Da: marialetiziacali
[mailto:marialetiziacali@virgilio.it]
Inviato: giovedì 17 agosto 2006
21.25
A:
'forum.duemila@segretarientilocali.it'
Oggetto: Forum ricerche
Buona sera colleghi!!! Io presto servizio presso il Comune di Sant’Alfio in Provincia di
Catania. Vorrei approfondire l’ esatta interpretazione della
normativa in materia di mozione di sfiducia al Sindaco.
In Sicilia l’ art. 2 della L.R. 25/2000 prevede che la
mozione di sfiducia al Sindaco venga posta in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Sembra che
gli effetti della norma de qua siano limitati alla fissazione di
termini per la convocazione del Consiglio che, se non osservati, darebbero
luogo all’ intervento del Commissario ad acta in via sostitutiva. Analoga
norma vige per i Comuni del territorio nazionale.
Nel mio Comune però si è verificata una situazione
peculiare.
Il Presidente ha convocato regolarmente il Consiglio
per il trentesimo giorno successivo alla presentazione, ma in seduta i
Consiglieri presentatori hanno presentato una proposta di rinvio della
discussione a data da destinarsi, che è stata accolta con la maggioranza
assoluta dei presenti.
A questo punto quid iuris?
Secondo voi il Presidente ha l’
obbligo di inserire all’ o.d.g. l’argomento nelle sedute
successive? Oppure alla luce del fatto che è stato votato un rinvio a
data indeterminata deve o può attendere specifica richiesta dei Consiglieri
presentatori?
Essendo trascorsi i trenta giorni previsti
dalla legge per la discussione deve considerarsi decaduta la mozione
presentata? In caso negativo quali sono gli adempimenti procedurali da porre in
essere? In particolare da parte del Presidente e dell’ ufficio di
Segreteria??
Desidero al più presto risposte con eventuali riscontri
giurisprudenziali o con riferimento a circolari.
Mio Indirizzo:marialetiziacali@virgilio.it OPPURE
segreteriacomunale@comune.sant-alfio.ct.it
Fax:095/7824149
Dott.ssa Maria Letizia Calì