Chiarano, 13 luglio 2004

 

 Oggetto - CCNL 2002-2005 – Proposte

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All' UNSCeP -

via C. Balbo, 43

00184 Roma

 

Cari colleghi,

sono un Segretario-Direttore Generale a.r. con decorrenza 7-1-2002. Si intenderà così che il mio interesse per la categoria si limiti al trattamento economico (non è poco), in particolare alla pensionabilità piena in lett. A) della indennità di direzione generale (IDG), dei diritti di rogito (IDR) ed al recupero dell' inflazione reale, quella determinata dall' EURO per intenderci.

Sulla IDG, sullo stretto rapporto con la retribuzione di posizione (RP) e conseguente pensionabilità in lett. A), ho effettuato uno studio, de iure condito, ovvero sulla base del CCNL del 1998-2001, pubblicato nel “Bollettino dei S.C. e P.” di C. Saffiotti n° 414/2002 (http://web.tiscali.it/bollettino).

Rinvio a quest' ultimo chi ritenga di approfondire l' argomento.

Senza ripetermi, riassumo ed aggiungo quanto segue in relazione al nuovo CCNL 2002-2005.

1.                     L' IDG va normata più analiticamente, prevedendo un minimo od un massimo, od entrambi (che è meglio).

2.                     E' pure doveroso stabilire esplicitamente l' equivalenza, ad ogni effetto di legge, dell' IDG alla RP, di cui la prima sarebbe mera adeguata maggiorazione alla stregua delle altre (v. art. 41, c. 4, vigente CCNL)

3.                     Ciò consentirebbe la pensionabilità piena in lettera A) di detta IDG, oggi negata dall' INPDAP, giusta sua nota informativa n° 20 del 13-2-2002. E' evidente infatti che, se la determinazione dell' importo dell' IDG viene riservata, in modo ampiamente discrezionale, alla negoziazione aziendale Segretario/Amministrazione Comunale, con la conseguente possibilità di incomprensibili ed inique disparità di trattamento, l' INPDAP avrà buon gioco per sostenere la propria tesi, a noi sfavorevole, circa una presunta diversità ontologica dei due emolumenti.

4.                     Invero detta equipollenza è già stata dedotta in via ermeneutica (de iure condito) – sulla base di argomenti sostanzialmente identici a quelli del mio studio sopraccitato – da un ricorso al TAR Lazio-n° Reg. Gen. 5599/2002, depositato in data 20.5.2002, presentato da codesta UNSCP avverso la citata nota n° 20 dell' INPDAP. Non conosco l' esito del ricorso.

Più interessante è la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei Conti n° 2803/2003, depositata il 22.12.2003, a noi favorevole, circa detta assimilazione dell' IDG alle maggiorazioni della RP con conseguente pensionabilità in lettera A). Ignoro se sia passata in giudicato.

5.                     Per la verità con detti ricorso e sentenza si è andati oltre, nel senso che sarebbero pensionabili in lettera A) pure i diritti di rogito.

A me piacerebbe che fosse così - ci mancherebbe - ma la verità è che, de iure condito, il complesso argomentativo sembra una forzatura giuridica, atteso il dogma presupposto della fissità e continuità degli emolumenti per il conteggio in lettera A). Vi pare che i diritti di rogito rispondano a detti criteri? Certo, se si cambiano le “regole del gioco”...ma questo è un' altro discorso. O meglio, è lo stesso discorso, che può essere affrontato, per l' appunto, in modo innovativo con il CCNL 2002-2005.

6.                     Sia come sia, il nuovo CCNL dovrebbe fissare regole certe sulla esatta valenza pensionistica di tutte le voci stipendiali, onde evitare inutili contenziosi.

7.                     Ricordo che da sempre si negoziano i rinnovi contrattuali oltre “il tempo massimo”, insomma con notevole ritardo ed a nostro danno.

Tuttavia – concedetemelo – in qualche misura, i segretari in servizio trovano un parziale ristoro- compensazione del ritardo nel 2° biennio della tornata contrattuale. E' ragionevole infatti che, date le premesse, i due bienni economici, benché formalmente distinti, siano “pensati” sostanzialmente in modo unitario. In tal modo è solo nell' ambito del quadriennio che si va in qualche misura a regime (il CCNL vigente docet, basta fare quattro conti).

Per conseguenza, così non è per i segretari che siano cessati dal servizio nel 1° biennio.

Collegata è la riflessione che l' entrata in vigore dell' EURO ha determinato un' inflazione di fatto che forse abbisognerà di più di un biennio per il recupero reale.

Ebbene, il rimedio a questa ingiustizia è che la norma della vigenza biennale economica e quadriennale giuridica dei contratti non valga per i segretari cessati dal servizio con diritto al trattamento pensionistico nel quadriennio. Detta in positivo, per essi, benché cessati nel 1° biennio, i benefici economici verranno corrisposti alle scadenze e negli importi previsti di tutto il quadriennio.

 

Sono sempre disponibile per ulteriori chiarimenti.

Ti ringrazio e saluto cordialmente.

Gianni Foltran

 

 

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