In merito alla problematica relativa alle funzioni di Direzione nei Comuni
con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ed alle conseguenti e
precedenti decisioni assunte "in primis" dalla Corte dei Conti Lombardia,
bisogna focalizzare alcuni aspetti:

Il primo e' l'aspetto strategico ovvero il principio che l'attivita' di
direzione ,con le relative gradualita' viene di fatto svolta in ogni Comune.
cosi' come e' pacifico che laddove non sia stato nominato un direttore
esterno ,tali funzioni sono di fatto e di diritto (decreti di nomina)svolte
dal Segretario Comunale.
Lo stesso contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali
ha dato rilevanza economica ai presupposti di fatto e di diritto sopra
richiamati.
Discutere ora se fosse stato o meno opportuno apporre un limite economico
all'attribuzione delle funzioni di direzione e' sterile e deleterio.
Cio' che vale e deve valere e' il principio che comunque in ogni singolo
Comune le funzioni di direzione devono essere esercitate.
Ritengo che l'Unione debba esercitare ogni azione affincjhe' sia garantita
la difesa dei colleghi condannati in primo grado dalla Corte dei Conti a
risarcire, ma ancor di piu' ogni azione affinche' si pervenga ad una nuova
disciplina contrattuale che riconoscendo il ruolo di vertice e perche' no di
direzione complessiva al segretario comunale, riconosca il trattamento
economico dirigenziale.

Segretario Comunale Malvassori dr. Fabio della Segreteria di classe III tra
i Comuni di Stagno Lombardo,Spinadesco, Corte de' Cortesi, Persico Dosimo
(CR)