell’aula, per protesta, da parte dei ricorrenti, è risultato eletto, con tre voti su tre (il suo e quello dei consiglieri Pirrotta  e Borrello, ora appartenenti alla maggioranza) il cons. Napoli.

     Avverso siffatta deliberazione i ricorrenti insorgono, deducendo che avrebbero dovuto essere ammessi al voto tutti i consiglieri che sono in atto all’opposizione, non quelli che di essa facevano parte al momento della proclamazione dei risultati elettorali ed hanno successivamente cambiato bandiera.

     I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.

     Il Comune si è costituito in giudizio ed ha eccepito, in rito, il difetto di interesse dei ricorrenti, per mancata partecipazione al voto e per avvenuta elezione di consigliere di minoranza, sostenendo, nel merito, la piena legittimità della deliberazione impugnata e concludendo per la reiezione del ricorso.

     Anche il controinteressato cons. Napoli si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente dedotto la carenza di interesse a ricorrere dei ricorrenti e la mancata notifica del ricorso ai controinteressati sigg.ri Pirrotta e Borrello, sostenendo, comunque, la correttezza della deliberazione impugnata e chiedendo il rigetto del gravame.

     Con successiva memoria, la difesa del Comune ha ribadito ed ampliato le sue argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

     La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 26 ottobre 2005.

     Occorre, innanzi tutto, affrontare le eccezioni di inammissibilità avanzate dai convenuti.

     La prima riguarda l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione proposta, che difetterebbe, in particolare, perché essi, in occasione dell’adozione della deliberazione impugnata, hanno disertato il voto.

     L’eccezione non ha pregio.

     La giurisprudenza è consolidata nel senso che  i consiglieri comunali dissenzienti hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte soltanto nei casi in cui venga lesa la loro sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell’organo di cui fanno parte (cfr. C.S., I., par. n. 2695/2003, del 30 luglio 2003; Id.,  I, par. n. 3726/2002, del 13 dicembre 2003; Id., I, par. n. 1218/2001, del 30 gennaio 2001).

     Alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, la legittimazione attiva degli attuali ricorrenti trova piena conferma, avuto riguardo alle modalità di adozione ed al contenuto della deliberazione impugnata, che sono indubbiamente idonei a ledere la posizione dei singoli consiglieri di minoranza, che vedono compromesse le loro personali possibilità di nomina da una scelta identificativa degli ammessi al voto asseritamente illegittima.

     Né in senso contrario assume rilevanza la scelta di non partecipare al voto compiuta dagli interessati, la quale oltre tutto è evidentemente ininfluente sull’esito della votazione a favore del controinteressato, che, sulla base del numero degli ammessi al voto, avrebbe comunque avuto la maggioranza per l’elezione.

     Parimenti inaccoglibile è l’altra eccezione, basata sul fatto  che la nomina in questione sia stata comunque effettuata a favore di un consigliere di minoranza, perché ciò non esclude di certo l’interesse dei ricorrenti a sostenere la necessità di una diversa platea di votanti, più favorevole alla possibilità di una loro personale affermazione.

     Ugualmente infondata è, da ultimo, l’eccezione concernente la mancata notifica del ricorso agli altri due partecipanti alla votazione (oltre all’eletto Napoli), giacché i medesimi non sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella dei ricorrenti, come sarebbe necessario per qualificarli come controinteressati in senso tecnico (v. C.S., V, 9 dicembre 2004, n. 7893).

     Nel merito, il ricorso è fondato.

     In tema di elezioni dei rappresentanti dei comuni della Comunit  montana, l'art. 27, comma 2, del D.Lg.vo n. 267/2000 e l'art. 10 della legge reg. cal. n. 4/1999 impongono che il rappresentante di minoranza al Consiglio di una Comunit  montana non solo debba appartenere al gruppo minoritario, ma debba anche essere espresso, in via autonoma, da quest'ultimo. Ne deriva che è illegittima l'elezione del rappresentante della minoranza realizzato col contributo determinante dei voti del gruppo di maggioranza (T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 13 settembre 2004, n. 1784).

     A ben vedere, su tali affermazioni concordano sia i ricorrenti che i convenuti, che invece sono in contrasto in ordine al diverso problema di come vadano identificate la maggioranza e la minoranza consiliare nell’ipotesi di modificazione degli schieramenti usciti dalle urne elettorali.

     In proposito, la legge reg. cal. n. 4/1999 prevede, all’art. 10, comma 2, che “la minoranza é quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa”.

     Da tale previsione, in sé del tutto ovvia e condivisibile, il Presidente del Consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha ritenuto derivare il principio dell’irrilevanza delle successive modifiche di schieramento nella specie intervenute, di tal ché ha ammesso alla votazione ai fini dell’adozione della deliberazione impugnata i 5 consiglieri della minoranza uscita dalle urne, malgrado due di questi siano ora appartenenti alla maggioranza, escludendo invece due consiglieri eletti nella maggioranza, ma passati poi all’opposizione.

     Ad avviso del collegio, siffatta lettura della disciplina vigente non può essere condivisa.

     L’esigenza fondamentale che il legislatore, nazionale e regionale, intende soddisfare è quella che i rappresentanti dei comuni nei consigli delle comunit  montane siano espressione degli equilibri politici effettivamente esistenti, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca di un consigliere nominato quale appartenente alla maggioranza e successivamente passato all’opposizione (v. C.S., V, 6 settembre 1999, n. 1017).

     Ne deriva l’impossibilità di interpretare la definizione di minoranza dettata dal citato art. 10, comma 2, della legge reg. cal. n. 4/1999 come impeditiva della presa in considerazione di eventuali modifiche di schieramento in corso di mandato.

     E, d’altronde, di tale problema la disposizione in parola non si occupa espressamente, sicché si impone una lettura restrittiva della stessa, in coerenza con il principio dettato dall’art. 67 della Costituzione.

     In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

     Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.  Q.  M.

il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

     Spese compensate.

     Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

     Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.

                                                    IL PRESIDENTE - ESTENSORE

                                                             F.to Giuseppe Caruso  
 
 

IL SEGRETARIO    DEPOSITATA PRESSO LA

   Antonino   Sgrò                                SEGRETERIA   DEL  T.A.R.

                                                 OGGI 13 gennaio 2006