Voglio esprimere alcune sintetiche considerazioni sui due aspetti economici rilevanti dell'atto di indirizzo. Premetto che, essendo il contratto l'incontro libero della volontà delle parti (attraverso i loro rappresentanti) l'atto di indirizzo non condiziona per nulla la parte sindacale. E' evidente tuttavia che con un tale atto di indirizzo, al quale Aran dovrebbe attenersi, non si giungerà mai alla sottoscrizione del nuovo contratto, essendo impensabile che i rappresentanti della categoria accettino la evidente reformatio in pejus del trattamento attualmente in essere. Passo ai due aspetti. 1) divieto di cumulo. La questione è semplice. O la attribuzione dell'incarico di Direttore generale comporta prestazioni aggiuntive e distinte e quindi non può non essere remunerata; o essa non comporta prestazioni aggiuntive, ma ciò significa che tutti i segretari comunali già svolgono le prestazioni del direttore generale e che l'attribuzione dell'incarico ha solo natura di riconoscimento formale a fini organizzativi. Allora si può anche accettare il divieto di cumulo, trasferendo la questione su un piano semplicemente economico, cioè pretendendo una retribuzione di posizione adeguata (naturalmente molto più elevata di quella attuale). 2) "galleggiamento". Ritenedo impensabile che la categoria rinunci spontaneamente (cioè aderendo alla proposta contrattuale contenuta nelle linee di indirizzo) a tale istituto, delle due l'una: o tale eventuale rinuncia è compensata da un'adeguato (considerato tale dalla categoria) aumento della retribuzione di posizione; oppure il nuovo contratto non si firmerà mai e la clausola del "galleggiamento" costituirà nel tempo la garanzia dell'adeguamento del nostro trattamento economico alla dinamica delle retribuzioni di altre categorie , anche in assenza di nuovi contratti.
Luigi Garegnani-Segretario comune di Abbiategrasso (MI)