Chiarano,
13 luglio 2004 Oggetto - CCNL 2002-2005 – Proposte E-mail: forum.duemila@segretarientilocali.it All'
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C. Balbo, 43 00184
Roma Cari
colleghi, sono
un Segretario-Direttore Generale a.r. con decorrenza 7-1-2002. Si intenderà
così che il mio interesse per la categoria si limiti al trattamento
economico (non è poco), in particolare alla pensionabilità piena in
lett. A) della indennità di direzione generale (IDG), dei diritti di
rogito (IDR) ed al recupero dell' inflazione reale, quella determinata
dall' EURO per intenderci. Sulla
IDG, sullo stretto rapporto con la retribuzione di posizione (RP) e
conseguente pensionabilità in lett. A), ho effettuato uno studio, de iure
condito, ovvero sulla base del CCNL del 1998-2001, pubblicato nel
“Bollettino dei S.C. e P.” di C. Saffiotti n° 414/2002 (http://web.tiscali.it/bollettino). Rinvio
a quest' ultimo chi ritenga di approfondire l' argomento. Senza
ripetermi, riassumo ed aggiungo quanto segue in relazione al nuovo CCNL
2002-2005. 1.
L' IDG va normata più analiticamente, prevedendo un minimo od un
massimo, od entrambi (che è meglio). 2.
E' pure doveroso stabilire esplicitamente l' equivalenza, ad ogni
effetto di legge, dell' IDG alla RP, di cui la prima sarebbe mera adeguata
maggiorazione alla stregua delle altre (v. art. 41, c. 4, vigente CCNL) 3.
Ciò consentirebbe la pensionabilità piena in lettera A) di detta
IDG, oggi negata dall' INPDAP, giusta sua nota informativa n° 20 del
13-2-2002. E' evidente infatti che, se la determinazione dell' importo
dell' IDG viene riservata, in modo ampiamente discrezionale, alla
negoziazione aziendale Segretario/Amministrazione Comunale, con la
conseguente possibilità di incomprensibili ed inique disparità di
trattamento, l' INPDAP avrà buon gioco per sostenere la propria tesi, a
noi sfavorevole, circa una presunta diversità ontologica dei due
emolumenti. 4.
Invero detta equipollenza è già stata dedotta in via ermeneutica
(de iure condito) – sulla base di argomenti sostanzialmente identici a
quelli del mio studio sopraccitato – da un ricorso al TAR Lazio-n° Reg.
Gen. 5599/2002, depositato in data 20.5.2002, presentato da codesta UNSCP
avverso la citata nota n° 20 dell' INPDAP. Non conosco l' esito del
ricorso. Più
interessante è la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sicilia della Corte dei Conti n° 2803/2003, depositata il 22.12.2003, a
noi favorevole, circa detta assimilazione dell' IDG alle maggiorazioni
della RP con conseguente pensionabilità in lettera A). Ignoro se sia
passata in giudicato. 5.
Per la verità con detti ricorso e sentenza si è andati oltre, nel
senso che sarebbero pensionabili in lettera A) pure i diritti di rogito. A
me piacerebbe che fosse così - ci mancherebbe - ma la verità è che, de
iure condito, il complesso argomentativo sembra una forzatura giuridica,
atteso il dogma presupposto della fissità e continuità degli
emolumenti per il conteggio in lettera A). Vi pare che i diritti di rogito
rispondano a detti criteri? Certo, se si cambiano le “regole del
gioco”...ma questo è un' altro discorso. O meglio, è lo stesso
discorso, che può essere affrontato, per l' appunto, in modo innovativo
con il CCNL 2002-2005. 6.
Sia come sia, il nuovo CCNL dovrebbe fissare regole certe sulla
esatta valenza pensionistica di tutte le voci stipendiali, onde evitare
inutili contenziosi. 7.
Ricordo che da sempre si negoziano i rinnovi contrattuali oltre
“il tempo massimo”, insomma con notevole ritardo ed a nostro danno. Tuttavia
– concedetemelo – in qualche misura, i segretari in servizio trovano
un parziale ristoro- compensazione del ritardo nel 2° biennio della
tornata contrattuale. E' ragionevole infatti che, date le premesse, i due
bienni economici, benché formalmente distinti, siano “pensati”
sostanzialmente in modo unitario. In tal modo è solo nell' ambito del
quadriennio che si va in qualche misura a regime (il CCNL vigente docet,
basta fare quattro conti). Per
conseguenza, così non è per i segretari che siano cessati dal servizio
nel 1° biennio. Collegata
è la riflessione che l' entrata in vigore dell' EURO ha determinato un'
inflazione di fatto che forse abbisognerà di più di un biennio per il
recupero reale. Ebbene,
il rimedio a questa ingiustizia è che la norma della vigenza biennale
economica e quadriennale giuridica dei contratti non valga per i segretari
cessati dal servizio con diritto al trattamento pensionistico nel
quadriennio. Detta in positivo, per essi, benché cessati nel 1° biennio,
i benefici economici verranno corrisposti alle scadenze e negli importi
previsti di tutto il quadriennio. Sono
sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Ti
ringrazio e saluto cordialmente. Gianni
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