La risposta dell'Aran ad un quesito del Segretario Generale del Comune di Giulianova


Quesito

Premesso che l’art 31 , 4° comma, del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 testualmente recita : “4.     Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione”
Si chiede
Se per anzianità di servizio debba intendersi restrittivamente solo il servizio prestato quale titolare di sede, oppure se si possa, o meglio si debba, più ragionevolmente accedere ad una interpretazione più elastica e ritenere utile anche il servizio prestato da Segretari che ancorchè in disponibilità, ma in possesso dei requisiti professionali richiesti ( fascia di iscrizione per la sede) siano stati incaricati dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei SCP. ai sensi del 2° comma dell’art.19 del D.P.R. n. 465/1997 che recita: “2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.”
Diversamente opinando si potrebbe arrivare al paradosso di ritenere utile, per il principio di equivalenza al servizio della disponibilità, un servizio non effettivamente reso e negare validità ad uno, invece, realmente prestato.
Dr. G.D’Urbano
Segret.Gen. Comune Giulianova e
Componente CDA Cons. Amm. Agenzia Seg.ri Comunali e Prov.li- Sez. Abruzzo

 


Servizio Contrattazione n.3                                                

 

Al Comune di Giulianova

Ufficio del Personale

 

Prot.n.sc3/2311

riscontro e-mail del 3.11.2003

OGGETTO :  CCNL segretari comunali

 

In riferimento alla vostra e-mail del 3.11.2003, siamo del parere che la lettera della clausola contrattuale non lasci spazio ad altre interpretazioni: il CCNL richiede un’anzianità  di servizio “…di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia”; non importa se detto servizio è stato prestato dal Segretario in quanto titolare di sede o in quanto incaricato di supplenza o reggenza; quello che conta è che egli avesse i prescritti requisiti e che abbia prestato servizio presso l’ente (o gli enti) per almeno due anni.

Distinti saluti.

                                                                          f.to IL DIRETTORE

                                                                     Dott. Domenico Di Cocco