Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico  2000-2001

 

Indice generale

Art. 1 -  Stipendio tabellare    

Art. 2  -  Effetti dei nuovi stipendi  

Art. 3  -  Retribuzione di posizione

Tavola 1 Aumenti tabellari per il biennio economico 2000-2001

      Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 2000-2001

                       

Art.1

Stipendio tabellare

 

1.     I benefici economici del presente contratto si applicano ai segretari comunali e provinciali già in servizio alla data dell’1.1.2000 o assunti successivamente.

2.     Il valore degli stipendi tabellari di cui all’art. 39 commi 1, 2 e 3 del CCNL del 16.5.2001 è incrementato, con decorrenza dal 1° luglio 2000, nelle  misure mensili lorde indicate nella corrispondente colonna della allegata tabella 1; con decorrenza dal 1° gennaio 2001 è attribuito un ulteriore incremento nelle misure indicate nella corrispondente colonna della stessa tabella 1.

3.     Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime del segretario comunale e provinciale, dal 1° gennaio 2001 è, pertanto, rideterminato in L.39.120.000 per dodici mensilità.  

4.     Il trattamento tabellare dei segretari comunali collocati nella fascia B, di cui al comma 2 dell’art. 39 del CCNL del 16.5.2001 è rideterminato in L.25.943.000 con effetto dal 1° gennaio 2001; lo stesso trattamento è stabilito in L.32.533.000 con decorrenza del 1° aprile 2001.

5.     Il trattamento tabellare dei segretari collocati nella fascia C è rideterminato dal 1° gennaio 2001 in L.22.671.000; lo stesso trattamento è stabilito in L.25.370.000 con decorrenza dal 1° aprile 2001 e in L.28.200.000 dal 31.12.2001 e a valere per l’anno 2002.        

6.     Con decorrenza dal 31.12.2001 e a valere per l’anno 2002, lo stipendio tabellare di cui al precedente comma 3, è attribuito anche ai segretari comunali e provinciali collocati nella fascia B, di cui al comma 2, dell’art. 39  del CCNL del 16.5.2001. Dalla stessa data, ai fini della mobilità verso altre amministrazioni, con conseguente cancellazione dall’Albo, a tali segretari si applicano le previsioni dell’art. 32, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.5.2001.

7.     Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, comma 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo successivo del 14.9.1995.

 

 Art.2

Effetti dei nuovi stipendi

 

1.     Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.     I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  

Art.3

Retribuzione di posizione

 

1.     Con decorrenza dal 31.12.2000, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.41 del CCNL del 16.5.2001 sono così rideterminati:

Livello A

1) incarichi in enti metropolitani                                                                L.74.420.000

2) incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni

    capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali                                 L.58.458.000

3) incarichi in enti  fino a 250.000 abitanti                                                  L.35.080.000

Livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000  e fino a 65.000 abitanti                        L.24.443.000

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti                                             L.18.251.000

Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti                                                      L.10.499.000

 

2.     Con decorrenza dall’1.6.2001, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione di cui al comma 1  sono così rideterminati:

Livello A

1) incarichi in enti metropolitani                                                                L.83.000.000

2) incarichi in enti oltre i 250.000, in comuni

    capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali                                 L.70.000.000

3) incarichi in enti fino a 250.000                                                              L.48..000.000

Livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000  e fino a 65.000 abitanti                        L.36.000.000

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti                                             L.21.000.000

Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti                                                      L.18.000.000

Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e i numeri del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati; ai segretari comunali della ex nona qualifica funzionale in servizio alla data del 31.12.1999 si applica la retribuzione di posizione di cui al comma 2 del livello B.

3.     Gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi dei commi 1 e 2. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.