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La risposta dell'Aran ad un quesito del Segretario Generale del Comune di Giulianova |
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Quesito Premesso
che l’art 31 , 4° comma, del CCNL dei segretari comunali e
provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999 testualmente recita : “4.
Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori
a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di
amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità di servizio di
almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione
di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova
applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti
entro tale data ai sensi della medesima disposizione”
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Servizio
Contrattazione n.3
Al
Comune di Giulianova Ufficio
del Personale
Prot.n.sc3/2311 riscontro
e-mail del
3.11.2003
OGGETTO : CCNL segretari comunali
In
riferimento alla vostra e-mail del 3.11.2003, siamo del parere che la
lettera della clausola contrattuale non lasci spazio ad altre
interpretazioni: il CCNL richiede un’anzianità di servizio “…di almeno due anni in enti inferiori della
stessa fascia”; non importa se detto servizio è stato prestato dal
Segretario in quanto titolare di sede o in quanto incaricato di supplenza o
reggenza; quello che conta è che egli avesse i prescritti requisiti e che
abbia prestato servizio presso l’ente (o gli enti) per almeno due anni. Distinti
saluti.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Domenico Di Cocco
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